Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
E abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento.
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- 2. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2006, n. 26867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26867 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 08/06/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 852
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 030045/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH AB, N. IL 25/10/1974;
avverso ORDINANZA del 21/06/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA:
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma.
OSSERVA
Il difensore di AB NI ricorre contro l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare di Roma che il 21.6.05 ha restituito gli atti al P.M. per quanto di competenza in ordine agli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.. La difesa aveva rilevato che il pubblico ministero non aveva depositato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., le trascrizioni delle intercettazioni, nemmeno in forma riassuntiva, effettuate nel corso delle indagini e i decreti autorizzativi delle stesse, e non aveva adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 416 c.p.p.. Le violazioni, secondo il difensore, comportano l'inutilizzabilità degli elementi di prova non trasmessi, e la restituzione degli atti al P.M. è provvedimento abnorme.
L'ordinanza impugnata afferma che, nonostante il diverso indirizzo delle decisioni del giudice di legittimità richiamate dalla difesa, al mancato deposito non deve seguire l'inutilizzabilità degli atti, in quanto nessuna norma la prevede esplicitamente in tali casi;
che l'applicazione di tale sanzione contravverrebbe al principio di tassatività il quale, pur non essendo previsto esplicitamente per l'inutilizzabilità deve essere applicato anche a questa per ragioni di coerenza sistematica;
che, in caso contrario, sarebbe impossibile sanare la situazione con irrimediabile pregiudizio per l'accertamento dei fatti;
che ciò priverebbe il pubblico ministero della possibilità di sostenere utilmente l'ipotesi accusatoria;
che occorre verificare se il mancato deposito degli atti comporti nullità dell'avviso dato ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p.; che anche sotto questo profilo non sono condivisibili le conclusioni del giudice di legittimità richiamate da difesa;
che l'articolo 415 bis c.p.p., è finalizzato a consentire l'esercizio di diritti di difesa dell'indagato, elencati al comma 3 della stessa norma;
che quindi la disposizione di cui al comma 2 tende a rendere possibile l'esercizio di tali diritti;
che all'avviso deve corrispondere l'effettiva messa a disposizione della documentazione;
che in caso contrario è leso il diritto di difesa dell'indagato (specie quando non è stato inserito nessun atto d'indagine); che in conseguenza la lesione del diritto di difesa consistente nel mancato deposito degli atti, rientrando nella previsione dell'articolo 178 c.p.p., lett. c, rende nulli tutti gli atti successivi;
che Cass., 1^, 26.2.99, Montanti assume che l'omissione dell'obbligo di cui all'art. 416 c.p.p., appare idonea a determinare una nullità, piuttosto che una inutilizzabilità; che, dovendosi dichiarare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi, occorre restituire gli atti al pubblico ministero perché provveda agli adempimenti di competenza;
che pur conoscendo il contenuto della motivazione della sentenza 8779/04 con cui la Corte di legittimità ha annullato analoga ordinanza, va segnalato che altra sezione ha ravvisato nel mancato deposito nullità ex articolo 178 c.p.p., lettera c, (Cass., 4^ (rectius 3^), 15.10.03, Spagnoletto). Il giudice dichiara in conseguenza la nullità dell'avviso di conclusione indagini disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente non condivide alcuna delle argomentazioni esposte dal giudice per motivare il suo provvedimento, affermando che all'omesso deposito segue l'inutilizzabilità, che per sua natura questa non è paragonabile alla nullità, che l'argomento sistematico è inconsistente, al pari di quello riguardante la sanatoria. Rileva inoltre che l'esercizio dell'azione penale non è stato impedito, che è erroneo sostenere che esso debba essere sempre valutato dal giudice, che non rileva l'affermazione secondo cui l'inutilizzabilità impedisce al pubblico ministero di provare l'ipotesi accusatoria. Riporta infine la giurisprudenza di questa Corte sull'argomento.
Il ricorso è fondato. Vero è che la sentenza citata nel provvedimento impugnato (Cass., 3^, n. 44422 del 15/10/2003 Rv. 226347) afferma che "non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni degli atti dell'indagine preliminare, da parte del Pubblico Ministero, in occasione dell'avviso di chiusura dell'indagine stessa". Ma è anche vero che da una parte la stessa sentenza riconosce che la nullità non sussiste, in quanto l'omissione comporta la sola inutilizzabilità degli atti non depositati (e la mancanza di abnormità viene giustificata non dal riconoscimento della configurabilità della nullità, ma dal fatto che "il provvedimento che la riconosce costituisce manifestazione di un potere che l'ordinamento riconosce al giudice dibattimentale, e non determina alcuna stasi del procedimento, poiché il giudice dell'udienza preliminare può emettere un nuovo decreto di rinvio a giudizio"). Ed è vero che dall'altra parte la giurisprudenza successiva ha affermato il principio contrario ("è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del P.M., in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento", Cass, 1^, n. 13407 del 02/03/2005 Rv. 231504; n. 8779 del 11/02/2004 Rv. 227012), traendo logica conseguenza dalla già affermata non configurabilità della nullità e dall'essere la regressione del tutto indebita. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2006