Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii" (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata da questo manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano,nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Peraltro, se per un verso il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, per altro verso la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.
Commentario • 1
- 1. Matrimonio, nullità, tradimento prematrimoniale, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MIILANI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RL ST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso l'avvocato DIANDREA LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
D'ER CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso l'avvocato LUIGI MANCINI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1213/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Andrea che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA LI conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma RI D'RR , chiedendo che fosse riconosciuta efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio in data 10 aprile 1996, confermata con decreto del 9 maggio 1997 del Vicariato di Roma - Tribunale di Appello - e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra le parti il 6 maggio 1984. Costituitasi la LI, che si opponeva alla domanda ed in via riconvenzionale subordinata chiedeva l'emissione di provvedimenti economici provvisori in suo favore, con sentenza del 27 marzo - 14 aprile 1998 la Corte territoriale rigettava la domanda, osservando in motivazione che l'esclusione del "bonum prolis" da parte del marito, a causa della quale era stata pronunciata la nullità del vincolo, non risultava conosciuta dalla D'RR all'epoca del matrimonio, atteso che ella, rimasta contumace nel giudizio ecclesiastico, nell'interrogatorio reso in quella sede aveva affermato che detta esclusione da parte del coniuge le risultava "in qualche modo, ovvero non in maniera categorica". E pertanto, in difetto di prova della conoscenza piena e dell'adesione da parte della predetta alla volontà del LI di non avere figli, non contenendo la sentenza ecclesiastica alcun accertamento al riguardo, la sentenza stessa non poteva essere dichiarata efficace. in Italia.
Avverso tale pronuncia , ha proposto ricorso per cassazione il LI deducendo un unico motivo illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso la D'RR. Il ricorrente ha anche depositato brevi osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello ha completamente frainteso la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, atteso che risultava dalla sentenza stessa e dalle prove testimoniali raccolte dinanzi a detto Tribunale la conoscenza da parte della D'RR della riserva apposta dal LI in ordine al " beneficium prolis " e che d'altro canto l'ammissione della predetta, della quale la Corte ha pur dato atto, che le risultava " in qualche modo " l'esistenza di detta riserva era di per sè sufficiente a denotare la sua piena consapevolezza dell'intendimento del futuro coniuge. Il motivo è fondato.
È noto invero che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione , da parte di uno soltanto dei coniugi , di uno dei " bona matrimonii ", cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole ( v. per tutte, tra le tante, Cass. 1997 n. 5243; 1995 n. 5548; 1993 n. 1195 1). È altrettanto noto che il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronunzia ecclesiastica di nullità, e deve condurre la relativa indagine con riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l'espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese in sede ecclesiastica) ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, senza peraltro far luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria probatoria ( v. Cass. 2000 n. 6308; 1999 n. 4311; 1999 n. 2325; 1998 n. 6551; 1998 n. 2530 ; 1997 n. 8386; 1996 n. 2138; 1991 n. 188). Nella specie la Corte di Appello si è sottratta a tale necessario accertamento ed è conseguentemente incorsa in difetto di motivazione, atteso che nell'escludere che la D'RR avesse avuto consapevolezza dell'intendimento del LI di non avere figli ha rilevato che nella sentenza ecclesiastica non era contenuto alcun accertamento al riguardo: tale rilievo è certamente insufficiente ed incongruo, in quanto un accertamento siffatto non aveva ragione di essere contenuto nelle pronuncia ecclesiastica, siccome del tutto estraneo al relativo giudizio. La medesima Corte ha inoltre omesso di esaminare autonomamente le testimonianze rese nel giudizio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, per verificare se esse, opportunamente coordinate con le parziali ammissioni della stessa D'RR, delle quali ha peraltro dato atto, fornissero elementi idonei a dimostrare la consapevolezza o anche la mera conoscibilità da parte della predetta della riserva del coniuge in ordine alla procreazione. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I^ sezione civile, il 27 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001