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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19944 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI EK, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIBUNALE della LIBERTA' di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato a EK MI la misura cautelare della custodia in carcere, ribadendo in capo all'indagato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere, in concorso con ignoti, trasportato sulla sua autovettura cinque clandestini conducendoli dalla Croazia all’Italia, con le aggravanti del numero dei soggetti agenti, del numero delle persone trasportate e di aver agito al fine di profitto. Il Tribunale, diversamente dal Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse scongiurabile unicamente con la misura di massimo rigore, con cui, dunque, ha sostituito quella del divieto di soggiorno nella regione Friuli-Venezia Giulia Penale Sent. Sez. 1 Num. 19944 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 originariamente applicata. 2. Ricorre per cassazione MI, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giadrossi, e deduce tre motivi. 2.1 Con il primo denuncia la violazione di legge in punto di ritenuti gravi indizi di colpevolezza per il reato descritto nell’incolpazione provvisoria. Lamenta che sarebbe stata trascurata la giustificazione da lui addotta, ossia l’essere stato tratto in errore sulla liceità del trasporto dall’annuncio pubblicato sul web cui aveva risposto. Osserva che l’analisi del telefono cellulare dell’indagato, il cui contenuto è coperto da segreto investigativo, potrebbe avrebbe confermato che, una volta consentito l’ingresso dei clandestini nel proprio veicolo, egli aveva dovuto sottostare agli ordini degli organizzatori dell’illecito traffico umano.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede. Il riferimento alle modalità della condotta, valorizzato dal Tribunale, altro non sarebbe che una formula di stile, valida per qualsiasi ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il ricorrente richiama le proprie condizioni personali e familiari, il proprio stato d’incesuratezza e ribadisce di essersi limitato a rispondere a un annuncio pubblicato su un social network e che gli era stata prospettata un’attività di trasporto lecita. Avversa, inoltre, il depotenziamento da parte del Giudice della cautela della sua condotta collaborativa, consistita nella messa a disposizione degli inquirenti del proprio telefono cellulare, a riprova della propria buona fede. Insiste sull’assenza di elementi sulla scorta dei quali inferire che egli fosse inserito in un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini e osserva che, sebbene la condotta di trasporto fosse finalizzata ad un compenso economico, le sue complessive condizioni familiari (è, invero, coniugato con una avvocatessa) non potevano costituire sintomo di una sua possibile ricaduta nell’illecito.
2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza e, comunque, la l’illogicità della motivazione in punto di idoneità e proporzionalità della misura di maggior rigore applicata. Il Tribunale ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, in luogo del divieto di dimora nella regione del Friuli-Venezia Giulia applicata dal Giudice per le indagini preliminari, ben potendo applicare l’obbligo di soggiorno nella regione di Wroclaw – Breslavia o di presentazione alla locale polizia giudiziaria (eventualmente applicate cumulativamente), previo riconoscimento della decisione da parte dell’Autorità giudiziaria polacca, o, ancora, quella degli arresti domiciliari. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso denuncia censure complessivamente infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, in punto di gravi indizi di colpevolezza, siccome del tutto aspecifico. I gravi indizi non sono stati posti in discussione neppure dal Giudice per le indagini preliminari e, difatti, secondo la conforme ricostruzione dei Giudici della cautela l’indagato, a bordo del proprio veicolo, era stato fermato in orario notturno nel comune di Muggia, in prossimità del confine di Stato e, poco dopo, una cittadina di nazionalità turca e i suoi quattro figli erano stati controllati, risultando privi dei documenti e di titolo per l’ingresso in Italia. La donna aveva affermato di aver fatto ingresso in Italia sul mezzo condotto dall’indagato, nel cui telefono cellulare erano trovate, invero, le foto dei trasportati. In tale contesto fattuale, la condotta del ricorrente è stata ritenuta integrante i gravi indizi del reato contestato nell’imputazione provvisoria. Con tale ricostruzione, logicamente coerente e aderente alle risultanze investigative, il ricorrente non si confronta e introduce elementi del tutto congetturali (quali lo sconosciuto esito dell’esame del telefono cellulare sequestratogli dagli investigatori) e interamente versati in fatto (quale quello secondo cui egli avrebbe accettato il trasporto di quel carico umano in perfetta buona fede, ignaro della sua illiceità). 3. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso. Non è superfluo premettere che il Giudice per le indagini preliminari, ravvisata l’esigenza cautelare di cui all’art. 275 let. c) cod. proc. pen., aveva ritenuto adeguata al fatto la misura del divieto di soggiorno nella regione Friuli-Venezia Giulia, valorizzando la condotta parzialmente collaborativa dell’arrestato, la sua incensuratezza e la natura episodica della condotta realizzata. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha ribadito la sussistenza del pericolo di reiterazione, ai cui fini ha valorizzato le modalità della condotta, consistite nell’utilizzo di un veicolo a noleggio, l’estraneità del ricorrente al contesto territoriale del luogo in cui è stato commesso il fatto e, a buona ragione, le ha reputate sintomatiche dell’inserimento dell’indagato all’interno di una rete organizzativa costituita da soggetti dediti all’illecito traffico umano e della sua consapevole partecipazione a un trasporto così ben organizzato, come narrato dalla clandestina trasportata. Per tale via ha – con motivazione non manifestamente illogica – escluso l’episodicità del comportamento (invece affermata dal Giudice per le indagini preliminari), alla luce del descritto modus operandi, essendo il trasporto avvenuto con un mezzo a noleggio, seguendo un percorso preventivamente pianificato, non a caso avvenuto attraverso valichi 3 secondari e con l’utilizzo di diversi autisti. Del pari scevra da fratture logiche è l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l’incontestata circostanza che l’indagato – come dallo stesso affermato – svolgesse lavori estemporanei (come il trasporto in contestazione) per ragioni economiche, ad onta della professione della moglie, lo esponeva a pericolo attuale di recidiva. Infine, quanto alla scelta della misura di maggior rigore, il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere di cui all’art. 12, comma 4-bis d.lgs. n. 286 del 1998, del tutto negletta dal ricorrente, e ha altresì indicato le ragioni per le quali il rischio di reiterazione dei reati della stessa indole di quello per il quale si procede non era altrimenti fronteggiabile. Per le medesime ragioni, è esente da censure il diniego della sostituzione della custodia cautelare in atto con una misura non detentiva da eseguirsi in territorio polacco mentre, quanto alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari nello Stato di origine, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale «La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive» (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, [...], Rv. 285709 – 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato a EK MI la misura cautelare della custodia in carcere, ribadendo in capo all'indagato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere, in concorso con ignoti, trasportato sulla sua autovettura cinque clandestini conducendoli dalla Croazia all’Italia, con le aggravanti del numero dei soggetti agenti, del numero delle persone trasportate e di aver agito al fine di profitto. Il Tribunale, diversamente dal Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse scongiurabile unicamente con la misura di massimo rigore, con cui, dunque, ha sostituito quella del divieto di soggiorno nella regione Friuli-Venezia Giulia Penale Sent. Sez. 1 Num. 19944 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/03/2026 originariamente applicata. 2. Ricorre per cassazione MI, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giadrossi, e deduce tre motivi. 2.1 Con il primo denuncia la violazione di legge in punto di ritenuti gravi indizi di colpevolezza per il reato descritto nell’incolpazione provvisoria. Lamenta che sarebbe stata trascurata la giustificazione da lui addotta, ossia l’essere stato tratto in errore sulla liceità del trasporto dall’annuncio pubblicato sul web cui aveva risposto. Osserva che l’analisi del telefono cellulare dell’indagato, il cui contenuto è coperto da segreto investigativo, potrebbe avrebbe confermato che, una volta consentito l’ingresso dei clandestini nel proprio veicolo, egli aveva dovuto sottostare agli ordini degli organizzatori dell’illecito traffico umano.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede. Il riferimento alle modalità della condotta, valorizzato dal Tribunale, altro non sarebbe che una formula di stile, valida per qualsiasi ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il ricorrente richiama le proprie condizioni personali e familiari, il proprio stato d’incesuratezza e ribadisce di essersi limitato a rispondere a un annuncio pubblicato su un social network e che gli era stata prospettata un’attività di trasporto lecita. Avversa, inoltre, il depotenziamento da parte del Giudice della cautela della sua condotta collaborativa, consistita nella messa a disposizione degli inquirenti del proprio telefono cellulare, a riprova della propria buona fede. Insiste sull’assenza di elementi sulla scorta dei quali inferire che egli fosse inserito in un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini e osserva che, sebbene la condotta di trasporto fosse finalizzata ad un compenso economico, le sue complessive condizioni familiari (è, invero, coniugato con una avvocatessa) non potevano costituire sintomo di una sua possibile ricaduta nell’illecito.
2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza e, comunque, la l’illogicità della motivazione in punto di idoneità e proporzionalità della misura di maggior rigore applicata. Il Tribunale ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, in luogo del divieto di dimora nella regione del Friuli-Venezia Giulia applicata dal Giudice per le indagini preliminari, ben potendo applicare l’obbligo di soggiorno nella regione di Wroclaw – Breslavia o di presentazione alla locale polizia giudiziaria (eventualmente applicate cumulativamente), previo riconoscimento della decisione da parte dell’Autorità giudiziaria polacca, o, ancora, quella degli arresti domiciliari. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso denuncia censure complessivamente infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, in punto di gravi indizi di colpevolezza, siccome del tutto aspecifico. I gravi indizi non sono stati posti in discussione neppure dal Giudice per le indagini preliminari e, difatti, secondo la conforme ricostruzione dei Giudici della cautela l’indagato, a bordo del proprio veicolo, era stato fermato in orario notturno nel comune di Muggia, in prossimità del confine di Stato e, poco dopo, una cittadina di nazionalità turca e i suoi quattro figli erano stati controllati, risultando privi dei documenti e di titolo per l’ingresso in Italia. La donna aveva affermato di aver fatto ingresso in Italia sul mezzo condotto dall’indagato, nel cui telefono cellulare erano trovate, invero, le foto dei trasportati. In tale contesto fattuale, la condotta del ricorrente è stata ritenuta integrante i gravi indizi del reato contestato nell’imputazione provvisoria. Con tale ricostruzione, logicamente coerente e aderente alle risultanze investigative, il ricorrente non si confronta e introduce elementi del tutto congetturali (quali lo sconosciuto esito dell’esame del telefono cellulare sequestratogli dagli investigatori) e interamente versati in fatto (quale quello secondo cui egli avrebbe accettato il trasporto di quel carico umano in perfetta buona fede, ignaro della sua illiceità). 3. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso. Non è superfluo premettere che il Giudice per le indagini preliminari, ravvisata l’esigenza cautelare di cui all’art. 275 let. c) cod. proc. pen., aveva ritenuto adeguata al fatto la misura del divieto di soggiorno nella regione Friuli-Venezia Giulia, valorizzando la condotta parzialmente collaborativa dell’arrestato, la sua incensuratezza e la natura episodica della condotta realizzata. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha ribadito la sussistenza del pericolo di reiterazione, ai cui fini ha valorizzato le modalità della condotta, consistite nell’utilizzo di un veicolo a noleggio, l’estraneità del ricorrente al contesto territoriale del luogo in cui è stato commesso il fatto e, a buona ragione, le ha reputate sintomatiche dell’inserimento dell’indagato all’interno di una rete organizzativa costituita da soggetti dediti all’illecito traffico umano e della sua consapevole partecipazione a un trasporto così ben organizzato, come narrato dalla clandestina trasportata. Per tale via ha – con motivazione non manifestamente illogica – escluso l’episodicità del comportamento (invece affermata dal Giudice per le indagini preliminari), alla luce del descritto modus operandi, essendo il trasporto avvenuto con un mezzo a noleggio, seguendo un percorso preventivamente pianificato, non a caso avvenuto attraverso valichi 3 secondari e con l’utilizzo di diversi autisti. Del pari scevra da fratture logiche è l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l’incontestata circostanza che l’indagato – come dallo stesso affermato – svolgesse lavori estemporanei (come il trasporto in contestazione) per ragioni economiche, ad onta della professione della moglie, lo esponeva a pericolo attuale di recidiva. Infine, quanto alla scelta della misura di maggior rigore, il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere di cui all’art. 12, comma 4-bis d.lgs. n. 286 del 1998, del tutto negletta dal ricorrente, e ha altresì indicato le ragioni per le quali il rischio di reiterazione dei reati della stessa indole di quello per il quale si procede non era altrimenti fronteggiabile. Per le medesime ragioni, è esente da censure il diniego della sostituzione della custodia cautelare in atto con una misura non detentiva da eseguirsi in territorio polacco mentre, quanto alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari nello Stato di origine, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale «La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive» (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, [...], Rv. 285709 – 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4