CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13075 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: AN AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato AE AN di computare, ex art. 657 cod. proc. pen., quale espiazione della pena per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è stato condannato con sentenza n. 423 del 2016 della Corte di appello di Napoli, la detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per cui è stato condannato con la sentenza n. 1486 del 2008 della Corte d'appello di Napoli (reato in relazione al quale la pena espiata in presofferto è divenuta superiore alla condanna, in quanto in sede esecutiva lo stesso è stato unificato in continuazione con quello di cui all'art. 74 prima citato, di cui è divenuto reato satellite, punito con l'aumento di due mesi di reclusione sulla pena base). In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il reato di cui all'art 74 doveva ritenersi commesso fino al 1° febbraio 2009, in quanto il capo d’imputazione indicava genericamente “fino al febbraio 2009”, e per il favor rei occorreva ritenerlo, pertanto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13075 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 consumato al primo giorno del mese. Ne conseguiva l’utilizzabilità in fungibilità della detenzione sofferta senza titolo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Napoli con un unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto, anche a voler seguire il ragionamento del giudice dell'esecuzione sulla data in cui doveva ritenersi cessato il reato di cui all’art. 74 citato, la pena che poteva essere considerata fungibile era soltanto quella espiata tra il 1° febbraio 2009 (data di cessazione della consumazione del reato di cui all'art. 74) ed il 24 febbraio 2009 (data di cessazione dell'espiazione), in quanto la norma dell'art 657, comma 4, consente di computare la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo soltanto con riferimento ad un reato successivo alla commissione di quello per cui si procede. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc. Onorato, Rv. 257600; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342). Nel ragionamento del giudice dell’esecuzione il reato permanente dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, di cui è stato ritenuto responsabile l’imputato, è cessato il 1° febbraio 2009. L’espiazione senza titolo (rectius, originariamente sorretta da titolo, ma divenuta priva di titolo per effetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti ottenuto, separatamente, in sede esecutiva), che è stata utilizzata a titolo di fungibilità, è stata sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009. Soltanto la frazione di espiazione avvenuta tra il 1° febbraio ed il 24 febbraio 2009, pertanto, è successiva alla cessazione del reato permanente;
per tutto il periodo precedente l’applicazione dell’istituto della fungibilità è escluso dalla lettera stessa del quarto comma dell’art. 657 cod. proc. pen. che dispone che, a tal fine, “sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. La ratio di tale limitazione emerge con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, ha ritenuto che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico- giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa”. Ammettere l’utilizzo in fungibilità della detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009, per un reato che è cessato soltanto il 1° febbraio 2009, significa, pertanto, far precedere la pena al reato. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del P.G., Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato AE AN di computare, ex art. 657 cod. proc. pen., quale espiazione della pena per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è stato condannato con sentenza n. 423 del 2016 della Corte di appello di Napoli, la detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per cui è stato condannato con la sentenza n. 1486 del 2008 della Corte d'appello di Napoli (reato in relazione al quale la pena espiata in presofferto è divenuta superiore alla condanna, in quanto in sede esecutiva lo stesso è stato unificato in continuazione con quello di cui all'art. 74 prima citato, di cui è divenuto reato satellite, punito con l'aumento di due mesi di reclusione sulla pena base). In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il reato di cui all'art 74 doveva ritenersi commesso fino al 1° febbraio 2009, in quanto il capo d’imputazione indicava genericamente “fino al febbraio 2009”, e per il favor rei occorreva ritenerlo, pertanto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13075 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 consumato al primo giorno del mese. Ne conseguiva l’utilizzabilità in fungibilità della detenzione sofferta senza titolo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Napoli con un unico motivo in cui deduce violazione di legge in quanto, anche a voler seguire il ragionamento del giudice dell'esecuzione sulla data in cui doveva ritenersi cessato il reato di cui all’art. 74 citato, la pena che poteva essere considerata fungibile era soltanto quella espiata tra il 1° febbraio 2009 (data di cessazione della consumazione del reato di cui all'art. 74) ed il 24 febbraio 2009 (data di cessazione dell'espiazione), in quanto la norma dell'art 657, comma 4, consente di computare la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo soltanto con riferimento ad un reato successivo alla commissione di quello per cui si procede. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo” (Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, P.M. in proc. Onorato, Rv. 257600; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342). Nel ragionamento del giudice dell’esecuzione il reato permanente dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, di cui è stato ritenuto responsabile l’imputato, è cessato il 1° febbraio 2009. L’espiazione senza titolo (rectius, originariamente sorretta da titolo, ma divenuta priva di titolo per effetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti ottenuto, separatamente, in sede esecutiva), che è stata utilizzata a titolo di fungibilità, è stata sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009. Soltanto la frazione di espiazione avvenuta tra il 1° febbraio ed il 24 febbraio 2009, pertanto, è successiva alla cessazione del reato permanente;
per tutto il periodo precedente l’applicazione dell’istituto della fungibilità è escluso dalla lettera stessa del quarto comma dell’art. 657 cod. proc. pen. che dispone che, a tal fine, “sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. La ratio di tale limitazione emerge con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, ha ritenuto che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico- giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa”. Ammettere l’utilizzo in fungibilità della detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009, per un reato che è cessato soltanto il 1° febbraio 2009, significa, pertanto, far precedere la pena al reato. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3