Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
In tema di reati contro l'onore, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di diritto di critica politica, ancorché sia consentito l'uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti, occorre verificare se le espressioni offensive - nella specie indirizzate ad un avversario politico in sede di consiglio comunale - siano pronunciate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio formulato a carico dell'avversario e non rivestano invece carattere di mere contumelie gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha riconosciuto l'esistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti dell'imputato - in ordine al reato di cui all'art. 594 cod. pen. - che aveva indirizzato ad un consigliere comunale le seguenti espressioni: "la mia fedina penale e quella della mia famiglia sono pulite, mentre la stessa cosa non può dirsi per la famiglia dell'ex sindaco, dove componenti della sua famiglia sono finiti persino in manette").
Commentari • 3
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
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La critica di natura politica, per quanto dura e incisiva, deve limitarsi alla critica delle idee e del programma e di quanto realizzato, mentre non può estrinsecarsi mediante espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. L'art. 595 c.p.p. tutela la reputazione del soggetto passivo ed è configurato come reato comune. L'elemento materiale del reato richiede i seguenti elementi: assenza dell'offeso che consiste nell'impossibilità per il soggetto passivo di percepire la condotta diffamatoria: in ciò viene fatta consistere la maggiore gravità della fattispecie rispetto alla previsione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2011, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 04/11/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 2593
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 33830/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) DE NE IA N. IL 02/07/1942;
2) PARTE CIVILE;
avverso la sentenza n. 3/2009 TRIB. SEZ. DIST. di MONTEFIASCONE, del 25/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. C. Stabile, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;
udito il difensore della PC, avv. E. Mezzetti, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Viterbo (sez.ne Montefiascone), con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto De MO LO dal delitto di ingiuria con la formula il fatto non sussiste.
Al De MO è attribuita la seguente frase, pronunziata durante lo svolgimento di seduta del consiglio comunale di Tessennano, e rivolta al consigliere comunale TO Flaminio: "la mia fedina penale e quella della mia famiglia sono pulite, mentre la stessa cosa non può dirsi per la famiglia dell'ex sindaco Flaminio TO, dove componenti della sua famiglia sono finiti persino in manette". Si legge nella sentenza di appello che, nel corso del consiglio, i consiglieri non agiscono uti singuli, ma come componenti di un organo, pertanto in tali casi, ritiene la SC che non può ravvisarsi il reato di ingiuria, in quanto si verifica la situazione dell'autoffesa".
Ricorrono per cassazione tanto il competente PG, quanto il difensore della PC.
Il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, osservando che la sola appartenenza del soggetto attivo all'organo consiliare non può certo giustificare la inapplicabilità della norma incriminatrice. La frase pronunziata non ha alcuna valenza politica, ne' alcun contenuto di critica politica, ma si risolve in un attacco personale al TO, privo di qualsiasi giustificazione. Non è poi chiaro che cosa sia una situazione di "autoffesa", ne' a quale precedente di legittimità il giudicante abbia inteso fare riferimento.
Il secondo deduce violazione dell'art. 594 c.p., perché la sentenza in questione denunzia il principio in base al quale, nel corso di una seduta del consiglio comunale, vi sarebbe libertà di ingiuria;
anzi, attribuendo alla SC un principio di diritto che la stessa non ha mai elaborato, finisce per sostenere che, nella predetta circostanza, il delitto di ingiuria è addirittura impossibile. In realtà, nel caso in esame, non è ravvisabile l'esercizio del diritto di critica, costituendo le parole del De MO niente altro che un attacco alla sfera morale del TO.
Deduce anche mancanza o manifesta illogicità di motivazione, in quanto la sentenza neanche prova a raccordare le parole ingiuriose pronunziate dall'imputato a una concreta condotta del TO. L'allusione agli arresti che sarebbero stati eseguiti in danno di appartenenti alla famiglia del TO non ha alcun riferimento alla attività del consiglio comunale. Non può certo parlarsi di esercizio del diritto di critica politica e, oltretutto, manca qualsiasi carattere di continenza alle espressioni adoperate. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che, in parte, deducono le medesime censure e che sviluppano argomentazioni pacificamente assimilabili, sono fondati e meritano accoglimento.
La singolare affermazione che si legge nella sentenza di secondo grado merita radicale smentita, in quanto appare priva di qualsiasi fondamento giuridico (nonché contraria al comune buon senso). Secondo quanto sostenuto dal giudicante, il componente di un organo collegiale, se insulto un altro componente, non commette il delitto previsto dall'art. 594 c.p., perché, in realtà, sta insultando, non il singolo, ma l'organo stesso (trattasi di "autoffesa", si legge in sentenza).
Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, dovrebbe dirsi che, se, ad esempio, invece di intaccare il suo onore, attentasse alla sua integrità fisica, non dovrebbe rispondere del delitto ex art. 582 c.p., avendo in realtà posto in essere un gesto autolesionistico, e così via.
Trattasi, evidentemente, di conseguenze tanto paradossali, da non poter essere nemmeno immaginate, ma - a ben vedere - trattasi di conseguenze, che, in tanto possono esser tratte, in quanto profondamente errato ne è il presupposto: vale a dire che, all'interno di un organo collegiale, il singolo perda la sua identità (e, dunque, tra l'altro, anche il diritto alla tutela del suo onore).
La frase attribuita al De MO, oltre ad avere un contenuto indirettamente (ma riconoscibilmente) diffamatorio nei confronti dei parenti del TO, è certamente offensiva nei confronti di quest'ultimo, il quale va considerato (anche) - come è giusto e contrariamente a quel che ritiene il Tribunale - uti singulus. È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che, nell'esercizio della critica politica, è consentito l'uso di toni particolarmente aggressivi e di espressioni anche molto pungenti (ASN 199711905-RV 209647, tra le altre) ed è altrettanto vero che, con specifico riferimento alle discussioni che si sviluppano durante le sedute del consiglio comunale, è tollerato anche l'uso di espressioni particolarmente aggressive (ASN 200813880-RV 239816);
occorre sempre, tuttavia, che di critica si tratti e non di pure e semplici contumelie o, comunque, di frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.
Si vuoi significare che il giudizio critico su di un avversario politico può anche essere formulato con parole che -
decontestalizzate - costituirebbero meri insulti, ma che, viceversa, riferite a determinate vicende e/o situazioni, possono essere lette come sintetico giudizio negativo sull'operato del predetto avversario.
Dunque, a prescindere dell'implicito (e certamente ingiustificabile) riferimento a terze persone (i parenti del TO), i giudici del merito avrebbero dovuto verificare se le espressioni offensive utilizzate dal De MO nei confronti del suo avversario in consiglio comunale, per quanto eccessive, fossero state pronunziate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio formulato a carico dell'ex sindaco.
Si impone dunque annullamento con rinvio innanzi al medesimo Tribunale (costituito da diverso magistrato) per nuovo esame. Le spese per la PC vanno eventualmente liquidate "al definitivo".
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012