Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 07329/02 REPUBBLICA TANA IN NOME DEL P OLO LA CORTE P EM D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 8695/99 Consigliere Cron. 20427 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA CERILLI GIUSEPPA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato SIPALA ALDO, rappresentata e difeso dall'avvocato SCHIAVI ALDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
S.R.L., in persona del legale AC TA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68, rappresentato e difeso dall'avvocato PERLINI ITALICO C\O DE ANGELIS G., 2001 giusta delega in atti;
4515 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 57/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 01/02/99 R.G.N. 291/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PERLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi del 10 marzo 1994 al TO di Frosinone, successivamente riuniti, MA AT, IN NI, GI RI, IO De IS, NE AN, EL RI, LI SI e ME Palazzi esponevano di aver lavorato alle dipendenze della RI Italia s.r.l. (già Stanley Works s.r.l.) fino al 10.11.1989, data in cui erano stati licenziati per riduzione del personale;
di aver impugnato il licenziamento ed ottenuto sentenza del TO di Frosinone del 20.12.1990, con la quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento e condannata la società al risarcimento del danno, quantificato nelle mensilità di retribuzione che i ricorrenti avrebbero maturato dalla data del licenziamento a quella di emanazione della sentenza;
di avere vittoriosamente resistito in grado di appello e di avere altresì ottenuto dal Tribunale di Frosinone la condanna delle ulteriori somme maturate a titolo di risarcimento danni fino alla data della sentenza di secondo grado (passata in giudicato il 24.10.1992); di avere successivamente ottenuto, con sentenza del TO di Frosinone in data 25.11.1993, la liquidazione del danno relativo al periodo 25.10.1991/25.11.1992; di non avere prestato alcuna attività lavorativa successivamente al 25.11.1992, pur essendosi attivati per il reperimento di un'altra occupazione;
di avere ricevuto soltanto acconti sulle somme dovute dalla società, la quale aveva indebitamente operato trattenute IRPEF sugli importi erogati, nulla aveva versato a titolo di assegni familiari e non si era attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale relativamente al calcolo dei contributi, donde la necessità di riliquidare le somme spettanti per il periodo 10.11.89/25.10.91; di ritenere dovuta, per il periodo successivo 3 AND al 25.11.92, la liquidazione del danno c.d. previdenziale, pari agli importi versati a titolo di contribuzione volontaria per il completamento della posizione assicurativa illecitamente interrotta nel novembre 1989. Tanto premesso, chiedevano: a) accertarsi la somma spettante a ciascun ricorrente per il periodo 10.11.89/25.10.91 per risarcimento del danno, secondo i criteri individuati da TO Frosinone 20.12.1990 e Trib. Frosinone 24.10.1991; b) dichiarare illegittime le ritenute IRPEF operate dall'RI sulle somme relative al periodo sopra indicato;
c) dichiarare il diritto di ciascun ricorrente al risarcimento del danno per il periodo dal 25.11.92 alla data di emanazione della sentenza;
d) condannare l'RI al pagamento delle somme indicate sub a e b, detratti gli acconti già versati;
e) condannare l'RI al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonché f) al pagamento delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, l'RI Italia s.r.l. eccepiva, fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del "ne bis in idem”, atteso che la domanda di risarcimento del danno computabile fino al raggiungimento dell'età pensionabile era già stata respinta con sentenza passata in giudicato. Con sentenza del 17 ottobre 1996 il TO dichiarava inammissibili le domande formulate sub a) e b) ed accoglieva la domanda relativa al risarcimento danni per il periodo compreso tra il 25.11.1992 e il 30.6.1996. liquidando le relative somme. L'RI proponeva appello, ribadendo da un lato l'eccezione di giudicato e, dall'altro, deducendo che i ricorrenti non avevano provato il perdurante stato di disoccupazione o comunque la diligenza usata nella ricerca di un nuovo lavoro. Si costituiva la sola GI RI, rilevando, in particolare, che sul capo della domanda relativo ai danni (allora) futuri (dall'emanazione della sentenza all'età pensionabile) non si fosse formato alcun giudicato, trattandosi di capo di domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e non già infondato per carenza di interesse sostanziale (e, quindi, del diritto soggettivo). Con sentenza del 2° gennaio/1° febbraio 1999 il Tribunale di Frosinone accoglieva l'appello nei confronti di GI RI e dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti degli altri appellati, sulla scorta delle concordi dichiarazioni dei procuratori delle parti, attestanti una intervenuta transazione. Il Tribunale riteneva che la sentenza del TO di Frosinone del 20.12.90 n. 1708 (che aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti e condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni maturati dal licenziamento alla data della sentenza) e la pronuncia di appello emessa il 24.10.91 dallo stesso Tribunale, passata in giudicato, avessero già definitivamente statuito in materia di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo licenziamento. Osservava che nel richiamato giudizio GI RI aveva chiesto, oltre l'accertamento della illegittimità del licenziamenti, la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno, ovvero al pagamento delle retribuzioni successive, fino al giorno di maturazione dell'età pensionabile;
e che il Tribunale aveva accolto in parte l'appello, riconoscendo un ulteriore danno (quello maturato fino alla pronuncia di secondo grado), ma così 105 implicitamente rigettando la domanda in ordine al danno ancora successivo (pagg. 13 e 15 della sentenza del Tribunale del 24.10.91). Riteneva, pertanto, che la richiesta oggetto della presente controversia, relativa ai danni maturati successivamente al 25.11.92, fisse inammissibile, in quanto (come già ritenuto nella sentenza 20.11.96 n. 682) contrastante con il principio del giudicato enunciato negli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando un unico, complesso, motivo di censura, GI RI. L'RI Italia s.r.l. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza di un giudicato sui danni successivi al 6 novembre 1991 (data della prima sentenza del Tribunale di Frosinone), mentre la domanda di danno relativa a tale periodo futuro era stata semplicemente ritenuta inammissibile, con la sentenza 24.10.1991, per carenza di interesse ad agire. La sopravvenienza di tale interesse, prima mancante, doveva essere valutata dai giudici di appello, così come aveva correttamente ritenuto il TO. Il ricorso non può essere accolto. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della eccezione di giudicato avanzata, con il controricorso, dalla società resistente;
la stessa ha infatti, eccepito che sulla portata della sentenza del Tribunale di Frosinone del 24.10.1991 esiste un giudicato, rappresentato dalla sentenza del 3.12.1996 6 dello stesso Tribunale, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto contro di essa;
ed ha depositato la sentenza di questa Corte che rigettava quel ricorso (sentenza n. 3553 del 4 dicembre 1998/10 aprile 1999). Va, infatti, ribadito che la preclusione dipendente da giudicato esterno costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, sicché non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass., 5 dicembre 1997 n. 8590; 15 dicembre 1999 n. 14107; 13 aprile 2000 n. 4784), pur se i fatti posti a fondamento della relativa eccezione siano sopravvenuti in pendenza di detto giudizio, salva restando, in tal caso, l'esperibilità del rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.(Cass., 6 novembre 1990 n. 10650; 1° marzo 1989 n. 1141; 12 gennaio 1978 n. 124). Tale principio non risulta intaccato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 226 del 25 maggio 2001, con la quale si è ritenuto che l'esistenza di un giudicato esterno può essere allegata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
resta, comunque, la giuridica impossibilità di far valere tale giudicato per la prima volta nel giudizio di cassazione, con la conseguente inammissibilità della produzione della sentenza di questa Corte n. 3553 del 10 aprile 1999, non trattandosi di produzione consentita dall'art. 372 c.p.c. Il ricorso non può comunque trovare accoglimento, atteso che il Collegio ritiene di condividere, in tema di effetti del giudicato, il principio di diritto affermato nella ricordata sentenza n. 3553 del 10 aprile 1999, secondo il quale, la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, da parte del datore di lavoro che abbia disposto un licenziamento collettivo prima della entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, non attribuisce al 7 lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno, il quale, ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c., deve comprendere tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore;
"ne consegue - ha precisato la ricordata sentenza - che, qualora il lavoratore abbia chiesto in un primo giudizio il risarcimento del danno fino al momento della verificazione dell'età pensionabile ed in esso si sia visto liquidare il danno con esclusivo riferimento al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sentenza di appello, negandosi, invece, la possibilità di 'poter statuire alcunché in ordine ai danni futuri', sotto il profilo della 'possibile non realizzazione dell'evento dedotto (esistenza ed entità di un danno futuro)', resta preclusa dal vincolo del giudicato, al riguardo formatosi per la mancata impugnazione di quella sentenza, la possibilità di quel lavoratore di richiedere, con un nuovo giudizio, le retribuzioni successive alla sentenza d'appello, frattanto passata in giudicato, adducendo di non avere ancora trovato occupazione”. Correttamente, pertanto, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto che la - -oggetto della presente controversia del risarcimento di danni richiesta successivi alla richiamata sentenza n. 478/91, cioè dei danni maturati successivamente al 25.11.92, è inammissibile, in quanto contrastante con il principio del giudicato enunciato negli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., atteso che la signora RI aveva già chiesto, nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, il pagamento delle somme risarcitorie spettanti fino al giorno di maturazione dell'età pensionabile;
e che, trattandosi di danni liquidabili solo in via equitativa ex art.1226 c.c., l'eventuale insufficienza del liquidato andava fatta valere nell'ambito del medesimo processo. 8 Al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, primo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 oltre Euro 1.500 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il cons. estensore Il Presidente врув'єва Рим Al umin CANCELLIERE Deposita in Cancellend ogai, 2.0 MAC 2002 IL CANCELLIERE. 9