CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4610 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ZZ MA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Tribunale ha concesso al ricorrente il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. applicandolo unicamente alla pena principale e non alla sospensione della patente di guida, nonostante l'art. 166, comma 1, cod. pen. preveda che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida va qualificata come sanzione penale, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 4-10-2016, Rivard c. Svizzera. Dunque anche tale sanzione soggiace all'effetto estensivo della sospensione condizionale della pena, che consegue in via automatica alla sospensione condizionale della pena principale. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi sospendere anche la sanzione della sospensione della patente di guida, per evitare ogni contrasto con l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2.1. Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio di cui ricorrevano tutti i presupposti, poiché tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. deponevano, nel caso di specie, per una decisione favorevole all'imputato. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Enfatti, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Rivard c. Svizzera, citata dal ricorrente, non riguarda il problema dell'assoggettamento della sospensione della patente di guida alla sospensione condizionale della pena bensì il diverso problema del ne bis in idem e cioè del diritto a non essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto. In questa prospettiva, la Corte EDU, per quanto attiene alla nozione di "sanzione penale", ha più volte ribadito che la qualificazione formale della procedura secondo la legge nazionale non può essere l'unico criterio rilevante ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 4, § 1, del Protocollo n.7, altrimenti l'applicazione di questa norma sarebbe lasciata alla discrezionalità degli Stati contraenti e ciò potrebbe portare a risultati incompatibili con l'oggetto e i fini della Convenzione. La nozione di "procedura penale" delineata dall'art. 4, Prot. n. 7, deve dunque essere interpretata alla luce dei principi generali riguardanti i concetti di "accusa penale" e di "pena" enucleabili dagli artt. 6 e 7 della Convenzione, relativamente ai quali la Corte EDU ha elaborato un'interpretazione uniforme del concetto di "stesso reato" ai 1 sensi dell'art. 4, Prot. n.
7. In particolare, la Corte ha sottolineato che la garanzia prevista da quest'ultima norma riguarda l'inizio di un nuovo procedimento nell'ipotesi in cui una precedente assoluzione o condanna abbia già acquistato autorità di giudicato (RG UK c. Russia [GC], n.14939/03, 10 febbraio 2009, CEDU 2009, in particolare dal § 78 a 84). Il divieto di bis in idem ha dunque natura processuale, e non sostanziale, come espressamente ritenuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2016, e successivamente confermato anche dalla Corte EDU (CEDU, Sez. IV, 13 giugno 2017, Sinnkus c. Lituania), in un caso nel quale il ricorrente lamentava di essere stato sottoposto ad un processo penale dopo che gli era stata inflitta una sanzione amministrativa per il medesimo fatto posto a fondamento dell'accusa e in cui la Corte EDU ha ravvisato la denunciata violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, Conv. EDU , perché le due procedure avevano ad oggetto essenzialmente lo "stesso fatto". Al riguardo, la giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha elaborato tre criteri, noti come "criteri GE" (così definiti in riferimento alla sentenza che per prima li enunciò: Corte EDU, 8 giugno 1976, GE c. Paesi Bassi). Il primo criterio è la qualificazione giuridica della misura secondo la legge nazionale;
il secondo, l'intrinseca natura della misura;
il terzo è il livello di gravità delle conseguenze che l'accusato rischia di subire (CEDU GE e altri c. Paesi Bassi, n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 223). Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. In ogni caso, l'alternatività dei criteri ermeneutici enucleati non impedisce di adottare un approccio unitario ove l'analisi separata di ciascuno di essi non consenta di pervenire ad univoche conclusioni in merito alla sussistenza o meno di una «sanzione penale" (CEDU, SS c. Finlandia [GC], n. 73053/01, 23 novembre 2006, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII;EH e NO c. Regno Unito [GC], n. 39665/98 e 40086/98, 9 ottobre 200:3, §§ 82-86, CEDU 2003-X). In quest'ottica - e solo in quest'ottica - La CEDU, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, ha ritenuto, nella sentenza Rivard, poc'anzi citata, la natura penale della sanzione del "ritiro" della patente (equivalente alla sanzione della sospensione della patente di guida prevista nell'ordinamento italiano), esclusivamente ai fini di cui all'art. 4, Prot. n. 7 della Convenzione, ove la patente sia stata ritirata a causa di una condanna penale, anche se il provvedimento sia stato classificato come un atto amministrativo ai sensi del diritto nazionale. Conseguentemente, la CEDU ha affrontato la questione se fosse ravvisabile una violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, e cioè se fosse stato violato il divieto di bis in idem, risolvendola, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in senso negativo, poiché il procedimento amministrativo di ritiro della patente e 2 quello penale, culminato nell'irrogazione di una multa, erano avvinti da un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto e quindi tale da poter essere considerati due aspetti di un unico sistema. Ma da ciò non può inferirsi che alla sospensione della patente sia applicabile l'intero statuto giuridico della pena, essendo stato chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la qualifica di sanzione penale vale ai soli fini dell'applicazione delle norme convenzionali. E infatti la Corte EDU ha ribadito la necessità di fare riferimento ai criteri GE soltanto per qualificare la natura - sostanzialmente penale o meno - delle sanzioni irrogabili per uno stesso fatto, onde evitare che, per eludere il divieto di bis in idem, sanzioni sostanzialmente penali vengano qualificate (con una sorta di "frode delle etichette") come amministrative dagli ordinamenti interni (Corte EDU, Grande Chambre, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, ric. nn. 24130/11 e 29758/11). Del resto, CEDU, Sezione II, 6 settembre 2019, Nodet c. Francia, ha ricordato che lo scopo dell'art. 4, Prot. n. 7, è soltanto quello di impedire l'ingiustizia che una persona venga perseguita o punita due volte per lo stesso comportamento criminale, mentre non è vietata la punizione, da parte di alcuni sistemi giuridici, degli illeciti in modo "integrato". Correttamente pertanto il giudice a quo, rilevata la natura di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conformemente all'espressa qualificazione testuale di cui all'art. 186 cod. strada, non ha esteso alla predetta misura il beneficio della sospensione condizionale, applicabile, ex art. 166, comma 1, cod. pen., alle pene accessorie e non anche alle sanzioni amministrative accessorie. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'iscrizione relativa alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., allorché, come nel caso in esame, la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non va infatti riportata nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, a norma dell'art. 24, lett. e), d.P.R. 14-11- 2002, n. 313, a prescindere dalla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen, che correttamente, pertanto, non è stata disposta. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. 3
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3-11-2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 4610 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ZZ MA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Tribunale ha concesso al ricorrente il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. applicandolo unicamente alla pena principale e non alla sospensione della patente di guida, nonostante l'art. 166, comma 1, cod. pen. preveda che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida va qualificata come sanzione penale, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 4-10-2016, Rivard c. Svizzera. Dunque anche tale sanzione soggiace all'effetto estensivo della sospensione condizionale della pena, che consegue in via automatica alla sospensione condizionale della pena principale. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi sospendere anche la sanzione della sospensione della patente di guida, per evitare ogni contrasto con l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2.1. Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio di cui ricorrevano tutti i presupposti, poiché tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. deponevano, nel caso di specie, per una decisione favorevole all'imputato. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Enfatti, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Rivard c. Svizzera, citata dal ricorrente, non riguarda il problema dell'assoggettamento della sospensione della patente di guida alla sospensione condizionale della pena bensì il diverso problema del ne bis in idem e cioè del diritto a non essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto. In questa prospettiva, la Corte EDU, per quanto attiene alla nozione di "sanzione penale", ha più volte ribadito che la qualificazione formale della procedura secondo la legge nazionale non può essere l'unico criterio rilevante ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 4, § 1, del Protocollo n.7, altrimenti l'applicazione di questa norma sarebbe lasciata alla discrezionalità degli Stati contraenti e ciò potrebbe portare a risultati incompatibili con l'oggetto e i fini della Convenzione. La nozione di "procedura penale" delineata dall'art. 4, Prot. n. 7, deve dunque essere interpretata alla luce dei principi generali riguardanti i concetti di "accusa penale" e di "pena" enucleabili dagli artt. 6 e 7 della Convenzione, relativamente ai quali la Corte EDU ha elaborato un'interpretazione uniforme del concetto di "stesso reato" ai 1 sensi dell'art. 4, Prot. n.
7. In particolare, la Corte ha sottolineato che la garanzia prevista da quest'ultima norma riguarda l'inizio di un nuovo procedimento nell'ipotesi in cui una precedente assoluzione o condanna abbia già acquistato autorità di giudicato (RG UK c. Russia [GC], n.14939/03, 10 febbraio 2009, CEDU 2009, in particolare dal § 78 a 84). Il divieto di bis in idem ha dunque natura processuale, e non sostanziale, come espressamente ritenuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2016, e successivamente confermato anche dalla Corte EDU (CEDU, Sez. IV, 13 giugno 2017, Sinnkus c. Lituania), in un caso nel quale il ricorrente lamentava di essere stato sottoposto ad un processo penale dopo che gli era stata inflitta una sanzione amministrativa per il medesimo fatto posto a fondamento dell'accusa e in cui la Corte EDU ha ravvisato la denunciata violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, Conv. EDU , perché le due procedure avevano ad oggetto essenzialmente lo "stesso fatto". Al riguardo, la giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha elaborato tre criteri, noti come "criteri GE" (così definiti in riferimento alla sentenza che per prima li enunciò: Corte EDU, 8 giugno 1976, GE c. Paesi Bassi). Il primo criterio è la qualificazione giuridica della misura secondo la legge nazionale;
il secondo, l'intrinseca natura della misura;
il terzo è il livello di gravità delle conseguenze che l'accusato rischia di subire (CEDU GE e altri c. Paesi Bassi, n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 223). Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. In ogni caso, l'alternatività dei criteri ermeneutici enucleati non impedisce di adottare un approccio unitario ove l'analisi separata di ciascuno di essi non consenta di pervenire ad univoche conclusioni in merito alla sussistenza o meno di una «sanzione penale" (CEDU, SS c. Finlandia [GC], n. 73053/01, 23 novembre 2006, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII;EH e NO c. Regno Unito [GC], n. 39665/98 e 40086/98, 9 ottobre 200:3, §§ 82-86, CEDU 2003-X). In quest'ottica - e solo in quest'ottica - La CEDU, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, ha ritenuto, nella sentenza Rivard, poc'anzi citata, la natura penale della sanzione del "ritiro" della patente (equivalente alla sanzione della sospensione della patente di guida prevista nell'ordinamento italiano), esclusivamente ai fini di cui all'art. 4, Prot. n. 7 della Convenzione, ove la patente sia stata ritirata a causa di una condanna penale, anche se il provvedimento sia stato classificato come un atto amministrativo ai sensi del diritto nazionale. Conseguentemente, la CEDU ha affrontato la questione se fosse ravvisabile una violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, e cioè se fosse stato violato il divieto di bis in idem, risolvendola, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in senso negativo, poiché il procedimento amministrativo di ritiro della patente e 2 quello penale, culminato nell'irrogazione di una multa, erano avvinti da un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto e quindi tale da poter essere considerati due aspetti di un unico sistema. Ma da ciò non può inferirsi che alla sospensione della patente sia applicabile l'intero statuto giuridico della pena, essendo stato chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la qualifica di sanzione penale vale ai soli fini dell'applicazione delle norme convenzionali. E infatti la Corte EDU ha ribadito la necessità di fare riferimento ai criteri GE soltanto per qualificare la natura - sostanzialmente penale o meno - delle sanzioni irrogabili per uno stesso fatto, onde evitare che, per eludere il divieto di bis in idem, sanzioni sostanzialmente penali vengano qualificate (con una sorta di "frode delle etichette") come amministrative dagli ordinamenti interni (Corte EDU, Grande Chambre, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, ric. nn. 24130/11 e 29758/11). Del resto, CEDU, Sezione II, 6 settembre 2019, Nodet c. Francia, ha ricordato che lo scopo dell'art. 4, Prot. n. 7, è soltanto quello di impedire l'ingiustizia che una persona venga perseguita o punita due volte per lo stesso comportamento criminale, mentre non è vietata la punizione, da parte di alcuni sistemi giuridici, degli illeciti in modo "integrato". Correttamente pertanto il giudice a quo, rilevata la natura di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conformemente all'espressa qualificazione testuale di cui all'art. 186 cod. strada, non ha esteso alla predetta misura il beneficio della sospensione condizionale, applicabile, ex art. 166, comma 1, cod. pen., alle pene accessorie e non anche alle sanzioni amministrative accessorie. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'iscrizione relativa alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., allorché, come nel caso in esame, la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non va infatti riportata nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, a norma dell'art. 24, lett. e), d.P.R. 14-11- 2002, n. 313, a prescindere dalla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen, che correttamente, pertanto, non è stata disposta. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. 3
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3-11-2022.