Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo di quella parte di materiale esplodente che, sia pure unita ad altra parte illecitamente detenuta, sia in libera vendita e non pericolosa, anche se essa possa comportare - sommata a quella detenuta illecitamente e legittimamente sequestrata - un aumentato pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2010, n. 29387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29387 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 1418
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3594/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
1) LO RE CE, N. IL 27/02/1943 C/;
avverso l'ordinanza n. 6/2010 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 20/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 20/1/10 il Tribunale di Messina in sede di riesame, in parziale accoglimento della richiesta di Lo ST ES, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale il 29/12/09 nei confronti del predetto Lo ST con esclusivo riferimento al materiale indicato ai punti da 52 a 64 del verbale di sequestro del 22/12/09, disponendone la restituzione. Il Tribunale rilevava infatti che oltre al materiale pirico rientrante nella 4^ e 5^ categoria per la cui detenzione era necessaria la licenza di vendita e un certificato di prevenzione incendi che il Lo ST non aveva per il locale in cui fu rinvenuto, ve ne era anche del tipo in libera vendita e non pericoloso.
Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge (art. 678 c.p. e art. 321 c.p.p.): il fumus del reato era l'avere detenuto materiale esplodente (200 kg) in eccedenza rispetto alla quantità autorizzata e senza le prescritte cautele (in un locale a ciò non idoneo), di talché il quantitativo in libera vendita concorreva con la sua sola presenza ad aumentare il pericolo di esplosione e di danno. Il suo dissequestro poteva inoltre agevolare la reiterazione del reato.
All'udienza camerale fissata per la discussione, assente la controparte, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto. Il reato contestato (art. 678 c.p.), seppur inserito tra le contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica e segnatamente la prevenzione degli infortuni nella custodia di materie esplodenti, ha come suo elemento materiale (per la parte che qui interessa) la detenzione, senza la licenza o le prescritte cautele, delle dette materie. Ne deriva, nella specie, che la parte di esse lecitamente detenuta, anche se naturalisticamente comportava - sommata alla rimanente - un aumentato pericolo, è estranea al reato, che si configura solo per la parte illecitamente detenuta. Per un verso, dunque, la parte dissequestrata non è pertinente al reato, per altro verso (sequestrata la parte illecitamente detenuta) il pericolo di recidiva è solo astratto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010