Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Il profitto dei delitti di furto o di rapina è costituito dal bene oggetto di sottrazione - al momento del cui impossessamento il reato si perfeziona - e non dalla diversa utilità da esso ricavabile mediante un'attività successiva, che non può dunque considerarsi assorbita nella condotta precedente. Ne consegue che quando tale attività consiste nella richiesta di un compenso a chi possedeva, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene sottratto, essa non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto: colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarlo, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/1998, n. 8309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8309 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica dott. Francesco Simeone Presidente del 24.6.1998
dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere SENTENZA
dott. Franco Carletti Consigliere N. 722
dott. LE Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Giacomo Fumu Consigliere N. 7817/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AR RC e NI NZ avverso la sentenza in data 7.11.1997 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso udita la relazione del consigliere dott. G. Fumu
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi uditi i difensori avvocati C.M. Silvestri e R. Sacchi che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR RC e NI NZ ricorrono avverso la sentenza in data 7.11.1997 della Corte d'appello di Bologna, confermativa della decisione di primo grado con la quale erano stati dichiarati colpevoli del delitto di estorsione in concorso perché, con la minaccia di non restituire quanto sottrattogli, costringevano OS LE, offeso da reato di furto, a versare loro la somma di un milione di lire (a titolo di anticipo su quella più alta richiesta) così procurandosi ingiusto profitto con altrui danno. AR denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
lamenta il ricorrente l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità per il contestato delitto di estorsione, emergendo dagli atti di causa come la somma di denaro ricevuta non gli fosse stata consegnata in seguito a minaccia, bensì costituisse una ricompensa offerta spontaneamente dal derubato per l'opera di intermediazione da lui svolta al fine di consentirgli di recuperare almeno una parte degli oggetti sottratti;
si duole, inoltre, che sia stata esclusa l'ipotesi del tentativo, il quale viceversa doveva ritenersi integrato in quanto la polizia giudiziaria, avendo seguito e controllato l'intero svolgimento dell'incontro fra imputato e persona offesa, era intervenuta nel l'immediatezza del fatto, così realizzando lo spossessamento dell'agente presso ché contestualmente al ricevimento della somma presunta estorta.
Il ricorso è infondato.
La censura concernente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito - ad avviso dei quali il denaro consegnato dalla persona offesa costituiva un esborso cui essa si prestava in conseguenza dello stato di costrizione psicologica conseguente alla subita minaccia della perdita definitiva dei beni - si risolve infatti nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori posti a base della decisione, e come tale è inammissibile in questa sede.
Circa la denunciata esclusione della configurabilità del tentativo, osserva il Collegio come i giudici di merito abbiano correttamente applicato nella specie il principio di diritto, affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza della suprema Corte ed in particolare di questa sezione, secondo cui "in tema di estorsione, non esclude la consumazione del reato il fatto che la consegna del danaro da parte della vittima dell'estorsione sia avvenuta sotto gli occhi delle forze dell'ordine preventivamente allertate ed appostate, le quali peraltro non l'abbiano impedita ma siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso, ancorché temporaneo, della somma da parte dell'estortore. Il reato di estorsione si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale" (sez. II, 20.2.1996, Palermo, m. 206202; conformi: sez. II, 25.5.1990, Berton, m. 186776; sez. II, 18.9.1989, Benigno, m. 183017; sez. II, 7.1.1988, La Rocca, m. 178353); ne' può fondatamente sostenersi che fosse onere del giudice di merito, una volta manifestata l'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di seguire il diverso, minoritario indirizzo, pur esistente ma non condiviso, che in simili ipotesi configura la sussistenza del tentativo. NI denuncia: - violazione dell'art. 629 c.p.;
- violazione dell'art. 629 c.p.;
osserva il ricorrente come il principio applicato dai giudici di merito, secondo cui la costrizione - che costituisce elemento essenziale del delitto "de quo" - è determinata dalla implicita minaccia della definitiva perdita del bene in capo al proprietario estorto, non sia condivisibile in quanto la somma richiesta per la restituzione del maltolto altro non è che una modalità in cui si estrinseca il profitto del furto o della rapina, ed in quanto non può costituire minaccia la semplice offerta "non cogente" di restituire le cose sottratte dietro pagamento di una somma di denaro, considerando che la perdita si è già verificata in capo al possessore il quale può liberamente scegliere se attivarsi o meno per il recupero del bene di cui è stato privato.
La censura, non prospettata con i motivi di appello, nei quali non si faceva questione sulla sussistenza del reato, ma solo con i motivi aggiunti, non collegati dunque all'impugnazione principale e quindi, sotto tale profilo, inammissibili (sez. un., 25.2.1998, Bono, m. 210259), può essere comunque presa in considerazione da questa Corte perché concernente la stessa sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi criminosa contestata.
Osserva il Collegio come del tutto erroneo si palesi l'assunto del ricorrente secondo cui la somma richiesta per la restituzione di un bene sottratto altro non sia che una modalità i cui si estrinseca il profitto del furto o della rapina;
ed invero tale profitto è costituito dal conseguimento del bene oggetto della sottrazione, al momento della quale il delitto si perfeziona. L'attività successiva, diretta a trasformare il bene così acquisito in un altro fungibile e più facilmente fruibile (il denaro), non può considerarsi dunque di per sè assorbita nella condotta precedente e nell'ipotesi criminosa che essa integra;
quando tale attività, poi, consista nella richiesta di un compenso a chi possedeva, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene sottratto, essa non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto: colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarne il possesso, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p. - violazione degli artt. 56, 629 c.p.;
rileva il ricorrente che nei fatti si sarebbe dovuto individuare il tentativo di estorsione, sia per l'assenza di dolo da parte del concorrente AR, che ricevette la somma di un milione di lire - pur avendone richiesti tre da destinare agli autori del furto per guadagnarne la fiducia - come compenso per la sua prestazione di intermediario, sia per l'immediato sequestro della somma stessa da parte della polizia giudiziaria.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. A prescindere dalla manifesta infondatezza di una tesi difensiva che prospetta l'interruzione della condotta estorsiva a causa della "spontanea" dazione di una somma di denaro da parte del soggetto passivo dell'estorsione stessa, occorre qui ribadire quanto rilevato sul punto a proposito delle analoghe censure proposte dal ricorrente AR, risolventisi in inammissibili censure di merito. Allo stesso modo deve richiamarsi quanto più su affermato circa l'irrilevanza, in ordine all'avvenuta consumazione del reato, dell'immediato intervento della polizia giudiziaria. - violazione dell'art. 110 c.p. e vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso, da parte sua, nel delitto consumato di estorsione, potendosi eventualmente ritenere detto concorso sussistente solo fino allo stadio del tentativo;
Il motivo, oltre che manifestamente infondato per le ragioni appena esposte, è inammissibile perché non proposto anche con l'impugnazione principale in secondo grado.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1998