Sentenza 14 marzo 2000
Massime • 2
In tema di obbligo degli amministratori di convocazione dell'assemblea dei soci nell'ipotesi di cui all'art.2446 cod.civ. (riduzione del capitale per perdite), quantunque la norma non specifichi quali possano essere gli opportuni provvedimenti da prendersi da parte dell'assemblea, è indubbio che deve trattarsi di decisioni idonee se non ad eliminare, quanto meno a ridurre la diminuzione del capitale a meno di un terzo (versamenti dei soci, riduzione del capitale, ecc.). Pertanto nessuna incidenza, in tale direzione ha di per sè il semplice "rinvio a nuovo" delle perdite disposto dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (e non da quella convocata "ad hoc" ex 2446 cod.civ.), tanto più in assenza della diminuzione delle perdite.
In tema di reati societari, la violazione di cui all'art. 2630 secondo comma n. 2 cod. civ. (omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso, di cui alla fattispecie, di riduzione del capitale per perdita ex art. 2446 cod. civ.) ha natura permanente, in quanto il dovere degli amministratori - che a norma del citato art. 2446 dovrebbe essere adempiuto "senza indugio" - persiste, permanendo la necessità di sottoporre all'assemblea dei soci la riduzione del capitale per perdita, sino a quando l'assemblea non venga convocata, o comunque venga meno l'obbligo di adempiere in capo al soggetto qualificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2000, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI PRESIDENTE del 14/03/2000
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " IU SI " N.546
3. " VI ER " REGISTRO GENERALE
4. " AN PP " N.41621/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PP n. Tuglie il 15.7.1933
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 2.7.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marrone
Udito il Procuratore Generale Dr. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Augusto Colucci del foro di Milano M O T I V I
1) Il AN è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 2630 C.C. perché, quale amministratore e legale rappresentante del "C.S. Centro Service s.r.l." con sede in Firenze, avendo la società chiuso l'esercizio con perdita pari ad un terzo del capitale sociale, ometteva di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Accertato in Firenze nel Dicembre 1992.
Ha ritenuto la Corte di merito:
- che l'obbligo imposto dall'art. 2446 del Cod. Civ., di convocare "senza indugio" l'assemblea dei soci e motivato non solo dalla necessità di adottare i provvedimenti opportuni ed evitare lo scioglimento della società a norma del successivo articolo 2448 stesso codice, ma anche da quella di portare a conoscenza di terzi (banche, clienti, fornitori) la reale situazione economico finanziaria della società;
- che l'imputato assunse la carica di amministratore unico il 6 luglio 1992 (in precedenza egli rivestiva le funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima) e si limitò in quella sede a richiedere all'assemblea ordinaria di approvare il bilancio e di riportare a nuovo la perdita di esercizio di lire 2.940.797.203, come proposto dal Consiglio di amministrazione;
- che solo dopo ulteriori sei mesi, convocò l'assemblea straordinaria per la ricostituzione del capitale;
- che il prevenuto volontariamente e deliberatamente omise l'immediata convocazione nella stessa seduta del 6 luglio 1992 (essendo in quella occasione presenti tutti i soci) nell'intento di portare a compimento un'operazione di fusione, come si evidenzia nella relazione al bilancio chiuso nel dicembre del 1991, redatta dal Consiglio di Amministrazione
2) Col ricorso imputato e difensore deducono la erronea applicazione di norme giuridiche, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.
Sostengono che: poiché l'art. 2448 Cod. Civ., citato dai Giudici della Corte d'Appello, riguarda le cause di scioglimento di una società di cui, quella prevista al n.4, è "la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale", e quindi non riguarda il caso in esame.
- che è necessario anzitutto precisare quali dovevano essere i provvedimenti opportuni indicati nell'art. 2446 Cod. civ., che l'assemblea avrebbe dovuto compiere
- che l'assemblea della società del luglio 1992, di approvazione del bilancio 1991, aveva preso il provvedimento opportuno (il riporto a nuovo della perdita) onde nessuna assemblea doveva essere necessariamente convocata
- che, in ogni caso, il reato si era consumato al 31 dicembre del 1991, onde è attualmente prescritto.
3) Il ricorso non è fondato.
3A) Preliminarmente va esaminata l'eccezione difensiva attinente alla prescrizione del reato.
L'art 2630 Cod civ è posto a tutela dell'interesse al regolare funzionamento degli organi sociali. In particolare, la norma di cui al 2^ co n.2, dell'art 2630 Cod. civ. sanziona la violazione, da parte degli amministratori, dei doveri loro imposti per assicurare la funzionalità dell'assemblea dei soci. Violazione che nella fattispecie ha natura omissiva (riguarda gli amministratori che "omettono di convocare l'assemblea dei soci") e permanente (il dovere degli amministratori, tenuto conto del bene protetto dalla norma, previsto anche dopo la scadenza del termine peraltro elastico del "senza indugio" previsto dall'art. 2446, 1^ co Cod. civ.) in quanto non viene meno la necessità di sottoporre alla Assemblea dei soci la diminuzione del capitale, sino a quando gli amministratori non adempiano all'obbligo di convocare l'assemblea loro imposto dall'art.2446 Cod. civ., o viene meno l'obbligo di adempiere in capo al soggetto qualificato. Peraltro, sulla natura giuridica del reato si è già pronunciata questa Corte con sentenza 15.2.1957 sez. III, che lo ha qualificato come reato permanente.
Nel caso in esame, essendo cessata la permanenza - come risulta anche dall'imputazione - nel dicembre 1992 (quando venne convocata l'assemblea che provvide a ridurre il capitale sociale a tre miliardi) il reato non può ritenersi prescritto (non essendo decorso il termine previsto dall'art. 157 n.4 e 160 u.p. cod. pen.) in quanto ai sensi dell'art. 158 Cod. pen, nei reati permanenti il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza.
3B) Ha ragione la difesa quanto sostiene che la fattispecie in esame non riguarda l'art. 2448 Cod. civ. (che attiene alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale); bensì l'art. 2446 Cod. civ. (che attiene alla diminuzione del capitale di oltre un terzo)
per il quale è sufficiente che l'assemblea adotti i provvedimenti opportuni.
Non però quando sostiene che gli obblighi previsti dall'art. 2446, 1^ co Cod. civ erano in realtà stati adempiuti con l'assemblea nel luglio 1992 quando venne approvato il bilancio al 31.12.1991 e venne deciso di "riportare a nuovo" la perdita.
In verità, la norma non specifica quali possano essere gli opportuni provvedimenti e, però, è indubbio che deve trattarsi di decisioni idonee se non ad eliminare quanto meno a ridurre la diminuzione del capitale a meno di un terzo (versamenti dei soci, riduzione del capitale, ecc.). Nessuna incidenza, in tale direzione ha di per sè il semplice "rinvio a nuovo" delle perdite disposto, dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (e non da quella convocata ad hoc ex 1446 C.C.) tanto più in assenza della indicazione delle ragioni per le quali col rinvio si creavano le condizioni per la riduzione della diminuzione delle perdite. Risulta infatti dalla sentenza impugnata, che il AN, nell'assemblea dei soci del 6.7.1992, si limitò a richiedere l'approvazione del bilancio e di riportare a nuovo la perdita di circa 3 miliardi, come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto, essendo configurabile, nel caso in esame, la fattispecie di cui agli artt. 2630, 2^ co. n.2 e 2446, 1^ co. Codice Civile, e non essendo il delitto estinto per prescrizione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000