CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30711 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RI OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. VA UN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 7 febbraio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con un unico, articolato motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192, 266 e 270 cod. proc. pen. e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30711 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/06/2023 n. 309, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico. 2.1. Il Tribunale, in primo luogo, avrebbe fondato il coinvolgimento di UN nell'associazione dedita al narcotraffico sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, senza tenere conto del fatto che solo il collaboratore UM D'CO avrebbe indicato il ricorrente come soggetto con il quale si scambiava favori, senza però inserirlo nel contesto associativo in esame. Le dichiarazioni del suddetto dichiarante non sarebbero precise e individualizzanti e, di conseguenza, sarebbero inidonee a dimostrare il ruolo svolto dal ricorrente nell'ipotizzato sodalizio criminale dedito al narcotraffico. 2.2. Secondo la difesa, peraltro, le intercettazioni non sarebbero utilizzabili in quanto acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; è stato, infatti, rimarcato che il primo decreto autorizzativo risalirebbe al febbraio 2019, con conseguente applicazione della normativa precedente alla novella del 2020. A giudizio del ricorrente mancherebbe, quindi, il requisito della indispensabilità delle intercettazioni previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., in difetto di una connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra i reati originariamente iscritti e i reati ritenuti sussistenti dal giudice della cautela. 2.3. In ogni caso la piattaforma indiziaria non sarebbe idonea a dimostrare l'appartenenza dell'indagato al contesto associativo, non fornendo elementi da cui desumere una attività di narcotraffico permanente ed attuativa di un iniziale programma criminoso. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, con cui il ricorrente non si confronta appieno, non è in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, in quanto fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.1. Quanto alla lamentata superficialità e inconsistenza della chiamata in correità da parte del dichiarante D'CO, l'ordinanza impugnata - che ha preliminarmente illustrato con chiarezza i rapporti tra i cognati UM D'CO e VA UN - afferma in maniera inequivoca che le dichiarazioni del collaboratore sono solo una mera e marginale conferma rispetto allo stabile inserimento nel sistema del narcotraffico gestito proprio da D'CO per conto del clan LACO, quale emerge dalle plurime e pregnanti conversazioni intercettate;
si precisa anzi che la palese volontà di D'CO di ridimensionare le 2 responsabilità del ricorrente non è idonea a confutare il quadro generale che emerge dalle captazioni (p. 6). La ricostruzione complessivamente operata nelle pagine precedenti aveva già chiarito, in termini di indubitabile gravità indiziaria, il ruolo ricoperto nella rodata struttura organizzativa della gestione dello spaccio sulle singole piazze da UN, quale parte attiva nei controlli di contabilità degli introiti, titolare di personale attività di cessione di stupefacenti in proprio, informato delle «vicende di carattere più squisitamente camorristico» dagli altri membri del sodalizio (pp 4-6). 3.2. È indubitabile la connessione oggettiva tra i reati in relazione ai quali sono state disposte intercettazioni (procedendosi per il delitto di cui all'art. 416- bis c.p.) e le attuali contestazioni - nel medesimo procedimento - ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto l'attività di narcotraffico era finalizzata ad agevolare esattamente il medesimo clan camorristico LACO. Gli esiti delle intercettazioni sono dunque pienamente utilizzabili, per quanto qui rileva. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. VA UN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 7 febbraio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con un unico, articolato motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192, 266 e 270 cod. proc. pen. e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30711 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/06/2023 n. 309, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico. 2.1. Il Tribunale, in primo luogo, avrebbe fondato il coinvolgimento di UN nell'associazione dedita al narcotraffico sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, senza tenere conto del fatto che solo il collaboratore UM D'CO avrebbe indicato il ricorrente come soggetto con il quale si scambiava favori, senza però inserirlo nel contesto associativo in esame. Le dichiarazioni del suddetto dichiarante non sarebbero precise e individualizzanti e, di conseguenza, sarebbero inidonee a dimostrare il ruolo svolto dal ricorrente nell'ipotizzato sodalizio criminale dedito al narcotraffico. 2.2. Secondo la difesa, peraltro, le intercettazioni non sarebbero utilizzabili in quanto acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; è stato, infatti, rimarcato che il primo decreto autorizzativo risalirebbe al febbraio 2019, con conseguente applicazione della normativa precedente alla novella del 2020. A giudizio del ricorrente mancherebbe, quindi, il requisito della indispensabilità delle intercettazioni previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., in difetto di una connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra i reati originariamente iscritti e i reati ritenuti sussistenti dal giudice della cautela. 2.3. In ogni caso la piattaforma indiziaria non sarebbe idonea a dimostrare l'appartenenza dell'indagato al contesto associativo, non fornendo elementi da cui desumere una attività di narcotraffico permanente ed attuativa di un iniziale programma criminoso. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, con cui il ricorrente non si confronta appieno, non è in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, in quanto fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.1. Quanto alla lamentata superficialità e inconsistenza della chiamata in correità da parte del dichiarante D'CO, l'ordinanza impugnata - che ha preliminarmente illustrato con chiarezza i rapporti tra i cognati UM D'CO e VA UN - afferma in maniera inequivoca che le dichiarazioni del collaboratore sono solo una mera e marginale conferma rispetto allo stabile inserimento nel sistema del narcotraffico gestito proprio da D'CO per conto del clan LACO, quale emerge dalle plurime e pregnanti conversazioni intercettate;
si precisa anzi che la palese volontà di D'CO di ridimensionare le 2 responsabilità del ricorrente non è idonea a confutare il quadro generale che emerge dalle captazioni (p. 6). La ricostruzione complessivamente operata nelle pagine precedenti aveva già chiarito, in termini di indubitabile gravità indiziaria, il ruolo ricoperto nella rodata struttura organizzativa della gestione dello spaccio sulle singole piazze da UN, quale parte attiva nei controlli di contabilità degli introiti, titolare di personale attività di cessione di stupefacenti in proprio, informato delle «vicende di carattere più squisitamente camorristico» dagli altri membri del sodalizio (pp 4-6). 3.2. È indubitabile la connessione oggettiva tra i reati in relazione ai quali sono state disposte intercettazioni (procedendosi per il delitto di cui all'art. 416- bis c.p.) e le attuali contestazioni - nel medesimo procedimento - ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto l'attività di narcotraffico era finalizzata ad agevolare esattamente il medesimo clan camorristico LACO. Gli esiti delle intercettazioni sono dunque pienamente utilizzabili, per quanto qui rileva. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27/06/2023