Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3375
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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L'eccezione di prescrizione costituisce un eccezione in senso stretto e va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ..

In tema di rendita per malattia professionale, l'epoca di percezione dei primi sintomi della malattia stessa non rientra tra i fatti sui quali si fonda la domanda di riconoscimento della tecnopatia e della rendita per l'inabilità dalla stessa provocata - fatti dei quali, unitamente agli elementi di diritto, l'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. richiede l'esposizione nel ricorso introduttivo -, con la conseguenza che l'indicazione, da parte dell'assicurato, in corso di causa, dell'epoca in cui abbia avvertito per la prima volta detti sintomi non è idonea a rimettere in termini l'INAIL che non abbia tempestivamente proposto, nella memoria difensiva, eccezione di prescrizione per il decorso del termine di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3375
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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