Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 40145
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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In tema di indennizzabilità degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti pubblici sottoposti a procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 non trova applicazione nei confronti del sindaco di un Comune, il quale non riveste la qualità di dipendente, bensì di amministratore in situazione di immedesimazione organica con l'ente. Va pertanto esclusa la sussistenza del delitto previsto dall'art. 323 c.p. - disposizione da integrare necessariamente con il riferimento ad altra norma legislativa (o di regolamento in senso stretto), la cui violazione è presupposto necessario per la verifica dell'abuso - in caso di diniego, da parte dei componenti di una giunta comunale, di rifondere al Sindaco cessato dalla carica le spese sostenute per la difesa in un procedimento penale, definito con esito liberatorio, riguardante fatti commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2002, n. 40145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40145
    Data del deposito : 8 ottobre 2002

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