Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
Il rinvio operato dall'art. 6, comma primo, legge 22 maggio 1975, n. 152 al disposto dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi e gli oggetti a queste assimilati e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo, sicché i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 44520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44520 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1762
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 45513/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
DA VE N. IL 15/12/1958 C/;
avverso la sentenza n. 2701/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENO, del 21/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza disponendo la confisca di quanto in sequestro.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 21.4.2011 il Tribunale di Ascoli Piceno applicava a DA VE la pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, in relazione ai seguenti reati:
- L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 porto abusivo di due pistole e relativo munizionamento;
- L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 porto abusivo di due fucili e numerose cartucce;
- L. n. 110 del 1975, art. 4 porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di una roncola, un'ascia, un pugnale e un coltello a serramanico;
reati commessi in Ascoli Piceno il 15.10.2009.
con la sentenza ordinava la restituzione delle armi e delle munizioni a NE SA.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica di Ancona, chiedendone l'annullamento del capo con il quale era stata ordinata la restituzione all'imputato delle armi e delle munizioni in sequestro.
Ha osservato il ricorrente che era stato violato il disposto della L. n. 152 del 1975, art. 6 il quale dispone che il primo capoverso dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti le armi e ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi.
Con memoria pervenuta in data 1.6.2012 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché le armi erano regolarmente detenute dall'imputato, avendo lo stesso presentato regolare denuncia per ciascuna di esse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 prevede che il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale (secondo il quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna) si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rinvio della L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, al disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma 2. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'art. 240 cod. pen., u.c. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).
Nel caso di specie la confisca di quanto in sequestro doveva essere ordinata sia perché l'art. 445 c.p.p. prevede espressamente che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non si applicano le misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p., sia perché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ad eccezione del caso di assoluzione nel merito ed in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (V. Sez. 1 sent. n. 11480 del 20.1.2010, Rv. 246532).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'ordine di restituzione delle armi e delle munizioni, di cui deve essere ordinata la confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di restituzione delle armi e delle munizioni in sequestro, di cui dispone la confisca.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012