Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, qualora un fondo privato sia stato occupato in base a provvedimento del commissario regionale per gli usi civici, adottato ai sensi e nell'ambito della disciplina dettata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, successivamente annullato in sede giurisdizionale, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene sorge ed è esercitabile da parte del privato soltanto dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che, eliminando il titolo dell'occupazione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT LI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 61, presso l'avvocato ALDO CRETA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ AGRARIA VASANELLO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25590/00 proposto da:
UNIVERSITÀ AGRARIA VASANELLO, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 9, presso l'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CIANCA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
TT LI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2750/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 7-8 marzo 1994, IC OC convenne dinanzi al Tribunale di Viterbo l'Università Agraria di Vasanello, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione di un proprio fondo, sito nell'agro di Vasanello, disposta, su richiesta dell'Università, con ordinanza di reintegra, emanata il 19 gennaio 1982 dall'assessore addetto al Commissario regionale per gli usi civici della Regione Lazio ed eseguita dalla stessa Università in data 3 maggio 1982. L'ordinanza di reintegra era stata poi impugnata dal OC dinanzi al predetto Commissario per gli usi civici, che, con sentenza del 28-29 marzo 1989, aveva condannato l'Università agraria al rilascio immediato del fondo. Sentenza, questa, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 28 febbraio 1991, passata in giudicato. L'Università convenuta, costituitasi, eccepì, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Viterbo e, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, con sentenza n.860/96 del 18 novembre 1996, rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto, rilevando, tra l'altro, che tra la data dell'adozione dell'ordinanza di reintegra (19 gennaio 1982) e quella della notificazione dell'atto introduttivo erano trascorsi più di dieci anni, che l'impugnazione dell'ordinanza di reintegra non conteneva alcuna domanda risarcitoria (ma soltanto la domanda di accertamento della proprietà del fondo) e che era tardiva anche la richiesta stragiudiziale di danni dell'11 agosto 1989, tenuto conto che il termine prescrizionale in questione è quello quinquennale.
1.2 A seguito di appello del OC, cui resistette l'Università (che ripropose l'eccezione di difetto di giurisdizione), la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.2750/99 del 29 settembre 1999, accolse l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannò l'Università Agraria di Vasanello a corrispondere al OC, per il titolo di cui in motivazione, la somma di L.742.800, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.
La Corte romana ha così motivato la decisione: A) - Per quanto attiene all'an debeatur, i Giudici d'appello - dopo aver dato atto che il OC aveva dedotto, come motivi d'impugnazione, i rilievi, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale sarebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva definitivamente sancito l'illegittimità dell'occupazione e, quindi, dal 15 aprile 1992 (sentenza depositata il 28 febbraio 1991, non notificata e non impugnata per Cassazione); e secondo cui egli non aveva proposto la domanda risarcitoria dinanzi al Giudice speciale (Commissario per gli usi civici) unicamente perché esorbitante dalla giurisdizione di quest'ultimo - hanno testualmente osservato:
"La censura è parzialmente fondata: l'arbitraria occupazione di un suolo costituisce illecito permanente per cui la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno si rinnova di momento in momento. Dovendo la prescrizione cominciare a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e venendo questo a coincidere con l'arbitraria occupazione del fondo, da parte dell'Università, come lo stesso appellante ammette, in data 3.5.1982, a mezzo di esecuzione forzata a seguito del menzionato decreto del 19.1.1982, ne consegue che la pretesa al risarcimento del danno da occupazione illecita è da giudicare prescritta per la parte riferibile sia al periodo esorbitante dal quinquennio anteriore alla proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di Viterbo, avvenuta con atto di citazione notificato il 7.3.1994, sia a quello anteriore alla richiesta di risarcimento dell'11.8.1989, ricevuta il 14 successivo, inviata all'Università Agraria dal procuratore del OC". B) - Per quanto riguarda il quantum debeatur, la Corte romana - dopo aver osservato che "l'appellante non ha offerto alcun obiettivo riscontro alla maggior parte della pretesa analiticamente da esso articolata in più voci nell'allegata perizia di parte del 9.9.92, quali: il rifacimento della recinzione del terreno, l'abbattimento di due ricoveri per animali, le spese per danni e trasporto di un erpice, la fornitura e posa in opera di un cancello in ferro e il rimborso spese per ricovero forzato del bestiame in stalla" - ha accolto, tra le voci risarcitorie, solo quella relativa alla mancata coltivazione del terreno e alla perdita del "prodotto" fieno, ha determinato il relativo danno in L.862.400 e lo ha liquidato equitativamente (in considerazione della parziale prescrizione del diritto) in L.600.000; ha poi rivalutato tale somma, dal settembre 1992 all'attualità, in L.742.800 (L. 600.000 x 1,2380), riconoscendo gli interessi legali su di essa dalla data di pubblicazione della sentenza.
1.3 Avverso tale sentenza IC OC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, l'Università Agraria di Vasanello, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su tre motivi, il primo dei quali relativo alla giurisdizione.
1.4 Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione di giurisdizione, con sentenza n. 14750/02 del 17 ottobre 2002 - riuniti i ricorsi - hanno respinto il primo motivo del ricorso incidentale, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 ult. comma, 2943 1^ e 2^ comma c.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c"), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a) - che avverso la illegittima ordinanza di occupazione del 1982 egli aveva proposto, immediato e tempestivo ricorso al Commissario per gli usi civici in data 13 luglio 1983: atto, questo, da considerare interruttivo della prescrizione quantomeno fino alla sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma del 28 febbraio 1991, con la quale si consacrava il diritto del OC al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, iniziata il 3 maggio 1982 e terminata nel marzo 1989 con l'esecuzione della sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta, quindi, definitiva il 15 aprile 1992; b) - che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., l'inizio del nuovo periodo di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere da quest'ultima data (15 aprile 1992), nella quale risulterebbe definitivamente stabilito il suo diritto al risarcimento del danno con sentenza passata in giudicato;
c) - che - essendo l'occupazione illegittima cessata nel marzo del 1989 - il relativo illecito non potrebbe essere considerato, contrariamente a quanto opinato dai Giudici a quibus, di natura permanente;
e ciò, anche perché "l'illecito si è prodotto per un periodo determinato di tempo ed ha cessato di produrre effetti che si ripetono nel tempo", "in tale periodo la prescrizione, interrotta in pendenza del giudizio dinanzi al Commissario..., non poteva decorrere", "il diritto non poteva esser fatto valere se non dal momento della irrevocabilità della sentenza.... e quindi dal 1992". Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. In relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In ordine alla quantificazione del danno subito, e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia"), il ricorrente principale critica, altresì, la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. B), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a) - che i Giudici d'appello avrebbero del tutto omesso di tener conto della perizia giurata di parte ("che doveva servire come principio di prova"), disattendendo alcune voci di danno emergente e di lucro cessante;
b) - che, in particolare, la liquidazione del danno per mancata coltivazione sarebbe irrisoria sia nel capitale riconosciuto, sia nella rivalutazione operata;
inoltre, che sarebbe illegittima la decorrenza degli interessi sulla somma rivalutata, stabilita dalla data del riconoscimento del diritto, anziché dalla data dell'evento dannoso;
c) - infine, che i Giudici a quibus avrebbero immotivatamente disatteso l'istanza di disporre consulenza tecnica d'ufficio, unico mezzo per la determinazione della reale entità del danno.
2.2 Con il secondo motivo (con cui deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"), la ricorrente incidentale lamenta che la Corte romana abbia comunque riconosciuto al OC un diritto al risarcimento del danno, nonostante che l'Università fosse stata immessa nel possesso del fondo da un provvedimento giurisdizionale e senza che fosse riscontrabile nel suo comportamento alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2945 c.c."), la ricorrente incidentale lamenta, altresì, l'errore in cui sarebbero incorsi i Giudici d'appello, consistito nel non aver accolto integralmente l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
e ciò, tenuto conto che la occupazione era avvenuta nel 1982, che l'impugnazione dell'ordinanza di reintegra aveva ad oggetto unicamente l'accertamento della proprietà del fondo, non essendo stata proposta, in quella sede, alcuna domanda di risarcimento del danno, e che la richiesta stragiudiziale di danni dell'11 agosto 1989 era stata formulata a termine quinquennale di prescrizione già scaduto.
2.3 Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento per quanto di ragione.
Dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A) emerge che i Giudici d'appello - nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto al risarcimento del danno fatto valere dal OC - mostrano di aver applicato alla fattispecie quell'orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 7867 del 1995, 1439 del 1997, 14861 del 2000, 16564 del 2002), secondo il quale, in caso di illecito permanente, qual è la detenzione "abusiva" di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore di danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di tale diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi, con la conseguenza dell'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo.
Ma, nella specie - e sta qui l'errore in cui è incorsa la Corte romana - manca, pacificamente, il presupposto per l'applicazione di siffatti principi, vale a dire la natura "abusiva", fin dall'origine, dell'occupazione dell'immobile de quo: infatti - come risulta anche dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, che ha deciso la questione di giurisdizione - la immissione della Università agraria di Vasanello nel possesso del fondo de quo (ha) trova (to) il suo "titolo" nell'ordinanza di reintegra, adottata dall'assessore addetto al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici del Lazio in data 19 gennaio 1982 ed eseguita il successivo 3 maggio dello stesso anno ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n.1766 (Sul riordinamento degli usi civici); titolo, questo, che è stato, poi, invalidato, provvisoriamente, dalla sentenza dello stesso Commissario pronunciata il 28-29 marzo 1989 e, definitivamente, dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma - sezione specializzata per gli usi civici del 28 febbraio 1991, pacificamente passata in giudicato il 15 aprile 1992 (in quanto non notificata e non impugnata per cassazione).
Orbene, a fronte di tali incontestate circostanze, è del tutto evidente che l'illegittimità dell'occupazione del fondo de quo risulta definitivamente accertata soltanto a seguito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza della sezione specializzata della Corte romana, in forza della quale, appunto, è stato irrevocabilmente stabilita la proprietà del fondo stesso in capo al OC, l'illegittimità del provvedimento commissariale di reintegrazione e, quindi, l'antigiuridicità dell'occupazione del fondo medesimo da parte dell'Università agraria di Vasanello per il periodo in cui essa si protratta (sembra - pacificamente - dal 3 maggio 1982 al marzo del 1989). Ed è soltanto da tale momento (15 aprile 1992) che, con l'eliminazione definitiva del "titolo" (le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che la sentenza del Commissario in data 28-29 marzo 1989, ritenendo illegittima l'ordinanza di reintegrazione, l'ha "disapplicata" ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248 All. E) dell'occupazione e con la conseguente qualificabilità di questa come illecito, sono sorti, in capo al OC, il diritto al relativo risarcimento del danno e la possibilità di farlo valere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2935 e 2947 comma 1 cod.civ..
Può, dunque, concludersi nel senso che, qualora il fondo privato sia stato occupato in base a provvedimento del commissario regionale per gli usi civici, adottato ai sensi e nell'ambito della disciplina dettata dalla legge 16 giugno 1927 n.1766, successivamente annullato in sede giurisdizionale, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene sorge ed è esercitabile da parte del privato soltanto dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che, eliminando il titolo dell'occupazione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Pertanto, la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. A) - che si fonda su principi di diritto opposti a quello in questa sede affermato - deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, la quale, oltre ad uniformarsi al principio stesso, provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
Restano assorbiti gli altri profili di censura argomentati nel motivo in esame.
2.4 È del tutto evidente che all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale conseguono immediatamente, da un lato, la reiezione del terzo motivo del ricorso incidentale - che si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui il diritto al risarcimento del danno sarebbe sorto, in capo al OC, al momento dell'occupazione - e, dall'altro, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, per la decisiva ragione che la liquidazione del danno operata dalla Corte romana è stata effettuata in base al presupposto, parimenti erroneo, della intervenuta prescrizione parziale del diritto fatto valere dall'odierno ricorrente.
2.5 Infine, anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto: infatti - posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con la più volte richiamata sentenza n. 14750 del 2002, una volta affermato che "la qualificazione come atto amministrativo dell'ordinanza di reintegra (in esecuzione della quale è stato illegittimamente occupato il terreno del OC), essendo contenuta in una sentenza pronunciata tra le stesse parti del presente giudizio, ha qui effetto di giudicato", ha osservato (sia pure nella dimensione della risoluzione della questione di giurisdizione) che "del tutto estraneo è il disposto dell'art. 96 c.p.c....sia nel primo comma (non derivando la invocata responsabilità dell'Università dall'aver essa agito in giudizio, ma dalla esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo), sia nel secondo comma (non derivando il danno di cui si chiede il risarcimento da alcuni degli atti in esso indicati)" - il motivo stesso si fonda sul presupposto, conseguentemente erroneo, che alla fattispecie sarebbe applicabile l'art. 96 cod.proc.civ., mentre, nella specie, non si verte in ipotesi di responsabilità "processuale" aggravata, bensì di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod.civ..
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il secondo;
rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003