Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 16002
CASS
Sentenza 20 marzo 2007

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In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può ritenersi implicitamente abrogata la disposizione dell'art. 1, comma 547, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (che sancisce la ultrattività delle sanzioni penali previste dall'art. 110, comma nono, T.u.l.p.s. per i fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006) per effetto della mancata riproduzione di tale ultima disposizione nel nuovo testo, in quanto la disposizione contenuta nella L. n. 266 del 2005 non è parte integrante di quella contenuta nell'art. 110 T.u.l.p.s., non è stata modificata dalla disposizione della L. n. 296 del 2006 né, infine, si pone in contrasto con le modifiche apportate da tale ultima legge all'art. 110, commi quinto e nono, T.u.l.p.s..

In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, restano soggetti alle sanzioni penali, prima previste per la violazione dell'art.110, comma nono, TULPS, i fatti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2006, in quanto le modifiche apportate dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, operano esclusivamente per le condotte successive a tale data, come espressamente previsto dall'art.1, comma 547, della stessa legge, norma che sancisce la ultrattività della previgente disposizione penale incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, e non quello di retroattività della legge più favorevole al reo, riveste valenza costituzionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 16002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16002
Data del deposito : 20 marzo 2007

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