Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Con riferimento al rapporto lavorativo degli sportivi professionisti, l'obbligo assicurativo dei datori di lavoro, ex art. 9 legge 23 marzo 1981 n. 91, sussiste solo rispetto agli sportivi professionisti lavoratori subordinati e non anche rispetto agli stessi sportivi aventi un rapporto di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da onerosità e continuità della prestazione, per i quali l'assicurazione obbligatoria riveste caratteri di specialità e grava esclusivamente sugli stessi lavoratori (fattispecie relativa a maestri della Federazione Italiana Tennis).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10159 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. ALDO DE MATTEIS - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Enpals), in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Regina Margherita, n. 206, presso l'avv. Angelo Curti, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (Fit), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 7, presso l'avv. Mario Tonucci, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
LG LO;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 17397 in data 5 ottobre 1998 (R.G. n. 23519/1993);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Curti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
È domandata dall'Enpals, per due motivi, la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto dell'appello, con conferma della sentenza del Pretore della stessa sede, che, in accoglimento delle opposizioni, riunite in unico giudizio, proposte dalla Federazione Italiana Tennis (Fit) e dal suo presidente LO AN, aveva revocato l'ordinanza- ingiunzione n. 338 in data 20.12.1986 (emessa dall'Enpals per il pagamento di sanzioni amministrative per L. 1.000.0000) ed il decreto dello stesso Pretore in data 13.2.1987 (di ingiunzione di pagamento per L. 52.287.087).
Le pretese creditorie dell'Ente, fondate sull'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a cinque maestri di tennis per il periodo 1.4.1981/31.12.1985, sono state ritenute inesistenti essenzialmente perché, a fronte di contratti di lavoro recanti l'espressa qualificazione di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., senza peraltro contenere alcuna precisazione circa le modalità di esecuzione del rapporto, nessuna prova era stata fornita sulla presenza di elementi tali da determinare la qualificazione di lavoro subordinato;
ne', in contrario, poteva essere utilmente invocato l'art. 3 della L. n. 91 del 1981, che qualifica subordinato il rapporto di lavoro con gli sportivi professionisti salvo che non ricorrano taluni requisiti espressamente indicati e ciò per una duplice ragione: la questione della distinzione fra sportivi professionisti e dilettanti era stata introdotta per la prima volta in appello ed inoltre preclusa dalla qualificazione operata dalla Federazione sulla base delle direttive del Coni;
restava fermo, comunque, che sarebbe stato onere del creditore individuare gli elementi tipici e distintivi delle fattispecie.
Resiste con controricorso la Fit, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., mentre non si è costituito in sede di legittimità LO AN.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è denunciata omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma secondo, c.p.c.. Si deduce che la questione degli elementi distintivi tra attività sportiva esercitata in forma dilettantistica e attività professionistica non poteva ritenersi nuova in appello, perché compresa nell'invocata applicazione della L. n. 91 del 1981, ne' poteva considerarsi onere dell'opposto la menzione della delibera del Coni, in quanto intervenuta in data 20 marzo 1988, dopo la costituzione in giudizio.
Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3 e 9 della L. 23 marzo 1981, n. 91, perché alla delibera del Coni n. 469 del 2 marzo 1988 - che aveva escluso la Fit dal novero delle federazioni sportive abilitate all'attività professionistica - non si doveva riconoscere alcun effetto, non attribuendo la legge a tale organo il potere di stabilire in tal senso, ma solo quello di dare direttive per l'applicazione delle nuove norme;
inoltre, il regolamento Fit aveva precisato gli indici per riconoscere l'attività professionistica e, comunque, la L. 91/1981 non aveva certo attribuito alle Federazioni sportive il potere di qualificare i rapporti con efficacia costitutiva, discendendo la qualificazione dalla stessa legge;
nella specie, non era controverso che i cinque lavoratori avevano in concreto esercitato attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito di una disciplina regolamentata dal Coni, sicché dovevano ritenersi sportivi professionisti ex L. 91/1981 e soggetti perciò all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dalla L. 14 giugno 1973, n. 366, ai sensi dell'art. 9 della legge predetta.
La Corte, esaminati unitariamente i due motivi perché concernenti la stessa questione, giudica il ricorso infondato.
Il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, come già riferito in narrativa, è la mancanza di prove (che avrebbe dovuto fornire l'Enpals a norma dell'art. 2697 c.c.) circa la sussistenza degli indici caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, a fronte della formale qualificazione dei contratti come di prestazione d'opera (con esplicito richiamo dell'art. 2222 c.c.), contratti che, peraltro, non fornivano alcuna indicazione circa le modalità di svolgimento del rapporto.
Tale argomentazione - tra l'altro non specificamente impugnata - è corretta perché la legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti con gli sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di lavoro subordinato, ma, per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori tecnici), la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540). Nella specie, la controversia concerneva, appunto, maestri di tennis federali e allenatori di tennis.
Invero, con i motivi del ricorso per cassazione, l'Enpals, che pure nei giudizi di merito aveva sostenuto la natura subordinata dei rapporti (tra l'altro, prospettando l'assimilazione dei maestri di tennis agli "addetti agli impianti sportivi ex art. 3 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 748), sembra che intenda affermare che il solo presupposto dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 9 della L. 81/1991 sia l'attività sportiva di tipo professionistico,
caratterizzata unicamente dagli elementi dell'onerosità e della continuità.
Si tratta, nei termini esposti, di una tesi destituita di fondamento perché, sia pure nell'ambito dell'unitaria previsione del citato art. 9, è nettamente distinta l'assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti lavoratori subordinati da quella degli stessi sportivi con contratto di lavoro autonomo. Quest'ultima, contrassegnata da tratti di specialità (i compensi assoggettabili a contributo sono determinati in via convenzionale, mediante decreto ministeriale;
l'obbligo contributivo grava esclusivamente sul lavoratore), risulta sicuramente estranea all'oggetto della controversia avente ad oggetto l'obbligo assicurativo a carico della Fit.
Nelle considerazioni svolte restano assorbite le altre questioni (in particolare, la qualificazione della prestazione come di tipo professionistico), la cui soluzione non potrebbe influenzare la decisione della controversia.
In considerazione dei contenuti, non lineari e corretti in ogni sua parte, della motivazione della sentenza impugnata, si ritiene equo compensare le spese tra Enpals e Fit;
nulla da provvedere sulle spese nei confronti di LO AN perché non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra l'ente ricorrente e la Fit;
nulla da provvedere sulle spese nei confronti di LO AN.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001