Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
L'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti dell'indagato alloglotta deve essere tradotta nella lingua a quest'ultimo nota, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32) atteso che la finalità di assicurare il compiuto esercizio del diritto di difesa, cui è preordinata detta traduzione, presuppone la conoscenza sia degli elementi indiziari, valorizzati ai fini dell'adozione della misura, che delle esigenze cautelari e delle loro modifiche per effetto di circostanze di fatto sopravvenute. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa traduzione non comporta l'invalidità del titolo cautelare ma incide solo sulla sua efficacia, a condizione che la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato non fosse già nota al momento della sua emissione).
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 51951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51951 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
5 19 5 1- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2017 VINCENZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. 1964/2017 ANDREA TRONCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.36517/2017 PIERLUIGI DI STEFANO IA NA AN ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AM nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite il P.G., in persona dell'Avv. Gen. AGNELLO ROSSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore аб RITENUTO IN FATTO 1. AM NT, con atto a propria firma, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bologna, in data 31 maggio/30 giugno 2017, ha confermato l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello felsinea, di sostituzione della misura del divieto di dimora nel capoluogo emiliano, originariamente applicatagli all'esito del suo flagrante arresto per i reati di cui agli artt. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., con quella della custodia cautelare in carcere, per effetto delle violazioni accertate a suo carico, tanto il 12.03.2017, allorché veniva controllato a Bologna, nei pressi della zona universitaria, in compagnia di persona risultata in possesso di sostanza stupefacente, quanto il successivo 16.03.2017, quando veniva tratto in arresto, sempre in Bologna, nella medesima zona, in flagrante violazione dell'art. 73 del succitato decreto.
2. A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente propone un unico motivo, per violazione di legge, sub specie dell'art. 143 del codice di rito, ed illogicità della motivazione sul punto: ciò per avere il Tribunale distrettuale della cautela malamente disatteso l'originaria istanza, volta al conseguimento della declaratoria d'inefficacia dell'ordinanza della Corte territoriale per via della sua omessa traduzione in lingua nota all'indagato alloglotta, sul presupposto della pretesa estraneità di tale tipologia di provvedimento all'ambito di applicazione dell'invocata norma codicistica. Laddove prosegue il ricorso così non è, non avendo rilievo dirimente la circostanza, sottolineata dal Tribunale in parte motiva, della identità "delle accuse a fondamento del presidio cautelare", trattandosi di argomento illogico, atteso che ogni provvedimento limitativo della libertà personale non consta unicamente della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, bensì anche di esigenze cautelari, in ordine alle quali l'interessato ha egualmente diritto di acquisirne conoscenza, tanto più che nella fattispecie esse traggono origine da "fatti nuovi rispetto a quelli noti e contestati ... nel momento della prima ordinanza". Con la puntualizzazione finale per cui all'avvenuta proposizione del ricorso innanzi al Tribunale della cautela non può riconoscersi alcun effetto sanante, essendo essa avvenuta all'unico ed esplicitato 2 Аб fine di ottenere la declaratoria d'inefficacia del provvedimento, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
2. L'art. 143 del codice di rito deve la sua attuale formulazione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La direttiva in questione, nell'ambito dell'obiettivo comunitario ultimo di "mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia", si propone di dare attuazione al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e della cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali, attraverso l'individuazione di numerosi parametri, tra i quali figurano "i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati", alla stregua altresì dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono entrambi il diritto a un processo equo. Di qui, conformemente alla risoluzione del Consiglio in data 30.11.2009, l'individuazione di una vera e propria "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali", il cui primo passaggio concerne, appunto, l'oggetto specifico della direttiva in questione, ossia l'adozione di misure relative al "diritto alla traduzione e all'interpretazione". Coerentemente con tali premesse, l'art. 2 della direttiva medesima, prevede, fra l'altro, che "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari"; ed il successivo art. 3 dispone che "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono Аб fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento", specificando, al successivo comma 2, che "Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze", ferma la facoltà degli Stati contraenti di decidere, "in qualsiasi altro caso", "se sono fondamentali altri documenti". Il vigente art. 143 cod. proc. pen. si conforma esattamente alle indicazioni della direttiva, dettando nel primo comma disposizioni relative al diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete, "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata" ed in quello successivo disposizioni in ordine al diritto alla traduzione scritta, "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa", con riferimento agli atti ivi indicati, tra i quali sono contenuti i "provvedimenti che dispongono misure cautelari".
3. Alla stregua di tali brevi premesse, è di tutta evidenza che l'interpretazione propugnata dall'ordinanza impugnata nei termini che sono stati correttamente sintetizzati nell'illustrato ricorso - non può essere condivisa. Invero, l'esegesi cui il Tribunale petroniano ha informato il proprio provvedimento contrasta sia con la collocazione dei provvedimenti cautelari nel novero di quelli per i quali la succitata norma riconosce il diritto alla traduzione essendo fuor di dubbio che tali sono anche quelli che fanno luogo all'aggravamento della misura, rispetto a quella in origine applicata - sia con l'altrettanto testuale finalità cui il detto diritto è preordinato, ossia il compiuto esercizio, da parte dell'imputato, del diritto di difesa, che presuppone, pertanto, la conoscenza tanto degli elementi che compongono il nucleo indiziario valorizzato in funzione dell'adozione della misura cautelare in effetti rimasto immutato, rispetto a quello in origine applicato quanto del quadro delle esigenze cautelari, qui per contro profondamente modificatosi, per effetto di circostanze di fatto sopravvenute e della difforme valutazione che esse hanno legittimato in proposito. La contestata ordinanza ha assegnato valenza determinante allo specifico passaggio della succitata direttiva comunitaria (art. 3 co. 4), nella parte in cui si precisa che "Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che 4 аб non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico". Sennonché, così facendo, il Tribunale ha omesso di tenere nella debita considerazione: 1) che la su riportata enunciazione riveste portata generica, essendo indistintamente riferita ai "documenti fondamentali" tutti, onde essa va poi di volta in volta declinata, in rapporto allo specifico "documento fondamentale" che interessa;
2) che, in ogni caso, la direttiva europea si limita a dicta funzionali alla creazione di un corpus normativo minimo comune agli Stati membri, ciascuno dei quali rimane libero di dettare, all'interno del proprio ordinamento, disposizioni più stringenti e garantiste uin materia;
3) che il testo dell'art. 143 cod. proc. pen. giusta le considerazioni - che si sono in precedenza svolte - non lascia spazio a dubbi di sorta. In ordine a tale punto finale, è comunque significativo osservare che il "fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata" - espressione che ricalca da vicino quella dell'art. 3 co. 4 della direttiva 2010/64/UE, su cui si è detto esser stata costruita la giustificazione del provvedimento impugnato è stato - inserito dal legislatore italiano nel comma 1 della disposizione appena citata, dedicata al "diritto all'interprete" a beneficio dell'indagato/imputato: a significare, cioè, che il fine indicato si coniuga - coerentemente e logicamente con la partecipazione diretta di quest'ultimo a determinati atti, ovvero al processo, a fronte della quale il fine primario non può evidentemente che essere quello di comprendere l'accusa e, per l'effetto, anche quei contributi che possono essere funzionali a supportare l'accusa medesima, diversamente dalla finalità che deve soddisfare il diritto alla traduzione degli atti elencati nel comma 2 dello stesso art. 143. 4. Fermo quanto sopra, vanno tuttavia chiariti gli effetti della illegittimità dell'ordinanza impugnata: essi, infatti, vanno circoscritti al solo provvedimento del Tribunale distrettuale della cautela, senza estendersi in alcun modo a quello originario della Corte territoriale, atteso che, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa traduzione non ne integra un elemento costitutivo, bensì, in quanto funzionale alla sua comprensione, configura unicamente un elemento imprescindibile ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio della facoltà d'impugnazione da parte dell'avente diritto: 5 "La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al Gip per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto non comporta l'invalidità del titolo custodiale ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare" (così Sez. 5, sent. n. 18023 del 12.03.2013, Rv. 255510). Il Collegio è, peraltro, perfettamente consapevole che la giurisprudenza medesima è parimenti consolidata nel significare che, ove fosse già nota, al momento dell'adozione della misura cautelare personale, la mancata comprensione della lingua italiana da parte del destinatario del provvedimento, il vizio involge in tal caso l'ordinanza genetica, dovendo ascriversi nel novero delle nullità a regime intermedio (cfr., da ultimo, Sez. 4, sent. n. 33802 del 18.05.2017, Rv. 270610; conf. Sez. 3, sent. n. 14990 del 18.02.2015, Rv. 263236 e Sez. 6, sent. n. 50766 del 12.11.2014, Rv. 261537). Sennonché nella fattispecie non è stata offerta la prova, in fatto, della conoscenza della circostanza da parte della Corte d'appello, non essendo dirimente neppure il dato dell'avvenuta celebrazione del processo di secondo grado a carico del NT, posto che l'emissione del provvedimento alla base della presente vicenda è antecedente di circa due mesi rispetto alla pronuncia della sentenza d'appello. E, d'altro canto, la constatazione che il difensore abbia sollecitato al Tribunale distrettuale della cautela non già l'annullamento del provvedimento anzidetto, ma la sua inefficacia conforta la soluzione sopra anticipata.
5. In definitiva, l'ordinanza in esame va annullata senza rinvio e gli atti rimessi alla Corte d'appello petroniana, che farà luogo alla tempestiva traduzione del provvedimento di aggravamento della misura, da notificarsi al NT.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per la traduzione dell'ordinanza di aggravamento della misura in data 28.03.2017. 6 45 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017 Il Consigliere est. Presidente Viscusso Rotunds Andua dionic DEPOSITATO IN CANCELLERIA: 14 NOV 2017 SPREMA D IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Friera Esposito 7