Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, l'opposizione presentata personalmente dall'imputato non necessita d'autenticazione della sottoscrizione, necessaria solo nel caso in cui l'atto d'opposizione venga spedito per raccomandata o per telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2008, n. 26151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26151 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 08/05/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 548
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28624/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AR NI, nato a [...] il 28 marzo del 1954;
avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminare presso il tribunale di Prato del 13 marzo del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione atti;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13 marzo del 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato, dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale avanzata personalmente dall'avvocato AR NI CH, perché la sottoscrizione non era stata autenticata.
Il CH era imputato del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2 e successive modificazioni per avere, nella qualità di legale rappresentante dello studio legale omonimo, omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti relativamente ai periodi analiticamente indicati nel capo d'imputazione. Fatto commesso in Prato fino al mese di settembre del 2003.
Ricorre per cassazione il CH denunciando la violazione dell'art. 461 c.p.p. perché l'opposizione presentata personalmente dall'interessato non richiede l'autenticazione della sottoscrizione. Il ricorso è fondato.
L'art. 461 c.p.p. indica parzialmente le modalità di presentazione dell'opposizione limitandosi a stabilire che essa può essere presentata dall'imputato o dalla persona civilmente obbligata personalmente o per mezzo di difensore e che l'opposizione viene presentata mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero mediante deposito nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovi l'opponente. Per la genericità della norma , la giurisprudenza di questa corte ritiene applicabili all'opposizione le norme regolanti le modalità di presentazione dell'impugnazione di cui agli artt. 581, 582 e 583 c.p.p.. Pertanto le cause d'inammissibilità espressamente previste dall'art. 461 c.p.p., comma 4 non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 c.p.p. per le impugnazioni in generale. Da tali norme in modo particolare dall'art. 583 c.p.p., comma 3 si desume che l'autenticazione della firma è necessaria solo allorché l'impugnazione venga spedita per raccomandata o per telegramma. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Gli atti vanno restituiti al G.I.P. presso il tribunale di Prato per il prosieguo.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008