Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19944
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Sussistenza gravi indizi di colpevolezza

    L'indagato è stato fermato con cinque clandestini a bordo del suo veicolo in prossimità del confine di Stato. Le foto dei trasportati sono state trovate nel suo cellulare.

  • Accolto
    Sussistenza esigenza cautelare del pericolo di reiterazione

    Le modalità della condotta, l'utilizzo di un veicolo a noleggio, l'estraneità del ricorrente al contesto territoriale e il suo inserimento in una rete organizzativa dedita all'illecito traffico umano sono sintomatici del pericolo di reiterazione. Il trasporto è avvenuto con un mezzo a noleggio, seguendo un percorso pianificato attraverso valichi secondari e con l'utilizzo di diversi autisti.

  • Accolto
    Adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

    Il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere di cui all’art. 12, comma 4-bis d.lgs. n. 286 del 1998, e ha indicato le ragioni per cui il rischio di reiterazione non era altrimenti fronteggiabile. È stato altresì negato il diniego della sostituzione della custodia cautelare con una misura non detentiva da eseguirsi in territorio polacco, ritenendo che gli arresti domiciliari non rientrino nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del primo motivo di ricorso per gravi indizi di colpevolezza

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico. La condotta del ricorrente è stata ritenuta integrante i gravi indizi del reato contestato. Il ricorrente non si confronta con la ricostruzione dei fatti e introduce elementi congetturali e fattuali.

  • Rigettato
    Infondatezza del secondo motivo di ricorso sull'esigenza cautelare

    Il motivo non ha pregio. Il Tribunale del riesame ha valorizzato le modalità della condotta, l'utilizzo di un veicolo a noleggio, l'estraneità del ricorrente al contesto territoriale e le ha reputate sintomatiche dell’inserimento dell’indagato all’interno di una rete organizzativa. È stata esclusa l’episodicità del comportamento. Le condizioni economiche del ricorrente, pur a fronte della professione della moglie, lo espongono a pericolo attuale di recidiva. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e ha indicato le ragioni per cui il rischio di reiterazione non era altrimenti fronteggiabile.

  • Rigettato
    Infondatezza del terzo motivo di ricorso sull'idoneità e proporzionalità della misura

    Il motivo è esente da censure. Il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19944
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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