Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTES 0 1832 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 5549/99 Consigliere Cron. 4573 Dott. Paolino DELL ANNO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T E N Z A sul ricorso proposto da: CA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G.SANTE, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUARAZIONE
CONTRO
LAVORO, in persona del legaleGLI INFORTUNI SUL rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE,2001 dagli avvocati 4391 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 472/98 del Tribunale di RIMINI, depositata il 17/12/98 R.G.N. 194/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per 1'imammissibilità del ricorso in via principale, in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.2.1998 al Tribunale di Rimini, LO LI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città che aveva respinto la sua domanda nei confronti dell'Inail di accertamento - dell'infortunio per causa violenta subito in occasione del sollevamento di un peso di 15/20 Kg con conseguente lombagia acuta. Sosteneva l'appellante che erroneamente il ctu in primo grado - alle cui conclusioni aveva aderito il pretore - aveva ricollegato tale patologia ad una preesistente malattia comune (spondilo- disco-artrosi Ls) occasionalmente manifestatasi durante un turno lavorativo per una momentanea "slatentizzazione". L'Inail si costituiva rilevando che lo sforzo limitato connesso al sollevamento di una cassetta di plastica contenente 12 bottiglie di vetro vuote, dimostrava la correttezza del giudizio medico-legale condiviso dal giudice in primo grado. Con sentenza notificata il 21.1.1999, il Tribunale di Rimini rigettava l'appello, osservando che il LI - così come accertato dal Pretore - soffriva già da parecchi anni di rachialgie lombari, di tipo sciatalgico bilaterale con temporanei blocchi vertebrali, conseguenza di ernie discali lombo sacrali pregresse, con manifestazioni dolorose anche al di fuori dell'attività lavorativa. Né l'appellante aveva inoltre provato la correlazione causale tra l'infermità diagnosticata e l'attività lavorativa: secondo il Tribunale la causa violenta - quale fatto genetico indefettibile dell'infortunio sul lavoro consiste in un - evento lesivo che opera "ab extrinseco" ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, a meno che l'evento lesivo non consegua ad uno sforzo di quest'ultimo che, diretto a vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo (così, Cass., 9.6.1994, n. 5602). 3 Per la cassazione di questa sentenza l'assicurato propone ricorso articolato in un unico motivo, e seguito da memoria ex art. 378 c.p.c. L'Istituto intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e l'insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura l'erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata sul falso presupposto che lo sforzo fisico compiuto dal lavoratore nelle circostanze sopra descritte non potesse integrare la causa violenta contemplata dall'art.2 del t.u. Inail. Aggiunge il ricorrente che non è necessario, per escludere la copertura previdenziale, che l'azione dell'infortunato esuli dalle condizioni lavorative normali, o che siano assenti concause preesistenti, ovvero che l'evento presenti aspetti di straordinarietà, dal momento che la legge non richiede affatto i requisiti della straordinarietà, dell'accidentalità o dell'imprevedibilità per configurare la causa violenta. Il ricorso non merita accoglimento. Il ricorrente, con la censura in esame, affronta, nei suoi profili generali ed astratti, la questione della inidoneità di una preesistente condizione patologica, che abbia facilitato o reso possibile il prodursi di un danno o di una lesione a seguito di uno sforzo, ad escludere l'efficacia causale di quest'ultimo. Questa Corte ha avuto già occasione di affermare che uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro può configurare l'esistenza di una causa violenta ex art.2 tu Inail: in questo caso il nesso causale tra lavoro ed evento non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art. 41 c.p. secondo cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità (Cass., 30.5.2000, n. 7228; Cass., 16.5.2001, n. 6732, tra le altre). 4 Deve, peraltro, precisarsi senza con ciò contraddire il principi appena evocato - che resta pur sempre necessario che la causa concorrente (nel nostro caso, lo sforzo fisico) abbia avuto una pur modesta incidenza causale, il che non appare nella fattispecie in esame. Ed infatti, il Tribunale di Rimini non solo non ha trascurato la predisposizione patologica dell'assicurato, affermandone una autonoma incidenza apprezzabile sull'infortunio denunziato, ma ha pure rilevato il difetto di prova circa la correlazione causale tra l'infermità diagnosticata e l'attività di lavoro, con ciò formulando un duplice ordine di motivi a fondamento della decisione. In particolare il Tribunale ha escluso che l'atto del sollevamento, per la lievità dello sforzo richiesto, possa aver avuto una incidenza causale rispetto all'infermità denunciata. A suo giudizio, le algie discolombosacrali e la conseguente lombosciatalgia diagnosticata dai sanitari “sono, in realtà, conseguenze della preesistente malattia comune (spondilo disco artrosi LS) occasionalmente manifestatasi durante un turno lavorativo per una momentanea ed occasionale “slatentizzazione". In sostanza il Giudice del merito ha ritenuto con apprezzamento non - sindacabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici che l'infermità in - questione è dipesa in maniera esclusiva (o assorbente) dalla patologia preesistente e che lo sforzo fisico effettuato dal LI ha unicamente evidenziato una situazione di sofferenza già di per sé esistente. Trova, dunque, conferma, nel giudizio del Tribunale di Rimini, la tesi dell'Inail circa l'inidoneità del gesto lavorativo (di per sé assolutamente innocuo) compiuto dal LI, a provocare l'accusata infermità la quale invece è riconducibile esclusivamente alla “già compromessa integrità fisica per la preesistenza di specifica patologia”. 5 Quanto precede senza necessità di ripercorrere la seconda ratio decidendi espressa dal Tribunale - è sufficiente a ritenere la sentenza impugnata non meritevole di censure. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna dell'assicurato alle spese, secondo quanto previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 13.11.2001 Il Presidente IlConsigliereestensore fligh gill I 9 FEB. 2002. D A , 0 S 1 S O 3 L . 3 A L T T Ph 5 , O R . B A 'A S I N E L D L P 3 S E A 7 I D T - N S I 8 - S G O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 6