Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . 1 I / ee58848 N Z 4 A - / A I 6 R B R 2 T . . S A L I R 00 7 65 / 0 1 . L T REPUBBLICA ITALIA G P A . U E D . R B B I L A E R A T D T D I A 1 S I 3 E N 1 R A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E . Oggetto E S N I N T E CONDONO A S A SEZIONE TRIBUTARIA E Ex L. 516/82 M OPERAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INESISTENTI R.G.N. 1888/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Mario CICALA Cron.1555 Dott. Eugenio AMARI Consigliere J Rep. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud.15/06/00 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere 1 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig MILANORION IND. SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona per diritti L. FALL. 22 GEN 2001 И IL CANCELLIERE del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, difeso dall'avvocato CANCELLERIA FRANCESCHINIS SILVANO, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLOPORTOGHESI 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1191 controricorrente CORTE SUPREMA DI CA. CAMPIONE C N. 58848 avverso la decisione n. 1407/97 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tributaria centrale di ROMA, depositata il 08/04/97; Rilasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica al Sig Dott. Giuseppe per dirit 12000 2B 14 FEB. 200T udienza del 15/06/00 dal Consigliere il IL CANCELLIERE FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PERSICHETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato LA PORTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. State rilasciata 1 copla legple CANCELLERIA en. _ per notifica Carta bollata L. 40.000 Dir. Copia 12.000 Totale L. 52.000 Roma, 2.0 FEB. 2001 . IL CANCELLIERE Svolgimento del processo La Guardia di Finanza ha elevato a carico della Milanorion Industriale s.p.a. processo verbale di constatazione dal quale è emerso che la società aveva contabilizzato per gli anni 1976, 1977 e 1978 fatture passive a fronte di operazioni inesistenti. Quindi, l'ufficio ha notificato avviso di rettifica per recuperare imposta e sanzioni. La società ha presentato dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 516/82, ma l'ufficio ha emesso avviso di liquidazione ritenendo l'inoperatività del condono perché incrente a fatture per operazioni inesistenti. Il curatore della società, nel frattempo dichiarata fallita, ha presentato vari ricorsi con riferimento anche ad un diniego di rimborso di imposta. La Commissione tributaria di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere sui contesti relativi agli anni 1976, 1977 e 1978 in applicazione della legge n. 316/82, ed ha accolto l'istanza di rimborso come conseguenza della declaratoria della cessazione della materia del contendere. La Commissione Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello dell'ufficio ed ha accolto il ricorso del fallimento in relazione all'anno 1976, annullando il relativo avviso di liquidazione per intervenuta decadenza. La Commissione Tributaria Centrale ha accolto il primo motivo di ricorso dell'ufficio concernente le controversie relative agli anni 1977 e 1978 in quanto ha ritenuto che il condono della legge n. 516/82 non si applica alle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti;
ha respinto il secondo motivo ed ha confermato la declaratoria di decadenza dell'ufficio relativamente all'anno 1976; ha accolto parzialmente il terzo motivo in quanto ha ritenuto legittimo il fermo amministrativo limitatamente alle somme concernenti gli anni 1977 e 1978. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il fallimento con un unico motivo. L'Amministrazione delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell' art. 26 1. n. 516/82 in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., sostenendo che il condono poteva essere applicato senz'altro श्रम anche alle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, giusta l'orientamento espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 9601/91 e n.12832/1995. L'Amministrazione delle Finanze ha sostenuto l'inapplicabilità del condono sul presupposto che l'Iva relativa alle fatture emesse per operazioni inesistenti, in deroga ai principi generali, è dovuta 9 “fuori conto”, ovvero “a parte” di quella risultante dall'applicazione delle norme di sistema, tanto che la più recente normativa in tema di condono contenuta nell'art. 52 della legge n. 413 del 1991 ha reso esplicito l'isolamento delle fatture emesse o utilizzate per operazioni inesistenti ed ha stabilito il principio secondo il quale l'operatività del condono è sottoposto alla eliminazione degli effetti dell'indebita detrazione da parte dell'acquirente o committente. Ha poi sostenuto che questo principio era già ricavabile sulla base di una interpretazione logico-sistematica della legge n. 516/82 e del d.p.r. n. 633/72. Ritiene la Corte che la doglianza 8, fondata poiché nella sentenza impugnata il condono previsto dalla legge n. 516/82 è stato ritenuto inapplicabile alle ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti, mentre tale esclusione non è prevista dalla citata legge, né può essere affermata dall'interprete. Questa legge concede un diritto a definire situazioni giuridiche pregresse con strumenti premiali che hanno un carattere tendenzialmente generale, senza che vi sia una norma che preveda espressamente l'eliminazione degli effetti dell'indebita detrazione, cosa che invece si riscontra nell'art. 52 della legge n. 413 del 1991, che ha sul punto dell'operatività del condono in materia di fatturazione per operazioni inesistenti natura innovativa e che non può essere applicata retroattivamente a fattispecie pregresse, disciplinate da altre norme. L'articolo 21 del d.p.r. n. 633/72, che prevede che l'Iva è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura (anche se sottostanti vi sono operazioni in tutto o in parte inesistenti), è una norma evidentemente sanzionatoria per un comportamento illecito tenuto dal contribuente, avente effetti sia sul piano strettamente tributario che sul piano penale, ma è una norma che si pone in deroga ai principi generali dell'Iva, nel senso che l'imposta in esame in linea teorica potrebbe e dovrebbe essere pagata per le cessioni effettivamente avvenute e non per quelle non avvenute, non essendoci un titolo valido (se non quello di una sanzione impropria) per The richiedere il pagamento di una imposta per un presupposto di fatto (cessione di beni o di servizi) che nella realtà non si è verificato. L'articolo 52 della legge n. 413/1991 ha disciplinato la materia del condono in maniera più appropriata rispetto al passato, nel senso che ha richiesto che il beneficio può diventare operativo solo se vengono eliminate le indebite detrazioni che hanno potuto inquinare il meccanismo dell'imposta. In questo modo, nella materia dell'Iva, il condono previsto dalla legge n. 413/91 non ha più un carattere generale di indiscriminata operatività per tutte le fattispecie, ma può essere operativo solo se viene ripristinato un meccanismo “ di normalità”, eventualmente inquinato per la presenza di indebite detrazioni da parte di qualcuno. Questa limitazione, per la sua portata, non può che provenire dal legislatore e non può essere ritenuta già presente nel sistema dei condomi. Questa Corte in passato, attenendosi alle norme contenute nella legge n. 516/82, ha affermato che il beneficio previsto in tale normativa è applicabile in caso di fatturazione di operazioni inesistenti semprechè “il condono comporti un versamento d'imposta da parte del contribuente"(cfr. in tali sensi Cass. sent. n. 11560/1997, sent. n. 12832/1995, sent. n.9601/1991), dal momento che l'unico elemento di riferimento è costituito dal versamento di una quantità di Iva. Sulla base di questi principi il ricorso va accolto e la decisione va cassata con rinvio perché si accerti la situazione di fatto e cioè se per effetto del condono vi è stato o meno versamento di imposta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commission Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia. Così deciso in Roma il 15.6.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Vincenzo Carbone Dr. Giuseppe Falcone The DEPOSITATO INCANCELLERIA 1.9 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NO Battista NO Pattista