Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2003, n. 31122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31122 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/05/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 622
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 047588/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ ET N. IL 26/05/1966;
2) LO RE N. IL 23/07/1963;
3) MM AR N. IL 22/02/1972;
4) CO MA N. IL 26/07/1971;
5) LA HA TO N. IL 22/07/1972;
avverso SENTENZA del 17/06/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 luglio 1998 il Tribunale di Nocera Inferiore, tra l'altro e per quanto qui interessa, condannava alle pene ritenute di giustizia IZ RO, La RA OR, AC RI, MI AL e MI IO, riconosciuti responsabili tutti di associazione per delinquere, il primo, inoltre, di plurimi episodi di rapina aggravata, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi e tentato omicidio in danno di IO AS, il La RA di detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, la AC di detenzione e ricettazione di armi.
Il processo aveva preso avvio dalle indagini relative ad alcune rapine avvenute durante l'anno 1995 nel territorio dell'agro nocerino sarnese e commesse, con le stesse modalità, ai danni di persone che avevano appena prelevato in banca rilevanti somme di denaro contante. I rapinatori avevano agito sempre armati e mostrando di sapere se le vittime, uscite dalla banca, tenevano il denaro in tasca, in una borsa o in altro modo. Inoltre, dalle registrazioni filmate effettuate dalle apparecchiature installate all'interno degli uffici bancari era risultata la presenza di uno stesso individuo (successivamente identificato nell'IZ) che si intratteneva senza eseguire alcuna operazione nel locale, mentre all'esterno era stata registrata la presenza sistematica di un furgone di colore bianco del tipo "Fiorino".
Nel corso di un'operazione di polizia, infine, era stato fermato l'IZ, notato prima alla guida di un furgone avente le anzidette caratteristiche, quindi a bordo di un ciclomotore e, poi, su un altro autoveicolo dello stesso tipo e colore: circostanze dalle quali gli investigatori desumevano che i rapinatori, per fare perdere le proprie tracce, dopo la fuga usavano nascondere all'interno il ciclomotore impiegato per allontanarsi dal luogo della rapina. Nell'abitacolo dei due autoveicoli erano stati rinvenuti un apparecchio telefonico cellulare, intestato alla madre del La RA e due pistole, mentre l'IZ era stato trovato in possesso di un orologio, prodotto in serie limitata e numerata, sottratto alla parte offesa di una delle rapine oggetto delle indagini.
Nel prosieguo dell'attività investigativa, a seguito di una serie di intercettazioni telefoniche, era stato perquisito il locale sotterraneo a servizio dell'abitazione della madre del La RA destinato ad un impianto di riscaldamento in disuso ed erano state rinvenute armi. Inoltre, in un'altra conversazione, intercorsa tra la AC e La RA AN, si era parlato di una pistola che era stata prelevata dal predetto luogo da La RA OR.
Da ulteriori intercettazioni, nel corso delle quali si era fatto riferimento all'obbligo di prestare aiuto economico durante i periodo di detenzione, erano emersi i collegamenti di MI AL e MI IO con il gruppo IZ-La RA.
Sulla base di tali elementi e tenuto conto anche, riguardo alla specifica posizione dell'IZ, della consulenza antropometrica relativa alle immagini registrate e ai dati emersi in occasione del suo fermo, il Tribunale emetteva le predette statuizioni di condanna. La decisione veniva parzialmente riformata nei confronti dell'IZ dalla Corte di Appello di Salerno, che, con sentenza del 17 giugno 2003, lo assolveva dalla imputazione di tentato omicidio, riducendo la pena complessiva e confermava nel resto la sentenza appellata. La Corte distrettuale dichiarava inutilizzabile il contenuto di due intercettazioni, relative a conversazioni avvenute il 2 e il 30 novembre 1996, per la mancata trascrizione delle registrazioni. Disattendeva, invece, l'eccezione di inutilizzabilità relativamente alle altre intercettazioni, osservando che nei decreti autorizzativi esaminati, prodotti dalla difesa, con i quali era stato disposto l'uso di impianti installati nel Commissariato di P.S., era implicita la motivazione circa la insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti nell'ufficio della Procura della Repubblica e, in ogni caso, l'eccezione era tardiva, in quanto il vizio di motivazione doveva essere dedotto nei termini stabiliti dall'art. 182 c.p.p.. Nel merito, il Giudice di appello ribadiva le valutazioni già espresse da quello di primo grado in punto di responsabilità, ad eccezione della imputazione di tentato omicidio nei confronti dell'IZ, confermando per gli altri anche il trattamento sanzionatorio.
Hanno proposto ricorso i difensori degli imputati prima menzionati. Per IZ, MI AL e MI IO si denuncia violazione degli artt. 268, 599 e segg. c.p.p., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e al mancato esame del motivo di appello relativo alla ricognizione personale, nonché vizio di motivazione circa la responsabilità degli imputati, affermata unicamente sulla base delle modalità esecutive delle rapine, in assenza di ogni riscontro. In difesa del La RA e della AC si deduce la inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione per mancanza di motivazione dei decreti in ordine alla inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica e all'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Si lamenta, altresì, vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del reato associativo, che deve presentare caratteri diversi dal mero concorso criminoso e riguardo alle imputazioni sulle armi, che la Corte territoriale aveva ritenuto provate sulla base di intercettazioni telefoniche inutilizzabili e, quanto al La RA, escludendo illegittimamente che potesse avere rilievo il suo stato di detenzione.
Va esaminata preliminarmente, per il suo carattere potenzialmente assorbente, l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che è stata proposta da tutti i ricorrenti. Premesso che la questione attiene esclusivamente alla pretesa mancanza di motivazione dei decreti del pubblico ministero con i quali è stato autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica, l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio della Procura, deve rilevarsi che le censure proposte con i ricorsi sono del tutto generiche, consistendo in un caso (IZ, MI AL e MI IO) nella mera indicazione della norma di legge che si assume violata (art. 268 c.p.p.) e nella altrettanto laconica asserzione di una "carenza di decreti autorizzativi" e negli altri casi (La RA e AC) in enunciazioni astratte, che prescindono da ogni concreta indicazione dei provvedimenti asseritamente irrituali.
Essendo stato denunciato un vizio "in procedendo", questa Corte ha proceduto all'esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero e, nei limiti imposti a siffatta verifica dalla sommarietà delle deduzioni dei ricorrenti, ha rilevato l'esistenza di una molteplicità di provvedimenti riguardanti le operazioni di intercettazione, succedutisi con incalzanti scansioni temporali. Lo stretto rapporto di interconnessione tra tali atti, sul piano operativo e cronologico, consente di individuare, attraverso la lettura globale della vicenda procedimentale, i requisiti (urgenza e necessario uso di impianti non installati negli uffici di Procura) stabiliti dall'art. 268 co. 3 c.p.p., desumibili dalle circostanze di fatto, puntualmente esposte nei provvedimenti autorizzativi del giudice, ai quali quelli esecutivi del pubblico ministero sono correlati di volta in volta.
Ciò posto, si osserva che la mancanza di motivazione, che inficia la legalità di un provvedimento giurisdizionale, coincide con l'assenza fisica ovvero con la mera apparenza di qualsiasi argomentazione giustificativa e non può configurarsi allorché le ragioni siano mutuate da altro provvedimento, conosciuto o legittimamente conoscibile dall'interessato, il quale è, dunque, in grado di esercitare il dovuto controllo, essendo attribuita, in particolare, ai difensori degli indagati un'ampia e tempestiva facoltà di accesso agli atti relativi alle operazione di intercettazione, alla stregua dei commi quarto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 268 c.p.p.. I ricorsi di IZ, MI AL e MI IO nel resfao si risolvono in una confutazione della sentenza impugnata, in termini sommari ai limiti della allusività, così da non consentire l'esercizio del controllo di legittimità da parte di questa Corte;
sono pertanto, ai limiti dell'inammissibilità.
Gli altri motivi di ricorso proposti nell'interesse di La RA e AC sono destituiti di fondamento.
Elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono l'instaurarsi e il permanere di un vincolo associativo stabile, volto all'attuazione di una serie di delitti non singolarmente individuati, con predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di apportare un contributo all'organizzazione e alle sue finalità. La permanenza del vincolo tra gli associati e la indeterminatezza del programma criminoso comportano il pericolo per l'ordine pubblico, che inerisce all'essenza del delitto previsto dall'art. 416 c.p., differenziandolo dal concorso di persone e dal reato continuato, nei quali l'accordo tra una pluralità di soggetti avviene in modo occasionale e contingente essendo limitato alla commissione di uno o più reati predeterminati.
Da tale schema legale non si è discostata la sentenza impugnata, che ha richiamato i dati fattuali emersi dalle indagini (intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri) dimostrativi della sussistenza del reato associativo e della responsabilità dei ricorrenti: una struttura organizzativa, per quanto rudimentale, con distribuzione dei compiti tra i compartecipi, dotata dei mezzi necessari per l'esecuzione dei reati genericamente programmati e caratterizzata da reciproci obblighi di solidarietà anche economica (e, dunque, non coincidenti con i doveri derivanti da legami parentali), così da garantire la sopravvivenza dell'associazione alle vicende dei singoli associati nei periodi di detenzione. Ugualmente immune da vizi giuridici e logici è la motivazione della sentenza gravata in relazione ai singoli reati-fine per i quali è stata pronunciata condanna, iscrivendosi i fatti in un contesto criminoso che estendeva a ciascuno dei partecipanti all'associazione la consapevole disponibilità delle armi oggetto delle imputazioni, provata dalla loro collocazione materiale e dalla accessibilità esclusiva e rendeva, d'altra parte, irrilevante il temporaneo e contingente stato di detenzione del La RA.
Alla stregua dei rilievi che precedono, i ricorsi vanno respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004