Sentenza 8 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I 5 / Z 00 74802 4 . 049 8 4 /02 / A N A 6 R I 2 T . R S B I R . A . P G L . T E L D REPUBBLICA R U A L B . E I A B D R D A I IN NOME DEL T S T A E N I 1 T E 3 S R 1 N I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E . Oggetto A S T N E A TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA M AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1775/01 Dott. Mario CICALA Presidente Rel. Consigliere - Dott. Antonio MERONE Consigliere - 11303 Cron. Dott. Nino FICO Consigliere - Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - Ud. 25/01/02 Dott. Stefano BENINI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 12,tempo re, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OFFICINA MECCANICA DI BELLUCCI & MARTIN;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 380/99 della ANC ilregionale di PERUGIA, depositata tributaria 2002 26/11/99; 307 udita la relazione della causa svolta nella camera di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MERONE;
dal Sig. Sel per diritti €0.77 ai sensi della legge 89/01; 12.04.02 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO per diritti €017 11.12.04.02 L'Officina Meccanica di Bellocci e Martini, IL CANCELLIERE s.n.c., con sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospen- sione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, conver- tito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava alla società la cartella di pagamento per la maggior somma. La contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi а questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione 2 degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR 3 in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spesa, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Me Cich (dr. Foto io Merone) (dr. Mario Cicala) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 -8 APR. 2002 NO TA IL CANCELLIERE C1 Oggi NO TA