Sentenza 18 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età ( ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento ). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni ( ma infrasessantacinquenni ) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido ,la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, ma non mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b ), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o ), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2003, n. 15637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15637 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
LL AG, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Sava e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma piazza Cavour;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina-SEZIONE LAVORO n. 397 del 17 dicembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.l. 27/2001), notificata in data 22 gennaio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso e per l'accoglimento del terzo e quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina (quale Giudice del lavoro di secondo grado "in sede di rinvio") AG TI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno esponendo che: -) con sentenza del 31 gennaio 2000 la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza del 12 giugno 1998 del Tribunale di Catania - con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza 1^ settembre 1997 - sotto il profilo della insufficienza di motivazione con riguardo al requisito di "incollocazione al lavoro"; -) che la sussistenza del cennato requisito risultava dal fatto che l'Ufficio di collocamento di Catania aveva rigettato la domanda di iscrizione agli elenchi degli invalidi civili stante il superamento dei 60 anni di età di essa ricorrente, dal certificato di iscrizione al collocamento ordinario e dalla dichiarazione di responsabilità sui modelli che la Prefettura di Catania adottava per accertare l'incollocamento. Tanto premesso la ricorrente chiedeva che venisse confermata la condanna del convenuto Ministero al pagamento dell'assegno di invalidità con la decorrenza come già accertata. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che contestava l'originaria domanda della TI e ne richiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 17 dicembre 2001, così provvedeva: "1) in riforma della sentenza del Pretore di Catania del 4 aprile 1996 dichiara il diritto di TI AG all'assegno di invalidità con decorrenza 1^ gennaio 1997 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno alla relativa corresponsione con interessi legali e rivalutazione numeraria sui ratei maturati e maturandi a decorrere dal 121^ giorno successivo alla predetta data di accertamento dello stato invalidante, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione;
2) dichiara compensate per intero le spese del giudizio tra le parti in esse comprese quelle del giudizio di Cassazione".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ("in sede di rinvio") ha rimarcato che: a) "risulta dalla documentazione prodotta in questa sede che la TI versa in uno stato di disoccupazione in relazione al periodo in cui è stata accertata l'invalidità dal settembre 1997"; b) "lo stato di disoccupazione può ritenersi provato dalla dichiarazione di responsabilità presentata dall'interessato alla Prefettura di Catania in data 11 giugno 1998 e ribadita in data 21 dicembre 2000, nonché dall'iscrizione come disoccupata nelle liste di collocamento del Comune di Adrano (v. certificazione relativa rilasciata dall'ufficio di collocamento in agricoltura del Comune del 20 ottobre 1999) e dalla richiesta di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio categoria invalidi civili respinta dall'ufficio di collocamento per avere la istante superato l'età massima per l'iscrizione"; c) "deve, pertanto, ritenersi sussistente la prova del requisito socio-economico e in particolare dello stato di disoccupazione richiesto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile dal 1§ settembre 1997". Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a quattro motivi.
L'intimata AG TI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché tra di loro connessi, il Ministero denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 13 L. n. 118 del 1971, art. 2967 c.c., art. 101 c.p.c., art. 24 Cost., nonché vizi di motivazione, osservando che sia il requisito dell'incollocazione non può essere dimostrato - come ritenuto dal giudice di rinvio - con la dichiarazione di responsabilità della parte, ne' a tal fine può valere l'iscrizione nelle liste del collocamento in agricoltura, ossia per un settore specifico, non senza considerare che l'iscrizione in questione è avvenuta il 20 ottobre 1999, laddove il beneficio è stato riconosciuto a far data dal 1^ gennaio 1997. Osserva in primo luogo il collegio che, nel comporre il contrasto avutosi nella giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite della Corte, con sentenza 3 aprile 2003 n. 5167, hanno stabilito che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova a suo favore per soddisfare l'onere di cui all'art. 2697 c.c.: consegue da tanto che alcun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione di responsabilità richiamata dal Tribunale di Messina. Sotto un diverso profilo va ricordata anche la giurisprudenza di legittimità, per la quale il soggetto, che ha superato il 55^ anno di età, per dimostrare la sua incollocazione - una volta che gli è preclusa la possibilità di iscriversi alle liste speciali per gli invalidi civili - non deve necessariamente iscriversi al collocamento ordinario (cfr., tra le varie conformi, Cass. 23 febbraio 2001. n, 2628), purché provi che, a causa delle sue condizioni di salute, non ha avuto modo di reperire un'attività lavorativa compatibile con la sua ridotta capacità. Nella specie, escluso ogni valore alla dichiarazione di responsabilità, non resta nella sentenza impugnata che il richiamo alla iscrizione nelle liste di collocamento in un settore specifico (agricoltura) da una data (20 ottobre 1999) posteriore rispetto a quella della riconosciuta decorrenza del diritto all'assegno. In tal modo, però, l'accertamento del giudice di rinvio appare insufficiente, sia perché la certificazione, alla quale si è fatto riferimento, riguarda un periodo di alcuni anni posteriore alla data di decorrenza del beneficio, sia perché lo stato di disoccupazione è stato valutato in relazione ad uno specifico settore produttivo (agricoltura) e non già riferita ad una più ampia e teorica possibilità di occupazione.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, devolvendosi al giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria, di svolgere un accertamento in fatto circa la ricorrenza dello stato di disoccupazione per il periodo al quale va riferito l'assegno d invalidità.
Gli altri due motivi di ricorso, prospettati in via subordinata, relativi alla decorrenza del diritto (riconosciuto dal Tribunale di Messina nel 1^ gennaio 1997, mentre nelle precedenti fasi del giudizio la decorrenza - non più controversa tra le parti - era quella del 1^ settembre 1997), restano assorbiti.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2003