Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2005, n. 37145
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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Massime1

La disposizione dell'art. 109 del testo unico di pubblica sicurezza è un reato contravvenzionale, in quanto l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, è sanzionata penalmente dal disposto della disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del TULPS , avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995.

Commentario1

  • 1Albergatore deve comunicare identità clienti all'autorità (Cass. 7128/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2022

    Costituisce (ancora) reato la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Corte di Cassazione sez. III penale ud. 19 gennaio 2022 (dep. 1° marzo 2022), n. 7128 Ramacci Presidente – Gai relatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex artt. 129 e 459 c.p.p., nei confronti di F.N.imputata, come da richiesta di emissione del decreto penale di condanna, del reato di cui all'art. 109 TULPS, per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2005, n. 37145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37145
Data del deposito : 7 luglio 2005

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