Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A ● 04 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio In nome del popolo italiano IL SOLE 24 ORE dal Sig. LA CORTE DI CASSAZIONE pergirl FEB. 2001 per diritti Sezione Lavoro IL CANCELLIERE Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11718/1998 Dott. Marino Donato Santojanni BPresidente 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 Stefano Maria Evangelista 66 Rep. 66 Cron. 5676 66 Pasquale Picone Relatore 66 Gabriella Coletti 66 Ud. 21.12.2000 ha pronunziato la seguente CANCELLER A SENTENZA sul ricorso proposto 5619 TR PA, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola ed Oscar Lojodice con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito mediante deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 1478 in data 29 maggio 1997 (R.G. 12/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanna Biondi per delega dell'avv. Cerioni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede e rigettato la domanda con la quale PA TR aveva chiesto il pagamento dell'indennità di maternità. Nella controversia, l'Inps aveva contestato che la ricorrente, bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici, avesse svolto attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento rispetto all'evento protetto. Il Tribunale, sulla premessa che l'iscrizione negli elenchi anagrafici avviene sulla base di dichiarazioni rese dalle parti e, perciò, non è idonea a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro, ha deciso la controversia rilevando che la ricorrente, di fronte alle contestazioni mosse dall'Istituto ed agli elementi di prova 2 in contrario forniti, non aveva fornito alcuna prova ulteriore circa il presupposto del rapporto assicurativo. La cassazione della sentenza è chiesta da PA TR con ricorso per un unico motivo. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, la ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione degli art. 7, 15 e 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, degli art. 3, 4 e 5 d.lt. 9 aprile 1946, n. 212, dell'art. 13 d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, perché è l'iscrizione negli elenchi anagrafici a determinare il diritto alle prestazioni previdenziali, in parziale deroga dei principi comuni, diritto che può essere contestato dall'Inps solo comprovando l'illegittimità, per difetto del presupposto, f dell'iscrizione stessa, iscrizione dalla quale nasce una presunzione che, appunto, può essere vinta solo fornendo la prova contraria. Il ricorso va respinto. Il principio di diritto applicabile alla fattispecie, come enunciato dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000) a composizione dei contrasti manifestati dagli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, è il seguente: Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo 3 (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della 4 provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni reså da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Pertanto, concorrendo a formare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'iscrizione negli elenchi (ancorché non ancora materialmente avvenuta ma solo domandata, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1995, n. 483), le contestazioni dell'Istituto previdenziale che investono l'esecuzione delle prestazioni lavorative concernono la fattispecie costitutiva del diritto e non certo elementi che determinano l'inefficacia degli stessi fatti 4 costitutivi a norma dell'art. 2697 c.c., né, ovviamente, l'avvenuta iscrizione concreta un presunzione legale dell'esistenza dell'altro, diverso elemento, della fattispecie costitutiva. In altri termini, il regime assicurativo dei lavoratori agricoli diverge da quello comune nella parte in cui il principio di automatismo della tutela previdenziale è parzialmente attenuato perché non basta il fatto di aver prestato attività lavorativa per conseguire il diritto alle prestazioni ma è necessario anche che il fatto stesso sia "denunziato" (cfr. Corte cost. 483/1995, cit.) all'amministrazione onde essere inseriti nell'apposito elenco con effetti di certezza legale e finalità di controllo. Ma, per il resto, operano le regole di diritto comune, sicché l'iscrizione altro non attesta che l'avvenuta presentazione di dichiarazioni di parte circa l'esistenza del rapporto di lavoro. In definitiva, avendo l'Inps, nella fattispecie, dedotto la natura fittizia del rapporto di lavoro (intercorso tra soggetti legati da vincoli familiari) sulla base di relazione ispettiva che aveva evidenziato anche altre circostanze di fatto (contraddizioni tra le dichiarazioni del suocero della TR, preteso datore di lavoro, e quelle rese dalla TR medesima), correttamente il Tribunale ha respinto la domanda in assenza di altri elementi di prova diversi ed ulteriori rispetto al documento attestante l'iscrizione. ક Invero, più volte la giurisprudenza della Corte ha precisato, in linea con il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e con riferimento alle controversie relative a diritti previdenziali che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, che le specifiche contestazioni dell'Inps circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e degli elementi propri della subordinazione, idonee ad inficiare le risultanze della certificazione, determinano per il richiedente l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 21 gennaio 1993, n. 729; 20 gennaio 1993, n. 1097; 4 gennaio 1995, n. 70; 27 luglio 1999, n. 8132; 5 aprile 2000, n. 4232). In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il PresidenteMarina Saujan Il Consigliere estensore користиш Dhill BECABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB 2001 IL COLLABORATORE I D A 0 3 S 1 , DI CANCELLERA S 3 . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A R N I I E L G D S L E E E R O D