Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 198
CASS
Sentenza 8 gennaio 2001

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Massime1

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii" (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata da questo manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano,nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Peraltro, se per un verso il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia (trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, per altro verso la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Commentario1

  • 1Matrimonio, nullità, tradimento prematrimoniale, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 198
Data del deposito : 8 gennaio 2001

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