Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Al'Altus uuquies leg26/5/84- C.C. 76314 REPUBBLICA ITALIANA 0REGISTRAZIONE 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 9 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 7 Composta dagli Ill.mi Sigg i M 9 Dott. Vincenzo D4 - Presidente R.G.N. 9274/01 Dott. Bruno Cron. 11066 Consigliere Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ud.08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente COX SU D CASS C CAME ONE CIOLE SENTENZA M. 76314sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ⚫ da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 3155
contro
-1- AL OR;
- intimato avverso la sentenza П. 340/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 08/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTING che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AL OR residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in l.n.363/84, non poteva essere detratio dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. 11 contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 La 133/1999, dell'art. 15 quinquies d.l.n. 159/84, conv. in Ln.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comuna 11.n.449/97, dell'art. 10 I.n.46/86, dell'art. d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in 1.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onore deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiale nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cf. Cass. sentenze no.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1. 28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno & luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaţ C I Il cons. rel. T [] Presidente A E Join the A Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Sadcucci Вишо почис R IL GANCELLIERE C1 DEPOSTATO IN CANCELLERIA Amaldo Casano Oggi 1 APR. 2003 CANCELLIERECI