Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di misure coercitive, quando la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere è motivata sul presupposto della incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti medici, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299 comma 4-ter cod. proc. pen., sussiste anche se l'imputato è detenuto all'estero ed è in corso la procedura di estradizione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento cautelare, ritenendo di non poter valutare le istanze difensive relative all'asserita incompatibilità dello stato di salute con il regime detentivo per essere l'imputato detenuto in Svizzera in attesa di essere estradato in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2002, n. 11371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11371 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 05/02/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 335
3. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO IPPOLITO Consigliere N. 25917/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UO ER, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 28/5/2001 del Tribunale di BARI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VINCENZO GERACI
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza ex art. 310 CPP in data 28/5/2001 il Tribunale di Bari confermava il provvedimento 26/3/01 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP), che aveva respinto l'istanza di ER UO tendente a ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere (disposta nei suoi confronti il 21/10/99 per associazione di tipo mafioso, contrabbando di tabacchi esteri e altro), evidenziando - tra l'altro - l'impossibilità di valutare le istanze difensive in ordine all'asserita incompletibilità dello stato di salute con il regime detentivo (per essere il MO "detenuto in Svizzera e in attesa di essere estradato in Italia").
Su motivazione il Tribunale poneva in particolare evidenza: come le generiche deduzioni difensive, in ordine all'asserito sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, non consentissero la sostituzione della misura carceraria (stante il disposto dell'art. 275/3 CPP); come fosse da condividere l'opinione del GIP circa "l'impossibilità di decidere allo stato degli atti in ordine sussistenza delle condizioni di cui all'art. 275 c. 4 bis CPP" (stante anche l'apodittica affermazione del certificato medico rilasciato dall'ospedale regionale di Lugano sulla "attuale non carcerabilità del MO") e circa "l'obiettiva unitilità, nella permanenza all'estero del prevenuto, di demandare eventuali accertamenti clinici a un perito che, in quanto nominato dal giudice italiano, non potrebbe comunque esprimere la sua attività al di fuori del territorio dello stato".
Proponevano ricorso per Cassazione i difensori del MO, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) c) CPP in relazione all'art. 299 c. 4 ter e all'art. 275 c. 4 bis": il Tribunale sarebbe andato ultra petitum, non essendo state dedotte, con l'atto d'appello, questioni relative alle esigenze cautelari;
quanto alle denunciate condizioni di salute del MO, sarebbe stato disatteso il tassativo dettato dell'art. 299 c. 4 ter (obbligo per il giudice di disporre gli accertamenti medici del caso, salvo che la dedotta incompatibilità fra condizioni di salute e stato detentivo non appaia già della documentazioni prodotta), nonché il principio giuridico affermando dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 3/99 (è inibito al giudice respingere la domanda solo perché si configuri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità); il giudice del merito avrebbe dovuto, infatti, o decidere allo stato degli atti, ovvero nominare un perito per la valutazione delle condizioni di salute (giacché l'imputato pur non essendo nella "disponibilità fisica" dello stato, sarebbe comunque nella "disponibilità giuridica" di questo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di ER UO è infondato, per le regioni e nei limiti di seguito indicati.
Secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite penali di questa Corte (sent. 3 del 10-3-99, Femia;
in senso conforme, v. da ultimo: Cass. 1^, sent. 4383 del 1^/2/2001, PM in proc. Sajia), in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere - sulla base degli atti - la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299 comma 4/ter Cod. proc. pen.; è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta (onde attivare la procedura decisoria) ma solo al fine che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 comma 4^ cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito;
gli è inibito, invece, respingere la domanda solo perché, in via preliminare, sia prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.
Su ottemperanza a tali principi, nel caso di specie, i giudici del merito avrebbero dunque dovuto (secondo quanto opportunamente rilevato dagli estensori del ricorso) "o decidere allo stato degli atti, con congrua valutazione delle condizioni di salute dell'imputato" (e perciò sulla base della documentazione medica posta a loro disposizione dalla difesa) "o comunque nominare un perito, salvo poi a valutare le condizioni esecutive dell'espletamento dell'incarico".
Nè, certamente, avrebbe potuto e/o dovuto riconoscersi valore decisivo in contrario al solo fatto che il MO fosse all'epoca "detenuto in Svizzera e su attesa di essere estradato in Italia, dove (era) imputato per i reati di associazione di tipo mafioso, contrabbando di T.L.E. e altri ancora": 1) perché il perito eventualmente nominato avrebbe potuto essere autorizzato a seguire i propri accertamenti anche all'estero, "senza che ciò comportasse esercizio della giurisdizione penale italiana nel territorio di uno stato straniero, trattandosi di mere operazioni tecniche ritenute utili ai fini dell'espletamento di una perizia comunque affidata in Italia e quindi da concludersi mediante relazione al giudice che l'aveva disposta" (apparendo tuttora validi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel periodo di applicazione del codice di rito previgente: v. Cass. 1^, sent. 2642 del 10/1/80, Negri); 2) perché la detenzione del prevenuto in Svizzera era, in ogni caso, conseguenza di un provvedimento di custodia cautelare disposto dall'autorità giudiziaria italiana (ed era in corso la procedura di estradizione); 3) perché le eventuali difficoltà (nell'espletamento dell'incarico peritale) avrebbero potuto essere superate con l'attivazione delle procedure previste dall'art. 727 c.p.p. (e/o comunque dalle convenzioni internazionali vigenti).
Le gravi carenze motivazionali fin qui evidenziate comportano l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Bari, che provvederà - sempreché non siano intervenute significative modifiche sulla situazione processuale del UO - uniformandosi ai principi enunciati nella presente decisione.
P.Q.M.
annulla impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2002