Sentenza 11 febbraio 2011
Massime • 1
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-bis, cod. pen., determina l'annullamento della sentenza limitatamente al relativo aumento di pena, che può peraltro essere eliminato in sede di legittimità anche quando su detto aumento sia stata effettuata la riduzione "secca" per il rito abbreviato.
Commentari • 2
- 1. Si ridetermina la pena definitiva per stupefacenti dopo la sentenza 32/14 Corte Costituzionale?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Quali effetti della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale 32/14 sulle condanne passate in giudicato per spaccio di sostanze stupefacenti cd. leggere (hashish, marijuana)? La Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti dal 2006 al marzo 2013. Come evidenziato in un altro contributo, si torna dunque alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingue droghe leggere e droghe pensanti ed è più severa per i reati che coinvolgono droghe pesanti (eroina, cocaina, .. : pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per i reati che coinvolgono droghe leggere (hashish, marijuana) dato che la pena minima …
Leggi di più… - 2. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2011, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente - del 11/02/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 480
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 35621/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IDRIZ NIASI, N. IL 03/07/1985;
avverso la sentenza n. 2043/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena per effetto dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 c.p., n. 11 bis, con conseguente eliminazione della frazione di pena inflitta in aumento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 giugno 2010, la Corte d'Appello di Torino, 2A sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da Idriz Niasi, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di tentata rapina impropria aggravata anche dalla circostanza di trovarsi illegalmente sul territorio nazionale e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di un anno otto mesi di reclusione e Euro 400,00 di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per illegittimo aumento della pena per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis, norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza del 5 luglio 2010. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 5 luglio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'aggravante indicata. Per l'effetto la sentenza deve essere annullata in parte qua, senza rinvio, il relativo aumento di pena potendo essere eliminato in questa sede, posto che dalla sentenza di primo grado risulta che l'aumento di pena per tale aggravante è stato quantificato in un mese di reclusione e Euro 100 di multa (da due anni cinque mesi di reclusione e 1.100 euro di multa a due anni sei mesi di reclusione e Euro 1.200 di multa). Tenuto conto che anche su tale aumento è stata operata la riduzione per il rito (che non può che essere di un terzo, sicché nessun effetto in questa sede può produrre l'errore di calcolo in ordine alla pena pecuniaria per la quale è stata effettuata la riduzione di 2/3), la pena da sottrarre su quella finale è di venti giorni di reclusione ed Euro 67 di multa. Per l'effetto la pena finale deve essere determinata in un anno sette mesi dieci giorni di reclusione ed Euro 333 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis che esclude e per l'effetto elimina il relativo aumento di pena nella misura di venti giorni di reclusione ed Euro 67 di multa, così determinando la pena finale in anni uno mesi sette giorni dieci di reclusione ed Euro 333 di multa.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011