CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2026, n. 17650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17650 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10910/2023 R.G. proposto da: BNP PARIBAS S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Trinchera, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Adriana n. 15, presso SCGT;
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente – RS. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17650 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 03/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4301/2022, depositata in data 7/11/2022, non notificata;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 7/01/2026, dal consigliere dott. RI UM;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avv. Francesco Falcitelli e l’avv. Stefano Rota per la società ricorrente;
udito l’avv. Alberto Giovannini per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. BNP Paribas s.a., esercente l’attività bancaria, formulava istanza di rimborso dell’IR versata negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in relazione ai dividendi percepiti tramite la succursale italiana, imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nel valore della produzione netta in misura del 50 per cento. A fondamento della domanda deduceva: - che tale imposizione a fini IR era illegittima in quanto la tassazione di tali poste non può superare il 5 per cento, ciò che già si verifica a fini Ires;
- che l’ulteriore tassazione a fini IR eccedente il già tassato a fini Ires 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dei par. 1, lett. a e par. 3 dell’art. 4 della RE 2011/96/UE cd. madre figlia, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, resa nelle sentenze 17 maggio 2017, X, C-68/15 e 17 maggio 2017, AFEP, C-365/16, che avevano escluso la possibilità di assoggettamento a dividendi di qualsiasi ulteriore prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;
- che tale imposizione era illegittima non solo per i dividendi rientranti nella direttiva ma anche per tutti gli altri dividendi, sia di 3 origine interna che extra UE che anche al di fuori della RE, in considerazione tra l’altro del recepimento nella normativa interna dei medesimi limiti e criteri di tassazione previsti dalla RE nonché in applicazione dei principi di libera circolazione dei capitali, uguaglianza sostanziale e capacità contributiva. 2. La società, ricevuti dinieghi espressi per ciascuna istanza di rimborso, li impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi. 3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravame che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, i giudici regionali espressamente richiamando il principio della ragione più liquida, e la possibilità di decidere la causa in base alla questione ritenuta di più agevole soluzione, evidenziavano che la direttiva non fosse applicabile analogicamente ad altre fattispecie mentre non vi era prova che la contribuente versasse in una fattispecie riconducibile a quella astratta. Rigettavano altresì le proposte questioni di legittimità costituzionale, ritenendole del tutto generiche. 4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNP Paribas s.a. in base a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7/01/2026, per la quale la società ha depositato memoria. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 1. La società ricorrente propone due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti, perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe fatto acritico riferimento alla tesi difensiva dell’ufficio, fondata sulla impossibilità di applicazione analogica della direttiva madre figlia, laddove la domanda della società, come proposta in primo grado e fatta oggetto di appello, fondava su diversi passaggi logico interpretativi e cioè: a) il contrasto dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, ove prevede l’assoggettamento a IR del 50 per cento dei dividendi, con l’art. 4, par. 1 e 3, della RE, ove si prevede il limite massimo della loro imposizione nel 5 per cento, già consumato alla luce della incontestata imposizione all’Ires, contrasto già evidenziato da CGUE nelle sentenze C-68/15 e C 365/16 in riferimento a imposte, di altri ordinamenti, diverse dall’imposta sui redditi;
in forza di tali decisioni, ad avviso della ricorrente, nel regime della direttiva deve escludersi l’assoggettamento a qualsiasi imposta nella misura superiore al 5 per cento;
b) la conseguente disparità di trattamento per le ipotesi di percezione di dividendi interni o extra UE o al di fuori della RE, analogamente imponibili in forza dell’art. 6, che determinerebbe la necessità di interpretazione costituzionalmente orientata o di proposizione di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole discriminazione per il caso di dividendi provenienti da società controllate residenti in Italia o in paesi extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della direttiva) e 53 Cost. (in quanto la doppia imposizione economica sarebbe eliminata solo nel regime di applicazione della RE), o di 5 interpretazione conforme ai principi di libertà di circolazione dei capitali o di stabilimento, previsti dal TFUE. Di tali questioni, non riconducibili affatto alla questione dell’applicazione analogica della direttiva, la CTR non ha fatto alcuna reale menzione. 1.2. Con il secondo motivo, proposto ai dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della RE del Consiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd. RE madre figlia), degli artt. 89 t.u.i.r. e 6 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 49 e 63 del TFUE. La società deduce che la RE AD LI nasce con il dichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica ed economica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggetti di un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo 5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della società madre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava la regola che ove la doppia imposizione economica degli utili societari sia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della società madre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione di una quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzione forfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma tale quota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendi distribuiti;
tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche il prelievo IR, posto che la misura massima dell’imposizione è già assorbita dal prelievo Ires e la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16, ha riconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altro titolo. 6 Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la norma interna che sottopone a IR i dividendi, il citato art. 6, debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la RE e ciò non solo nel caso di dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri paesi UE quanto con riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE o comunque per quelli al di fuori del campo di applicazione della direttiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento. In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali da giustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche la medesima società, che percepiscano uguali dividendi debbano assoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda della provenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o da società con sede in Italia o extra UE o in assenza dei requisiti della RE. In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione del divieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i soli percettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE subirebbero una doppia imposizione dei medesimi elementi reddituali. Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dalla maggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamente provenienti da società italiane o da società extra UE nonché per i dividendi di fonte UE privi dei requisiti della RE. La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senza confrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che si verificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna in 7 contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE, rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2022. La società, in memoria, chiede quindi di cassare la sentenza impugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio della questione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/o comunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953, della questione di legittimità costituzionale;
in subordine cassare con rinvio per i necessari accertamenti in fatto. 1.3. La difesa erariale, oltre a resistere, ha chiesto pronunciarsi la decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013, essendo la domanda al riguardo stata presentata tardivamente. 2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo. 2.1. La base imponibile dell’IR è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997). Per le banche e gli altri enti e le società finanziarie la base imponibile è specificamente individuata nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Fino al 31 dicembre 2007 per tali soggetti i dividendi non concorrevano alla formazione dell’imponibile dell’IRAP e per la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computo della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (IRES), caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione. L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, per 8 quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP per i soggetti tenuti ad applicare i principi IAS. Più precisamente, per effetto della citata novella, per i soggetti passivi di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cioè banche, enti e società finanziarie), attraverso l’introduzione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibile dell’IRAP è stata sganciata da quella dell’IRES e fatta derivare per intero dai dati delle voci del conto economico, appositamente individuate dal legislatore ai fini tributari. L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, recante la «Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie», dispone, nella formulazione vigente ratione temporis, che «per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi». Questa disposizione è integrata dal primo periodo del comma 6 del medesimo art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui «[i] componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006». 9 Alla luce di tali disposizioni i dividendi percepiti da intermediari finanziari concorrono alla base imponibile IR nella misura del 50 per cento. 2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione sia illegittima e si articola su plurimi passaggi: a) il divieto derivante dalla RE madre figlia di assoggettare i dividendi a tassazione in misura eccedente il 5% non vale esclusivamente per l’imposizione a fini l'Ires ma anche per quella a fini IR, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;
b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta come confermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07; c) la tassazione IR dei dividendi prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 446 del 1997 (i dividendi entrano nella base imponibile dell’IR per gli enti creditizi nella misura del 50%) contrasta con la direttiva in quanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misura massima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumata con l’imposizione a fini Ires;
d) ciò posto, ove si tratti poi di dividendi interni, di fonte nazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE, l’art. 6 sarebbe in contrasto con i principi unionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali e con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini di discriminazione alla rovescia. 2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue 10 l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ma anche quando essa formalmente esista come parte del documento, ma si tratti di «motivazione apparente» o di motivazione affetta da «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appare effettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione sui fatti di causa, sopra descritti. L’unica affermazione, espressamente resa in virtù del principio della ragione più liquida, è che la RE non è applicabile al di fuori delle fattispecie da essa regolate e non è possibile una sua applicazione analogica, ma tale affermazione, peraltro di non chiarissimo significato, poiché non pare in alcun modo rilevante nella vicenda in esame una applicazione analogica della RE, è del tutto astratta. Inoltre, tale affermazione non spiega perché la fattispecie di fatto non sia riconducibile a quella astratta (come anche evidenziato dal PM nelle sue conclusioni scritte) e soprattutto non 11 appare correlata al complessivo oggetto della lite dove fin dall’inizio invece la domanda era stata riferita a tutti i dividendi percepiti, il che priva di significato reale anche il riferimento al criterio di decisione della ragione più liquida. Ed infatti questa Corte ha evidenziato che tale tecnica di decisione consente di scegliere, anche tra varie questioni di merito, quella che il giudice ritenga «più liquida» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 12002/2014) ma a condizione che tra i vari profili di merito sussista eguale capacità «di assicurare la definizione del giudizio» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014), e cioè la decisione su un solo profilo si caratterizzi per un eguale «impatto operativo» (Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest’ultimo possono essere toccati (Cass. n. 693/2024). L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullità della sentenza, assorbe l’esame del secondo. 2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che la questione della compatibilità unionale della disposizione dell’art. 6 cit., che prevede l’imposizione IR dei dividendi ove siano percepiti da società madri residenti in Italia ed esercenti attività bancaria e versati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata oggetto della recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum s.p.a., cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che ha affermato che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a 12 imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione. Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sono essenzialmente tre. In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letterale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risulta chiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistema dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri e che il divieto concerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri. In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE ha osservato che l'articolo 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, mentre tale articolo non è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva. Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema 13 dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, include nella propria base imponibile anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017). La decisione riguarda, esplicitamente, i soli dividendi corrisposti da società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, che ricadano nell’ambito di applicazione della RE. 2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo nell’art. 6 del d.lgs. 446/1997 il nuovo comma 6-bis secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo «non concorrono a formare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il 95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni del regime madre-figlia (rinviando infatti alle condizioni di cui all’art. 27- bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR). In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi anteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UE assoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio del 14 diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso già presentate. 2.7. In sintesi, la CGT2 si è fermata a una sola astratta e poco chiara affermazione, assunta in base al criterio della cd. ragione più liquida. E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesi giuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendi cui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro si rende necessario alla luce della immediata valenza precettiva della decisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE, e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato alla valutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi. 3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo. Vanno quindi considerate in questa sede assorbite nella pronuncia di nullità le richieste di rinvio pregiudiziale e di sollevare questione di legittimità costituzionale nonché la questione dell’eccepita decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013. La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, nonché per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente RI UM EI GI
– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente – RS. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17650 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 03/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4301/2022, depositata in data 7/11/2022, non notificata;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 7/01/2026, dal consigliere dott. RI UM;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’avv. Francesco Falcitelli e l’avv. Stefano Rota per la società ricorrente;
udito l’avv. Alberto Giovannini per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. BNP Paribas s.a., esercente l’attività bancaria, formulava istanza di rimborso dell’IR versata negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in relazione ai dividendi percepiti tramite la succursale italiana, imposta dovuta e calcolata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nel valore della produzione netta in misura del 50 per cento. A fondamento della domanda deduceva: - che tale imposizione a fini IR era illegittima in quanto la tassazione di tali poste non può superare il 5 per cento, ciò che già si verifica a fini Ires;
- che l’ulteriore tassazione a fini IR eccedente il già tassato a fini Ires 5 per cento, contravveniva al combinato disposto dei par. 1, lett. a e par. 3 dell’art. 4 della RE 2011/96/UE cd. madre figlia, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, resa nelle sentenze 17 maggio 2017, X, C-68/15 e 17 maggio 2017, AFEP, C-365/16, che avevano escluso la possibilità di assoggettamento a dividendi di qualsiasi ulteriore prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento;
- che tale imposizione era illegittima non solo per i dividendi rientranti nella direttiva ma anche per tutti gli altri dividendi, sia di 3 origine interna che extra UE che anche al di fuori della RE, in considerazione tra l’altro del recepimento nella normativa interna dei medesimi limiti e criteri di tassazione previsti dalla RE nonché in applicazione dei principi di libera circolazione dei capitali, uguaglianza sostanziale e capacità contributiva. 2. La società, ricevuti dinieghi espressi per ciascuna istanza di rimborso, li impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi. 3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravame che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, i giudici regionali espressamente richiamando il principio della ragione più liquida, e la possibilità di decidere la causa in base alla questione ritenuta di più agevole soluzione, evidenziavano che la direttiva non fosse applicabile analogicamente ad altre fattispecie mentre non vi era prova che la contribuente versasse in una fattispecie riconducibile a quella astratta. Rigettavano altresì le proposte questioni di legittimità costituzionale, ritenendole del tutto generiche. 4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNP Paribas s.a. in base a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7/01/2026, per la quale la società ha depositato memoria. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 1. La società ricorrente propone due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti, perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe fatto acritico riferimento alla tesi difensiva dell’ufficio, fondata sulla impossibilità di applicazione analogica della direttiva madre figlia, laddove la domanda della società, come proposta in primo grado e fatta oggetto di appello, fondava su diversi passaggi logico interpretativi e cioè: a) il contrasto dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, ove prevede l’assoggettamento a IR del 50 per cento dei dividendi, con l’art. 4, par. 1 e 3, della RE, ove si prevede il limite massimo della loro imposizione nel 5 per cento, già consumato alla luce della incontestata imposizione all’Ires, contrasto già evidenziato da CGUE nelle sentenze C-68/15 e C 365/16 in riferimento a imposte, di altri ordinamenti, diverse dall’imposta sui redditi;
in forza di tali decisioni, ad avviso della ricorrente, nel regime della direttiva deve escludersi l’assoggettamento a qualsiasi imposta nella misura superiore al 5 per cento;
b) la conseguente disparità di trattamento per le ipotesi di percezione di dividendi interni o extra UE o al di fuori della RE, analogamente imponibili in forza dell’art. 6, che determinerebbe la necessità di interpretazione costituzionalmente orientata o di proposizione di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole discriminazione per il caso di dividendi provenienti da società controllate residenti in Italia o in paesi extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della direttiva) e 53 Cost. (in quanto la doppia imposizione economica sarebbe eliminata solo nel regime di applicazione della RE), o di 5 interpretazione conforme ai principi di libertà di circolazione dei capitali o di stabilimento, previsti dal TFUE. Di tali questioni, non riconducibili affatto alla questione dell’applicazione analogica della direttiva, la CTR non ha fatto alcuna reale menzione. 1.2. Con il secondo motivo, proposto ai dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della RE del Consiglio 2011/96/UE del 30/11/2011 (cd. RE madre figlia), degli artt. 89 t.u.i.r. e 6 d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 49 e 63 del TFUE. La società deduce che la RE AD LI nasce con il dichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica ed economica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggetti di un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo 5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della società madre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava la regola che ove la doppia imposizione economica degli utili societari sia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della società madre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione di una quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzione forfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma tale quota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendi distribuiti;
tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche il prelievo IR, posto che la misura massima dell’imposizione è già assorbita dal prelievo Ires e la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16, ha riconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altro titolo. 6 Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la norma interna che sottopone a IR i dividendi, il citato art. 6, debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la RE e ciò non solo nel caso di dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri paesi UE quanto con riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE o comunque per quelli al di fuori del campo di applicazione della direttiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabile violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento. In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali da giustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche la medesima società, che percepiscano uguali dividendi debbano assoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda della provenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o da società con sede in Italia o extra UE o in assenza dei requisiti della RE. In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione del divieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i soli percettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE subirebbero una doppia imposizione dei medesimi elementi reddituali. Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dalla maggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamente provenienti da società italiane o da società extra UE nonché per i dividendi di fonte UE privi dei requisiti della RE. La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senza confrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che si verificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna in 7 contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE, rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2022. La società, in memoria, chiede quindi di cassare la sentenza impugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio della questione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/o comunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953, della questione di legittimità costituzionale;
in subordine cassare con rinvio per i necessari accertamenti in fatto. 1.3. La difesa erariale, oltre a resistere, ha chiesto pronunciarsi la decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013, essendo la domanda al riguardo stata presentata tardivamente. 2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo. 2.1. La base imponibile dell’IR è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997). Per le banche e gli altri enti e le società finanziarie la base imponibile è specificamente individuata nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Fino al 31 dicembre 2007 per tali soggetti i dividendi non concorrevano alla formazione dell’imponibile dell’IRAP e per la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computo della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (IRES), caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione. L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, per 8 quanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP per i soggetti tenuti ad applicare i principi IAS. Più precisamente, per effetto della citata novella, per i soggetti passivi di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cioè banche, enti e società finanziarie), attraverso l’introduzione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibile dell’IRAP è stata sganciata da quella dell’IRES e fatta derivare per intero dai dati delle voci del conto economico, appositamente individuate dal legislatore ai fini tributari. L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, recante la «Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie», dispone, nella formulazione vigente ratione temporis, che «per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi». Questa disposizione è integrata dal primo periodo del comma 6 del medesimo art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui «[i] componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006». 9 Alla luce di tali disposizioni i dividendi percepiti da intermediari finanziari concorrono alla base imponibile IR nella misura del 50 per cento. 2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione sia illegittima e si articola su plurimi passaggi: a) il divieto derivante dalla RE madre figlia di assoggettare i dividendi a tassazione in misura eccedente il 5% non vale esclusivamente per l’imposizione a fini l'Ires ma anche per quella a fini IR, concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;
b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta come confermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07; c) la tassazione IR dei dividendi prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 446 del 1997 (i dividendi entrano nella base imponibile dell’IR per gli enti creditizi nella misura del 50%) contrasta con la direttiva in quanto determina una imposizione dei dividendi superiore alla misura massima consentita, pari al 5% e già tutta integralmente consumata con l’imposizione a fini Ires;
d) ciò posto, ove si tratti poi di dividendi interni, di fonte nazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo di applicazione della RE, l’art. 6 sarebbe in contrasto con i principi unionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali e con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in termini di discriminazione alla rovescia. 2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue 10 l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ma anche quando essa formalmente esista come parte del documento, ma si tratti di «motivazione apparente» o di motivazione affetta da «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appare effettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione sui fatti di causa, sopra descritti. L’unica affermazione, espressamente resa in virtù del principio della ragione più liquida, è che la RE non è applicabile al di fuori delle fattispecie da essa regolate e non è possibile una sua applicazione analogica, ma tale affermazione, peraltro di non chiarissimo significato, poiché non pare in alcun modo rilevante nella vicenda in esame una applicazione analogica della RE, è del tutto astratta. Inoltre, tale affermazione non spiega perché la fattispecie di fatto non sia riconducibile a quella astratta (come anche evidenziato dal PM nelle sue conclusioni scritte) e soprattutto non 11 appare correlata al complessivo oggetto della lite dove fin dall’inizio invece la domanda era stata riferita a tutti i dividendi percepiti, il che priva di significato reale anche il riferimento al criterio di decisione della ragione più liquida. Ed infatti questa Corte ha evidenziato che tale tecnica di decisione consente di scegliere, anche tra varie questioni di merito, quella che il giudice ritenga «più liquida» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 12002/2014) ma a condizione che tra i vari profili di merito sussista eguale capacità «di assicurare la definizione del giudizio» (Cass. Sez. U. n. 9936/2014), e cioè la decisione su un solo profilo si caratterizzi per un eguale «impatto operativo» (Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest’ultimo possono essere toccati (Cass. n. 693/2024). L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullità della sentenza, assorbe l’esame del secondo. 2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che la questione della compatibilità unionale della disposizione dell’art. 6 cit., che prevede l’imposizione IR dei dividendi ove siano percepiti da società madri residenti in Italia ed esercenti attività bancaria e versati da società figlie con sede nell’Unione europea, è stata oggetto della recente e sopravvenuta decisione CGUE, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum s.p.a., cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che ha affermato che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a 12 imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione. Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sono essenzialmente tre. In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letterale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risulta chiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistema dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri e che il divieto concerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri. In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE ha osservato che l'articolo 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito di applicazione ratione personae di quest'ultima, mentre tale articolo non è invece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di tale direttiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), della medesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva. Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema 13 dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, include nella propria base imponibile anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017). La decisione riguarda, esplicitamente, i soli dividendi corrisposti da società figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia, che ricadano nell’ambito di applicazione della RE. 2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo nell’art. 6 del d.lgs. 446/1997 il nuovo comma 6-bis secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo «non concorrono a formare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il 95 per cento del loro ammontare», al ricorrere delle condizioni del regime madre-figlia (rinviando infatti alle condizioni di cui all’art. 27- bis d.P.R. 600/1973 e all’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR). In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi anteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UE assoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio del 14 diritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso già presentate. 2.7. In sintesi, la CGT2 si è fermata a una sola astratta e poco chiara affermazione, assunta in base al criterio della cd. ragione più liquida. E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesi giuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendi cui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro si rende necessario alla luce della immediata valenza precettiva della decisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE, e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato alla valutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi. 3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo. Vanno quindi considerate in questa sede assorbite nella pronuncia di nullità le richieste di rinvio pregiudiziale e di sollevare questione di legittimità costituzionale nonché la questione dell’eccepita decadenza dal diritto al rimborso per l’anno di imposta 2013. La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, nonché per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente RI UM EI GI