Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta per violazione dell'art. 127, commi primo e quinto, richiamato dall'art. 409 comma sesto cod. proc. pen., in quanto equiparabile ad una situazione di omessa citazione dell'interessata, l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. a seguito di opposizione senza che alla parte offesa, regolarmente citata e presente nella cancelleria del giudice, sia stata data la concreta possibilità di partecipare all'udienza per un disguido imputabile esclusivamente all'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la circostanza relativa all'omessa chiamata della parte offesa regolarmente presente in cancelleria per la partecipazione all'udienza, come attestato nello stesso verbale, concretizzi una situazione equiparabile all'ipotesi di omessa citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2006, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 17/01/2006
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 64
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 33107/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 maggio 2004;
nei confronti di:
AS FO EA, nato a [...] il [...];
NE IO, nato ad [...] il [...] - deceduto;
CO LE, nato ad [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
lette le requisitorie del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Rilevato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 maggio 2004, adottata all'esito di udienza camerale, è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di AS FO EA, NE IO e CO LE, sottoposti ad indagini in ordine a denunciati delitti di truffa e riciclaggio di denaro, provento di fatti illeciti. La parte offesa, LI MA, ha proposto ricorso contro il provvedimento, per eccepire la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 409 c.p.p., comma 6, e art. 127 c.p.p., comma 5, deducendo di non essere stata posta in grado di partecipare all'udienza in Camera di consiglio, perché, pur essendo presente in Cancelleria, con il suo difensore, nel giorno indicato, non era stata chiamata, come si rilevava anche da apposita attestazione nel verbale dell'udienza stessa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve ritenersi, infatti, che, una volta fissata dal Giudice l'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p., la persona offesa, oppostasi alla richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento, acquisisca il diritto a partecipare al contraddittorio, di cui è stata disposta l'instaurazione.
Ne consegue che, ove la parte personalmente ed il suo difensore si siano presentati nell'ufficio giudiziario nel giorno e nell'ora dell'udienza e non siano comparsi concretamente a causa di un mero disguido dell'ufficio, a loro non imputabile, la fattispecie sia assimilabile all'ipotesi di omessa citazione (cfr. Cass. 2.4.1996, Riv. 205440).
Il Giudice, in tal caso, non può legittimamente provvedere, ponendo in dubbio l'ammissibilità di un atto di opposizione, già valutato idoneo ad imporre l'intervento delle parti in camera di consiglio ed a costituire presupposto di una concreta attuazione del contraddittorio.
Va, pertanto, pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, a norma degli artt. 409 c.p.p., comma 6, e art. 127 c.p.p., comma 5, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Ordinario di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006