Sentenza 30 marzo 2004
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Il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 22924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22924 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 642
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 022494/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2) LO US, N. IL 10/08/1972;
avverso ORDINANZA del 26/03/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. F. HINNA DANESI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 21.5.2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 26.3.2003 della Corte di Appello di Catania, con la quale il Ministero succitato era stato condannato al pagamento di euro 55.000,00 in favore di LL PP, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 18.12.2000 al 25.2.2002, allorché era stato assolto con sentenza del Tribunale di Catania. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., non avendo la Corte di merito motivato sulla sussistenza delle condizioni di cui al 2 comma della citata norma, applicabile, secondo il ricorrente, al caso di specie, essendo l'assoluzione stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.. Il Ministero ricorrente ha, infatti, sostenuto che il primo comma dell'art. 314 c.p.p. è applicabile solo alle assoluzioni pronunciate ai sensi dell'art. 530, 1 comma, c.p.p.. 2) Difetto di motivazione in relazione all'accertamento del presupposto di cui all'art. 314, 1 comma, c.p.p., avendo il giudice di merito escluso il dolo o la colpa grave limitandosi ad un generico rinvio "all'esame della documentazione in atti".
LL PP, a mezzo del proprio difensore, ha depositato in data 9.3.2004 memoria difensiva, sostenendo: 1) l'applicabilità dell'art. 314, 1 comma, c.p.p. anche nel caso di assoluzione ex art. 530, 2 comma, dello stesso codice;
2) l'assenza del benché minimo elemento che facesse ritenere la sussistenza del dolo o colpa grave, come motivato dalla Corte territoriale, rilevando che tale eccezione non era stata avanzata dal ricorrente nel giudizio di merito. In ordine al primo motivo si osserva che l'art. 314, 1 comma, c.p.p. attribuisce il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" senza operare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui il proscioglimento è stato dichiarato ai sensi del 1 comma ovvero del 2 comma dell'art. 530 del codice di rito.
Sul punto, peraltro, è costante la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che "presupposto" della istanza di riparazione per ingiusta detenzione è la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula di proscioglimento indicata nella prima parte dell'art. 314 c.p.p.. Non ha a tal riguardo rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p." (Cass. 12.4.2000 n. 2365; conformi Cass. 12.4.1995 n. 1295; Cass. n. 1573/1994). Nella specie, è pacifico che lo LL, pur se ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p., è stato assolto "per non avere commesso il fatto", e ciò legittima - differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente - l'applicazione del primo comma dell'art. 314 c.p.p., e non è quindi necessario l'accertamento di cui al secondo comma, "che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280".
Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato eccepito il difetto di motivazione in ordine all'esclusione della sussistenza del dolo o della colpa grave attribuibili allo LL. Come ha esattamente ritenuto il P.G. di legittimità, la sinteticità del testo sul punto non è censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sia perché la motivazione di un fatto negativo ha, di norma, contenuti più stringenti e sintetici di quella inerente alla esplicazione di un fatto positivo, sia perché sarebbe stato onere del ricorrente indicare al giudice di merito le circostanze di fatto asseritamene pretermesse in modo indebito nell'ordinanza. Ciò sarebbe dovuto avvenire con riferimento specifico agli elementi desumibili dalla motivazione del provvedimento di applicazione della misura custodiate e dell'eventuale riesame, in quanto il thema decidendum del dolo o della colpa si definisce, di norma, esclusivamente con riguardo agli elementi che in base ai relativi provvedimenti risultano aver determinato allora quei giudici all'adozione di misure cautelari. Nella specie, pertanto, in assenza di esplicite indicazioni del ricorrente, e considerato che la Corte di merito ha dato atto di avere esaminato gli atti, senza evincere alcun elemento ostativo - a titolo di dolo o colpa grave - alla determinazione del provvedimento ablativo dello status libertatis, la motivazione va ritenuta adeguata e logica, ancorché sintetica, per le ragioni suesposte. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo il Ministero causato il giudizio di legittimità con il proprio ricorso (Cass. sez. un. 15.10.2002 n. 34459). Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese fra il ricorrente e lo LL.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese tra il ricorrente e lo LL. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004