Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 2
In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può ritenersi implicitamente abrogata la disposizione dell'art. 1, comma 547, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (che sancisce la ultrattività delle sanzioni penali previste dall'art. 110, comma nono, T.u.l.p.s. per i fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006) per effetto della mancata riproduzione di tale ultima disposizione nel nuovo testo, in quanto la disposizione contenuta nella L. n. 266 del 2005 non è parte integrante di quella contenuta nell'art. 110 T.u.l.p.s., non è stata modificata dalla disposizione della L. n. 296 del 2006 né, infine, si pone in contrasto con le modifiche apportate da tale ultima legge all'art. 110, commi quinto e nono, T.u.l.p.s..
In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, restano soggetti alle sanzioni penali, prima previste per la violazione dell'art.110, comma nono, TULPS, i fatti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2006, in quanto le modifiche apportate dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, operano esclusivamente per le condotte successive a tale data, come espressamente previsto dall'art.1, comma 547, della stessa legge, norma che sancisce la ultrattività della previgente disposizione penale incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, e non quello di retroattività della legge più favorevole al reo, riveste valenza costituzionale).
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile Sezione I, 24-05-2012, n. 8221 in materia di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori di Società per azioniSentenza · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2013
Svolgimento del processo L'assemblea ordinaria della //// s.p.a., nella riunione del 26 luglio 2002, su proposta del nuovo socio di maggioranza *** basata sulla acquisita conoscenza di un patto parasociale sottoscritto, fra gli altri, dai soci componenti del Consiglio di Amministrazione ***. (presidente), sua figlia *** che avrebbe fatto venir meno il rapporto fiduciario con gli amministratori stessi, revocò l'intero consiglio di amministrazione, nominando in sostituzione i soggetti proposti dal socio di maggioranza, salvo due consiglieri la cui nomina competeva statutariamente alla minoranza. P.F.P. e P.M.G., adducendo l'insussistenza della giusta causa della revoca a norma dell'art. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 16002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16002 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/03/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 879
Dott. GENTILE RI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36720/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IS nato a [...] il [...];
PO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Genova, datata 11/04/06;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. DI POPOO A., il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, senza rinvio, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Genova, datata 11/04/06, AG HI e RI PO venivano condannati - ciascuno - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, con confisca e distruzione degli apparecchi in sequestro, in quanto colpevoli del reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), lett. c) della rubrica del quale erano chiamati a rispondere per avere, il primo quale gestore del "Bar Gelateria Cogolitus", sito in Cogoleto ed il secondo quale rappresentante legale della "Videogame 2000" noleggiatrice dei videogiochi, installato nei locali del detto bar tre apparecchi elettronici del tipo "Videopoker" idonei al gioco d'azzardo, come accertato il 19/08/03.
Con la stessa sentenza, per quello che in questa sede rileva, veniva dichiarato non doversi procedere a carico del HI, in ordine al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, lett. a) della rubrica - per la installazione nel Bar sopra menzionato di quattro apparecchiature elettroniche del tipo "Videopoker - accertato il 26/09/02, in quanto estinto per prescrizione.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) per quanto riguarda il reato accertato il 26/09/02, che le apparecchiature elettroniche in quella occasione sequestrate erano da ritenersi idonee al gioco d'azzardo perché riproducevano il gioco del "Poker", accettavano sia banconote del taglio massimo di Euro 10,00, che monete da Euro 1,00, il costo della partita era di massimo Euro 2,50 e la durata di essa era inferiore ai dodici secondi;
b) per quanto riguarda il reato accertato il 19/08/03, che i videogiochi in quella circostanza sequestrati riproducevano le regole del gioco del "Poker", avevano insita la scommessa e consentivano vincite puramente aleatorie in natura, in misura superiore a venti volte il costo della partita.
Avverso i capi e punti della detta decisione, relativi ai reati di cui alle lett. a) e c) della rubrica gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione e ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
In particolare, il HI deduce che dalla contravvenzione di cui sub a) avrebbe dovuto essere assolto, essendo stato il fatto depenalizzato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dovendosi, la norma di cui all'art. 1, comma 547 di detta legge, interpretare nel senso che per i fatti commessi in epoca antecedente all'1/1/06 - data di entrata in vigore della legge - dovrebbero essere applicate solo le sanzioni amministrative, non anche quelle penali, previgenti. In ordine al reato di cui sub c), entrambi i ricorrenti deducono che la loro responsabilità penale sarebbe stata affermata illegittimamente, non essendo stati provati ne' il fine di lucro, ne' gli altri presupposti per qualificare le apparecchiature in questione come idonee al gioco d'azzardo e che il trattamento sanzionatorio loro applicato sarebbe sorretto da motivazione inadeguata che non avrebbe tenuto conto della loro incensuratezza e della non gravità del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato non ammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti - a mente dell'art. 616 c.p.p.- in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, non vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza delle impugnazioni.
Infatti, per espressa previsione contenuta nella L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547 la depenalizzazione dei fatti di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 come modificato dall'art. 1, comma 543, stessa legge, non si applica a quelli commessi in epoca antecedente alla data - 1/1/06 - di entrata in vigore della legge stessa.
Tale disposizione sancisce legittimamente la ultrattività di una norma penale incriminatrice perché il principio secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato", di cui all'art. 2 c.p., comma 2, è contenuto in una norma di legge ordinaria che può ben essere modificata dal legislatore con altra legge ordinaria e non esprime alcun principio di ordine costituzionale.
Infatti, come più volte statuito dalla Corte Costituzionale in tema di ultrattività di disposizioni penali di leggi finanziarie v. sentenze nn. 164 e 279/74; 134 e 158/77; 6/78; 256/85; 178/92 e 80/95:
il principio in virtù del quale si applica la legge in vigore al momento del fatto, anche se essa sia stata successivamente abrogata o modificata, rappresenta una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo, stabilito dall'art. 2 c.p., comma 3 ora comma 4, che non è stato elevato al rango di principio costituzionale perché dalla lettura dell'art. 25 Cost. comma 2 emerge, al contrario, che solo il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice - non anche quello di retroattività della legge più favorevole al reo - ha acquistato valenza costituzionale;
in tema di successione, nel tempo, di leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato soltanto al principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici;
il principio di ultrattività di queste costituisce espressione di valutazioni di politica criminale riservate alla competenza esclusiva del legislatore, censurabili solo ove l'esercizio della discrezionalità legislativa si riveli manifestamente irragionevole e non contrasta con quelli di cui all'art. 3 Cost. e art. 25 Cost., comma 2, sia perché non viola il principio - relativo - di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il quale vuole che a fatti eguali, commessi nello stesso lasso di tempo, si applichino trattamenti eguali, sia perché solo il divieto della retroattività di nuove norme incriminatrici ha rilievo costituzionale (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 12/04/06, Picerno). Nè ha fondamento la tesi difensiva secondo cui ai fatti commessi in epoca antecedente all'1/1/06, data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dovrebbero essere applicate solo le sanzioni amministrative, non quelle penali, pre-vigenti, trattandosi di distinzione non consentita dal testo letterale della norma e dall'interpretazione logica di essa.
La richiesta di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, oggi avanzata dal Procuratore Generale d'udienza, non può neppure essere accolta.
Essa è stata motivata con il rilievo che la L. 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) nel modificare - con l'art. 1,
commi 85 e 86 - il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, ai commi 5 e 9 non ha riprodotto la norma contenuta nella L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), art. 1, comma 547 secondo la quale "per le violazioni di cui al testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 e succ. mod., commesse in data antecedente alla data (1/1/06) di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse", dal che dovrebbe desumersene una implicita abrogazione. Invero, la norma di cui alla L. n. 266 del 2005, citato art. 1, comma 547 non è parte integrante di quella contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, non è stata modificata dalla L. n. 296 del 2006 e non può ritenersi implicitamente abrogata stante la propria autonomia e l'inesistenza di contrasto alcuno con le modifiche da ultimo apportate all'art. 110, commi 5 e 9 del detto Testo unico. Secondo la norma di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37 si consideravano "apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo" quelli aventi insita la scommessa o che consentivano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati nel comma quinto, mentre costituivano "apparecchi da trattenimento e da gioco d'abilità" quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento era preponderante rispetto a quello aleatorio ed il costo della partita non superava l'importo della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro. Tali apparecchi - continuava la disposizione normativa - potevano distribuire premi consistenti, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la conclusione di essa, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non poteva essere inferiore a dodici secondi. Appartenevano, altresì, alla categoria dei "giochi leciti" gli apparecchi in cui il giocatore poteva esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con la introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro e che distribuivano, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
La normativa introdotta con la L. 27 dicembre 2002, n. 289 - vigente all'epoca del fatto sub c) - è più restrittiva e stabilisce, al citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento da giuoco d'abilità, come tali idonei per il giuoco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di Euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche....".
Aggiunge, la norma, che "in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il giuoco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali".
Tale locuzione concerne tutte le ipotesi disciplinate dalla L. n. 289 del 200 giacché presupposto indefettibile di ogni tipologia di apparecchio lecito è la prevalenza degli elementi di abilità o trattenimento sull'aleatorietà, mentre i "Videopokers" hanno quale caratteristica peculiare l'alea, tanto più che, a differenza dell'analogo gioco con le carte, non possono essere effettuate tutte quelle sottili attività psicologiche - quali il "bluff, lo scarto mascherato, il rilancio, etc. - che potrebbero far prevalere l'abilità (v. conf. Cass. sez. 3^ pen. 18/6/03, Girolamo;
5/11/03, Belsito;
26/11/03, Piazzola e 7/02/06, Bertolin).
Riprova della bontà di tale tesi si ha nel rilievo che con il D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7 bis conv. con mod. in L. 24 dicembre 2003, n. 350, è stato aggiunto, al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 110, il comma 7 bis il quale vieta espressamente anche gli
"apparecchi e congegni per gioco lecito" se riproducono il gioco del "Poker" o comunque, anche in parte, le regole fondamentali di esso. Orbene, relativamente al reato accertato il 19/08/03, il Giudice di merito ha ritenuto che i tre apparecchi automatici sequestrati riproducessero le regole del gioco del "Poker" e tanto basta per ritenere legittimamente configurato il reato del quale i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli, in ordine al quale non è necessario il fine di lucro, che va invece accertato ai fini della sussistenza eventuale della contravvenzione prevista dall'art. 718 c.p.. Anche l'ultimo motivo di impugnazione è infondato in quanto il trattamento sanzionatorio applicato agli imputati è sorretto da motivazione adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, la quale ha tenuto conto dell'incensuratezza degli stessi, nonché della natura ed entità del fatto di reato.
L'inammissibilità del ricorso è ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato sub c) per prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da AG HI e RI PO avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Genova, datata 1 11.04.2006 e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento, alla Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007