Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
La disposizione dell'art. 109 del testo unico di pubblica sicurezza è un reato contravvenzionale, in quanto l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, è sanzionata penalmente dal disposto della disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del TULPS , avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995.
Commentario • 1
- 1. Albergatore deve comunicare identità clienti all'autorità (Cass. 7128/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2022
Costituisce (ancora) reato la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Corte di Cassazione sez. III penale ud. 19 gennaio 2022 (dep. 1° marzo 2022), n. 7128 Ramacci Presidente – Gai relatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex artt. 129 e 459 c.p.p., nei confronti di F.N.imputata, come da richiesta di emissione del decreto penale di condanna, del reato di cui all'art. 109 TULPS, per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2005, n. 37145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37145 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 07/07/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 887
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 47547/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO;
nei confronti di:
AT AN, nato ad [...] il 5 luglio del 1968;
avverso la sentenza del G.U.P.presso il tribunale di Arezzo del 21 settembre del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha con concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata;
Osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 settembre del 2004, il G.U.P. presso il tribunale di Arezzo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AT AN, in ordine al reato di cui all'art. 109 T.U.S.P. n. 773 del 1931, per avere, nella qualità di legale rappresentante dell'Assocazione San Pier Piccolo, con sede legale in Arezzo,che gestiva l'omonima foresteria, omesso di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, le generalità delle persone alloggiate, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Fatto commesso il 2 ed il 3 marzo del 2004.
Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo per violazione di legge. Assume che la condotta oggetto dell'imputazione, già depenalizzata con la legge n. 203 del 1995, era stata nuovamente prevista come reato dall'art. 8 della legge 29 marzo del 2001 n. 135.
Il ricorso è fondato. La legge n. 203 del 1995, convertendo con modificazioni il decreto legge n 97 del 29 marzo 1995, con l'articolo 7 dell'allegato unico, aveva modificato l'articolo 109 del T.U.S.P. disponendo tra l'altro che la violazione della norma era punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un milione a lire seimilioni. Successivamente l'intera norma è stata modificata con l'articolo 8 della legge n. 135 del 2001, senza indicare più la sanzione. Di conseguenza trova nuovamente applicazione l'articolo 17 del testo unico n. 773 del 1931 in base al quale la violazione delle disposizioni del testo unico citato, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad e. 206,00.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo, il quale dovrà applicare il principio sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'artt. 611 c.p.p. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Arezzo. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005