Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di indennizzabilità degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti pubblici sottoposti a procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 non trova applicazione nei confronti del sindaco di un Comune, il quale non riveste la qualità di dipendente, bensì di amministratore in situazione di immedesimazione organica con l'ente. Va pertanto esclusa la sussistenza del delitto previsto dall'art. 323 c.p. - disposizione da integrare necessariamente con il riferimento ad altra norma legislativa (o di regolamento in senso stretto), la cui violazione è presupposto necessario per la verifica dell'abuso - in caso di diniego, da parte dei componenti di una giunta comunale, di rifondere al Sindaco cessato dalla carica le spese sostenute per la difesa in un procedimento penale, definito con esito liberatorio, riguardante fatti commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 40145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40145 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/10/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1149
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 27220/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
P.G. presso la Corte d'appello di Torino e dal difensore, avv. Gian Paolo Zancan, della parte civile OT LI 28.4.1953, nel procedimento a carico di:
AC SC, nato a [...] il [...];
AR FU, nato a [...] l'[...];
De PE TT, nato a [...] il [...];
LI ZO, nato a [...] l'[...];
AG RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3.5.2001 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Metello Scaparone, degli imputati resistenti, AC, AR, De PE, LI e AG, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 3.5.2001 confermava la sentenza 26.4.2000 del Tribunale di Saluzzo di assoluzione perché il fatto non sussiste di AC SC, AR FU, De PE TT, LI ZO e AG RO dal reato di cui all'art. 323 c.p. L'imputazione ha per oggetto il diniego da parte dei componenti la giunta del Comune di Bagnolo Piemonte - con delibera 11.4.1997 assunta all'unanimità - di rifondere all'ex Sindaco OT LI le spese sostenute per la difesa in un procedimento penale che lo vedeva imputato del reato di cui all'art. 319 c.p. per avere rilasciato a terzi l'autorizzazione all'apertura di un ristorante, ricevendo per sè illegittimamente la somma di lire 3.000.000.
Ritiene la sentenza impugnata, conformemente a quanto deciso dal primo giudice, la legittimità della delibera comunale, in quanto l'art. 67 d.p.r. 268/87 pone a carico dell'ente pubblico ogni onere difensivo in favore dei dipendenti pubblici "per fatti o atti direttamente connessi nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio", salvo il caso di conflitto di interessi o di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Nel caso in questione non si trattava di "dipendente" comunale, tale non potendosi considerare il Sindaco, e l'eventuale interpretazione analogica della norma anche a favore degli amministratori non poteva integrare la "violazione di legge" richiesta dall'art. 323 c.p. Al proposito richiamava la sentenza 197/2000 della Corte costituzionale relativa all'art. 39 della legge 145/80 della Regione CI.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Torino per violazione di legge, assumendo che l'art. 323 c.p. non è "norma penale in bianco" e che l'interpretazione analogica dell'art. 67 d.p.r. 268/87 non ha alcuna incidenza sull'interpretazione dell'art. 323 c.p. Ricorre altresì la difesa della parte civile OT LI con analoghe argomentazioni.
La difesa degli imputati resistenti, con memoria tempestivamente depositata, contrasta la tesi dei ricorrenti, assumendo che nessuna norma impone ai Comuni di rifondere agli amministratori elettivi le spese legali sostenute nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e che l'art.323 c.p. non è norma "autosufficiente" ma richiede una integrazione da parte di altre norme, penali o extrapenali.
In sede di discussione la stessa difesa introduceva un tema nuovo, sulla scorta di una decisione di questa Suprema Corte (sez. 1^ civ., 23.4.2002, n. 5914. Farinate./Com. Molfetta) in cui si afferma che i decreti presidenziali (tra cui il n. 268/87 che qui interessa) i quali prevedono, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione a carico dell'ente le spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti, si limitano ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali concordato con appositi accordi collettivi dal Governo e dalle rappresentanze sindacali, rendendolo esecutivo per tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, non essendo stati adottati nell'esercizio della funzione legislativa delegata, sono privi di forza di legge, ma hanno natura regolamentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 323 c.p., a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, è norma che deve necessariamente essere integrata con il riferimento ad altra norma legislativa (o di regolamento in senso stretto), la cui violazione è presupposto necessario per la verifica dell'abuso - da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, finalizzato a procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Sul punto non possono sussistere dubbi, sia alla luce della stessa lettera della norma, sia sulla base della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte.
2. Nel caso l'integrazione normativa è costituita dal d.p.r. 268/87, il cui tenore letterale non può prestarsi ad equivoci, posto che il riferimento normativo è relativo ai "dipendenti", ai quali in nessun caso sono assimilabili gli "amministratori", salve forzature interpretative inammissibili (tanto in via di interpretazione estensiva, quanto in via di interpretazione analogica) dato il contesto penale di cui si tratta.
3. Questo rilievo trova pieno riscontro nella decisione, menzionata dalla sentenza impugnata, della Corte costituzionale 197/2000 che, se pur riferita alla legislazione a statuto speciale della Regione CI (del tutto equivalente a quella del d.p.r. 268/87), ha indubbiamente valore di carattere generale. In tale decisione si scandisce a chiare lettere la distinzione fra dipendente e amministratore, dove il primo conferisce all'ente di appartenenza "le proprie energie lavorative", il secondo si trova in una situazione di "immedesimazione organica con l'ente" basata su un rapporto che "comunque non è di lavoro subordinato". Dal che la decisione desume che "residua pur sempre un elemento differenziale (fra le due figure di dipendente e amministratore) sul quale è ben possibile al legislatore, senza superare i limiti della sua discrezionalità, costruire una disciplina diversificata in materia di indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, per il caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità".
4. Tanto è sufficiente per dichiarare infondati i ricorsi del P.G. e della parte civile.
Per contro il tema nuovo introdotto nel corso della discussione davanti a questa Corte dalla difesa degli imputati resistenti il cui rilievo appare di estremo interesse "culturale" - non può trovare ingresso, sia per la sua tardività (costituendo un motivo del tutto nuovo, come tale inammissibile), sia per la priorità logica della considerazione che il preteso riferimento normativo, eventualmente integratore della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., non è idoneo a questo fine per essere relativo a una situazione (quella del dipendente dell'ente pubblico) del tutto estranea alla posizione dell'amministratore.
5. In questo quadro i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002