Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15207 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -152 07/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6095/01 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. 30863 Cron. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Ud. 08/04/03 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che con l'avv. Roberto Pessi la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC IU intimata avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 566 depositata 1'8 marzo 2000 (R.G. n. 3723/98). 8 6 0 9 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Nicola De Marinis per delega avv. Luigi Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Poste Italiane ricorre a questa Corte, sulla base di un unico articolato motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 1999/8 marzo 2000, confermativa della decisione del Pretore di quella città che accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla dipendente postale IU UC, aveva dichiarato il diritto di costei sia alla promozione automatica nella qualifica superiore, sesta categoria, con decorrenza 26 febbraio 1995, sia alle differenze economiche maturate rispetto al trattamento economico corrisposto (quinta categoria) a partire dal 26 novembre 1994. L'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere all'esame dell'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., dell'art. 6 legge n. 71 del 1994 e degli artt. 1362 cod. civ. e SS. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47, 53 e 55 ccnl 26 novembre 1994 e all'accordo integrativo 23 maggio 1995, la Corte rileva che la sentenza impugnata è priva della sottoscrizione del presidente del collegio che l'ha deliberata. Si tratta, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 20 settembre 2002 n. 13754, Cass. 13 dicembre 2001 n. 15476, Cass. 29 maggio 2001 n. 7275, Cass. 13 gennaio 2001 n. 423, Cass. 4 dicembre 2000 n. 15424) di un requisito essenziale ai fini della giuridica esistenza della decisione, la cui mancanza rende di per sé nulla, in modo insanabile, la sentenza medesima. La causa perciò, ai sensi dell'art. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., va rimessa al medesimo giudice di appello che ha emesso la sentenza priva della sottoscrizione, e che deve essere individuato, in base alla normativa vigente, nella Corte di appello di Bologna. 3 Il giudice di rinvio dovrà procedere al controversia e alla riesame del merito della regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto dalla società Poste Italiane, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
cassa e rinvia per il riesame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2003. Il Consigliere est. Presidente щепостеник Automis Lev CANCELLIERE Depositato in cancelleria E R P jogg 28051 CANCELLIERE