Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
IN032 5 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18644/99 Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente - - Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.6716 Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Rep. 1042 Dott. AN TRIFONE Consigliere Ud. 09/11/00 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - ha pronunciato la seguente NCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA MARCIASINI MARIO, elettivamente P.ZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA VERRI FABRIZIO, dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. per diritti L. 3000 26, presso lo studio dell'avvocato 1 6 MAR 2001 CARLO MIRABELLO ✓ CANCELLIERE che lo difende anche disgiuntamente IO LI, all'avvocato DOMENICO BEVILACQUA, giusta delega in 2000 atti;
1791 - controricorrente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 401/99 della Corte d'Appello di Rilasciata copia legale 21/05/99 al Sig. JACOBECCI per diritti L.) 2000+2 GENOVA, emessa il 04/05/99 e depositata il 1-8 MAG 2001 . (R.G. 247/97); IL CANCELLIERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio DIRITTI MALZONE;
udito l'Avvocato Simonetta BELLETTI;
udito l'Avvocato Domenico BEVILACQUA;
DIRITTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UI AI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo del ricorso l'inammissibilità del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20.6.96 il tribunale di La Spezia, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata da ER AN e della riconvenzio- nale proposta da IN AR, ritenne la pari re- sponsabilità delle parti, nella causazione del sinistro stradale in cui rimasero coinvolti il IN alla guida della sua bicicletta e il ER a quella del suo ciclomotore e, in applicazione dell'art. 2054/2 C.C., condannò il convenuto IN a pagare all'attore la metà della somma accertata per danno alla persona, spe- se mediche e protesi dentaria e l'attore ER a corri- spondere al convenuto IN la metà della somma 2 per danno alla persona, per danno al veicolo e spese mediche. Avverso la decisione proponevano appello in via principale il IN e in via incidentale il ER, entrambi per l'affermazione della responsabilità esclu- siva della controparte e la conseguente condanna all'intero risarcimento dei danni riportati da ciascuna delle parti. La corte d'Appello di Genova con sentenza 4.5.99 rigettava l'appello principale di RC AR e accoglieva quello incidentale del ER AB, rite- nendo che l'incidente era avvenuto per fatto e colpa esclusiva del NI, che condannava all'integrale risarcimento dei danni in favore del ER, quantifica- ti in complessive L. 117.691.376, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, così come indicato nella sen- tenza di primo grado, con la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio alla controparte. Per la cassazione della decisione ricorre il Mar- cianisi, esponendo due motivi. Resiste il ER con controricorso. Le parti hanno scambiato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione degli artt. 313 e 316 cpc e 2054 C.C., nonchè 3 contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia, asserendo che la Corte di merito ha disatteso le deposizioni dei testi introdotti dalla di- fesa del ricorrente, ritenendole inattendibili, e di- chiarato la esclusiva responsabilità del ricorrente senza provvedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, omettendo di valutare il comporta- mento tenuto nell'occasione dal conducente dell'altro veicolo, con ciò contravvenendo alle norme sulla circo- lazione stradale così come interpretate anche in sede di legittimità, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, per superare la presunzione di corresponsabi- lità dell'art. 2054 C.C. necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è im- mune da vizi logici-giuridici in punto di responsabili- tà, in quanto la Corte di merito ha bene individuato le fonti del suo convincimento, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto non utilizzabili le deposizioni dei testi introdotti dalla difesa del ricorrente, ed ha provveduto alla ricostruzione della dinamica del sini- stro, così come fatta palese dagli elementi contenuti nel rapporto dei carabinieri e nella collimante dichia- 4 razione dell'unico teste oculare del sinistro, perve- nendo alla conclusione della esclusiva responsabilità del ciclista NI, in quanto costui, avendo per giunta la visuale fortemente ridotta, perché trasporta- va su di sé un decespugliatore, ha attraversato la strada al motociclista, che procedeva regolarmente sul- la sua destra, senza concedergli la precedenza;
con ciò stesso la sentenza ha significato che nessuno addebito era possibile muovere al motociclista. D'altro canto, nemmeno risulta specificato dalla difesa del ricorrente il comportamento negativo che il motociclista avrebbe tenuto nell'occasione in oggetto. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in rela- zione all'art. 360/3 e 5 cpc, si deduce che la Corte di merito sarebbe pervenuta alla liquidazione del danno riportato dal ER per invalidità permanente senza in- dicare il relativo criterio di valutazione. Il motivo è inammissibile, perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, avendo la Corte di merito fatto proprio il giudizio di liquidazione del formato og- danno espresso dal tribunale, che non aveva getto di contestazione in appello. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché in- fondato;
ricorrendone giusti motivi, le spese di questo 5 - grado di giudizio possono ritenersi integralmente com- pensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 09.11.2000. Il Presidente Il Consigliere est. Sincep Man ени IL CANCELLIERE C1 C anal Glambattista Deportate in Cancelleria 6 MAR. 2001 hoooo ELLIERE ☐ 290000 Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 3. APR. 2001 4. Registrato in dar and 6075 290.000 TAMILA (lire Bizi p. Didgets. RFLPPC (D.ssa Marie ndiz Responsabile co (Dr. M. RACCHING NTRATE MO E UF L L E D 6