Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2002, n. 11371
CASS
Sentenza 5 febbraio 2002

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In tema di misure coercitive, quando la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere è motivata sul presupposto della incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti medici, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299 comma 4-ter cod. proc. pen., sussiste anche se l'imputato è detenuto all'estero ed è in corso la procedura di estradizione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento cautelare, ritenendo di non poter valutare le istanze difensive relative all'asserita incompatibilità dello stato di salute con il regime detentivo per essere l'imputato detenuto in Svizzera in attesa di essere estradato in Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2002, n. 11371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11371
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

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