Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità, potendo con esso dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2007, n. 8423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8423 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO PE M. - Presidente - del 22/02/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 273
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 16502/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 10.3.2006. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 15.11.2005, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo convalidò il sequestro di numerose suppellettili operato il 14.11.2005 dalla Squadra Mobile di Palermo nei confronti di TI AN, indagato per il reato di ricettazione.
In data 20.12.2005 il P.M. rigettò la richiesta di restituzione di parte dei beni, riconosciuti da TI PE, suocero dell'indagato, il quale asseriva di averli donati al genero ed alla figlia.
Contro il citato provvedimento fu proposta opposizione, ma il G.I.P. con ordinanza 10.3.2006 la rigettò sull'assunto che alcuni dei beni sequestrati erano risultati di provenienza delittuosa. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo vizio di motivazione in relazione agli argomenti utilizzati per il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che:
"Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 c.p.p., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 c.p.p. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263 c.p.p., comma 5, davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 c.p.p., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità. Col ricorso, infatti, possono dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 c.p.p.". (Cass. 1^ Sez. 5^ sent. n. 18 del 8.1.1996 dep.
7.3.1996 rv
204475. Fattispecie relativa ad istanze per la restituzione di assegno sequestrato e per il rilascio di copia autentica del titolo di credito).
Ne consegue che è inammissibile un ricorso per vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Siffatta interpretazione ha il pregio di rendere omogeneo il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull'opposizione a quello previsto ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., consentito solo per violazione di legge.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007