Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU DO, LI LS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che li difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CU NA, RI AN, CU LM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20652/00 proposto da:
CU NA, RI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BERTOLONI N. 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, difesi dall'avvocato TINO GOGLINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
CU DO, LI LS, CU LM;
- Intimati -
avverso la sentenza n. 610/00 della Corte d'Appello di TORINO, sezione 2^ civile emessa il 20/12/1999, depositata il 06/04/00; RG. 521/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO (con procura speciale dell'Avv. Goglino Tino);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 27.2.1996, i coniugi TO IS e LI EL convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Alessandria, la figlia TO TI e il di lei coniuge ER DR, esponendo di aver loro consegnato, a più riprese, la somma di lire 120 milioni perché fosse consegnata a tale PI RA , quale prezzo per la compravendita di un alloggio che, con successivo rogito, doveva essere intestato a tutti i componenti della famiglia. La TO e il ER avevano invece stipulato il rogito in loro favore, e successivamente avevano alienato l'immobile. Gli attori chiedevano pertanto la restituzione della somma con rivalutazione ed interessi. I convenuti si costituivano chiedendo, in principalità, il rigetto della domanda e, in subordine, assumendo di aver versato a TO LI, fratello di TO TI, la metà della somma ricevuta dagli attori, ne chiedevano la chiamata in causa per la restituzione di quanto ricevuto. Effettuata la chiamata, il TO non si costituiva. Il Tribunale adito, con sentenza 10.1.1999, in accoglimento di ambedue le domande, condannava i convenuti alla restituzione della somma di lire 120 milioni oltre rivalutazione, in favore degli attori, e TO LI alla restituzione della somma di lire 60 milioni in favore dei convenuti. TO TI e ER DR proponevano appello deducendo di aver eseguito quanto da loro ordinato da TO IS e LI EL. Questi si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale in ordine al regolamento delle spese di lite. TO LI non si costituiva e veniva dichiarato contumace. La Corte di Torino, con sentenza 6.4.2000, in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda proposta dai coniugi TO - LI, osservando che le parti avevano stipulato un negozio fiduciario, che tuttavia era nullo per difetto della forma prevista dall'art. 1350, comma 1^ c.c., cosicché non erano esercitabili le azioni derivanti dall'inadempimento dell'incarico, residuando soltanto l'azione di ripetizione di indebito, nella fattispecie non proposta. Rigettava l'appello incidentale e poneva a carico dei coniugi TO - LI le spese del doppio grado.
I coniugi TO - LI propongono ricorso per Cassazione con motivo unico variamente articolato. Gli intimati TO TI e ER DR resistono con controricorso e spiegano altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato. TO LI non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo punto del motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo secondo cui il giudice a quo, dopo aver escluso l'esercitabilità di azioni a contenuto reale e di azioni di natura risarcitoria derivanti dall'inadempimento del negozio fiduciario, avrebbe erroneamente ritenuto non proposta l'azione di ripetizione di indebito. I ricorrenti osservano che essi hanno invece esercitato proprio tale azione, cosicché la Corte del merito, avendo omesso la pronuncia su di essa, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dal citato art. 112 c.p.c.. La censura è, sul punto, infondata. La fattispecie concreta addotta dagli attuali ricorrenti e ritenuta dal giudice di appello non corrisponde alla ipotesi della condicio indebiti, oggettiva (art. 2033 cc.) o soggettiva (art. 2036 cc), difettando i fondamentali requisiti della effettuazione di un pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice di esso. Pertanto la Corte del merito ha correttamente escluso che i coniugi TO - LI abbiano proposto un'azione di ripetizione di indebito e non è quindi caduta nel vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il ricorso merita invece accoglimento in ordine al secondo punto della censura, con il quale si lamenta carenza di motivazione a sostegno della ritenuta ipotesi di negozio fiduciario. Infatti la Corte di Torino si è limitata ad affermare che "l'interpretazione dei fatti di causa così come esposti e come risultanti dall'esame delle testimonianze assunte porta a ritenere che le parti abbiano posto in essere un negozio fiduciario". Nulla di più ha osservato sul punto, tralasciando di indicare da quale fonte acquisita al processo risultavano dimostrati gli elementi costitutivi del negozio fiduciario ed in particolare la coesistenza in esso di un effettivo passaggio di proprietà di un bene con un rapporto di natura obbligatoria finalizzato all'adempimento di una prestazione. Nè la Corte del merito, pur essendosi riportata ai fatti "così come esposti, ha considerato che nella prospettazione degli appellanti era configurato un mandato a compiere un pagamento e non già a stipulare un atto di compravendita, con la conseguenza anche della inapplicabilità, a tale ipotesi, di quanto disposto dall'art. 1350, comma 1^, cc. in tema di forma ad substantiam. Tutti aspetti della controversia che il giudice a quo ha omesso di esaminare, e che saranno tema di indagine e decisione in sede di giudizio rescissorio, nel quale il giudice di rinvio provvedere a qualificare la fattispecie concreta dedotta in lite e a decidere di conseguenza sulle proposte domande.
I ricorsi incidentali proposti dai coniugi TO - ER devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. Con il primo ricorso viene dedotta la nullità della citazione introduttiva del giudizio in quanto avente contenuto contraddittorio e perché carente delle ragioni di diritto a sostegno della domanda. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti in ordine al primo punto, indicato in termini di assoluta genericità, non avendo il ricorrente specificato i denunciati elementi di contraddizione, devesi osservare che la legge processuale (vedi artt. 163 e 164 c.p.c.) richiede l'indicazione delle ragioni della domanda, ma non la loro coerenza, che è elemento rilevante soltanto ai fini della decisione nel merito. Quanto al secondo punto occorre osservare che l'art. 164 c.p.c. commina la nullità della citazione, con riferimento al requisito indicato dall'art. 163, 3^ comma, n. 4), c.p.c., solo per l'ipotesi della mancata esposizione dei fatti e non anche degli elementi di diritto, in omaggio al principio secondo cui spetta al giudice il potere-dovere di qualificare la fattispecie concreta a lui sottoposta e identificare le norme che giustifichino l'accoglimento o il rigetto della domanda. Ne consegue che la parte può non indicare la ragione giuridica che sostiene la sua domanda (Cass. 3^, 15.7.1983 n. 4880). Con il ricorso incidentale condizionato i coniugi TO - ER espongono tutte le loro valutazioni di merito sulla vicenda dedotta in lite e la relativa interpretazione che essi propongono in ordine ai fatti di causa. Si tratta quindi di censura che investe le valutazioni di fatto compiute dal giudice a quo e che, pertanto, è inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004