Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dalla necessità di ricongiungersi alla moglie in stato di gravidanza, che può eventualmente legittimare una richiesta di autorizzazione. (La Suprema Corte ha precisato che la predetta situazione non può assumere rilievo neanche quale <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2011, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/12/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1610
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 40040/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON LI, N. IL 26/01/1972;
avverso la sentenza n. 357/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 02/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 02.07.2010 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, riduceva la pena a GO RK a mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 13, comma 13, a lui concedendo il beneficio di cui all'art.163 c.p..
Rilevava invero detta Corte come fosse pacifico in fatto che l'anzidetto imputato, espulso in data 30.05.2008 con effettivo imbarco per il Paese d'origine, fosse poi rientrato senza la prescritta autorizzazione, come accertato in Brescia il 21.09.2009. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo: a) illegittimità del provvedimento di espulsione, errato nella parte relativa alle modalità di originario ingresso in Italia di esso RK;
b) giustificazione del reingresso in relazione alla necessità di ricongiunzione con la moglie italiana, all'epoca in stato di gravidanza.
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Va dapprima rilevato come il fatto storico, così come accertato nelle sedi di merito (il regresso nei termini sopra ricordati), non sia controverso tra le parti, ne' oggetto di contestazione da parte dell'odierno ricorrente.
Entrambe le deduzioni proposte in questa sede quali motivi del ricorso riproducono le tesi già proposte nei precedenti gradi del giudizio e già correttamente risolte dai giudici del merito. In ordine al primo profilo (v. sopra sub 2.a) va ribadito - come rilevato nelle precedenti sentenze - che il decreto di espulsione non presenta vizi evidenti rilevabili in questa sede, ne' l'imputato ha potuto dimostrare una sua presenza legittima nel territorio dello Stato (nè ingresso alla frontiera, ne' tempestiva domanda di permesso di soggiorno) al momento (30.05.2008) dell'emanazione del decreto di espulsione e della sua esecuzione.
Va poi rilevato, comunque, che l'imputato era ben consapevole dell'esistenza del decreto di espulsione e della necessità di una specifica autorizzazione per il rientro in Italia, autorizzazione che non ha chiesto, in vigenza di un decreto di espulsione non dichiarato illegittimo. Peraltro, all'epoca, egli non aveva ancora contratto matrimonio con la cittadina italiana (come risulta dallo stesso atto di ricorso) di tal che neppure sussistevano i presupposti per l'applicazione in suo favore della condizione ostativa all'espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2. Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.b) posto che la condizione della moglie (in attesa di un figlio) non costituiva certo ipotesi scriminante (nè specifica, ne' in generale). La ricongiunzione con la moglie, ovvero anche la condizione di gravidanza della stessa, avrebbero potuto formare oggetto - eventualmente - di richiesta di autorizzazione (che non è stata avanzata), ma non di consapevole violazione della normativa. Sul punto varrà anche rilevare come l'imputato non abbia neppure prospettato tale sua posizione in termini di assoluto stato di necessità, ma solo di giustificato motivo in un quadro normativo che ragionevolmente lo riconosce per il mancato allontanamento, non per il reingresso abusivo.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente GO RK al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012