Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2000, n. 5596
CASS
Sentenza 14 marzo 2000

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In tema di obbligo degli amministratori di convocazione dell'assemblea dei soci nell'ipotesi di cui all'art.2446 cod.civ. (riduzione del capitale per perdite), quantunque la norma non specifichi quali possano essere gli opportuni provvedimenti da prendersi da parte dell'assemblea, è indubbio che deve trattarsi di decisioni idonee se non ad eliminare, quanto meno a ridurre la diminuzione del capitale a meno di un terzo (versamenti dei soci, riduzione del capitale, ecc.). Pertanto nessuna incidenza, in tale direzione ha di per sè il semplice "rinvio a nuovo" delle perdite disposto dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (e non da quella convocata "ad hoc" ex 2446 cod.civ.), tanto più in assenza della diminuzione delle perdite.

In tema di reati societari, la violazione di cui all'art. 2630 secondo comma n. 2 cod. civ. (omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso, di cui alla fattispecie, di riduzione del capitale per perdita ex art. 2446 cod. civ.) ha natura permanente, in quanto il dovere degli amministratori - che a norma del citato art. 2446 dovrebbe essere adempiuto "senza indugio" - persiste, permanendo la necessità di sottoporre all'assemblea dei soci la riduzione del capitale per perdita, sino a quando l'assemblea non venga convocata, o comunque venga meno l'obbligo di adempiere in capo al soggetto qualificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2000, n. 5596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5596
    Data del deposito : 14 marzo 2000

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