Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
O LL 74 O B .3 E N ) IN NOME L04702/01 E , E N 1 IO C 9 1-11-19 A Z I P A R ST D I 2 E G , E IC L R REPUBBLICA T D 39 A IU D E E G T 6 N 4 E SE . T.N T E T R (IS A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONDOMINIO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 19862/98 Dott. Antonio VELLA - Consigliere- Cron. 10119 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere- Ud. 08/01/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DI LI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SANDRO ARENA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UR SE NO AMM. GENERALE P.T. del complesso "MESSINA DEN", elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEGLI STROZZI 35, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato MARIAANGELO FRANCESCO MACRI, difeso CONCETTA ARMENI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente -1- 7 avverso la sentenza n. 275/98 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 17/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Maria Concetta ARMENI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 30 gennaio 1998 PP Di IO proponeva opposizione avverso il decreto in data 27 novembre 1997 con il quale il Giudice di pace di Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del supercondominio "Messina Due", di cui faceva parte, della somma di lire 672.000. A fondamento della opposizione veniva dedotta la inesistenza del supercondominio (perché mai formalmente costituito) e la nullità delle delibere di approvazione delle spese, in quanto alle relative assemblee erano stati invitati i rappresentanti dei singoli edifici e non i comproprietari. Con sentenza in data 17 aprile 1998 il Giudice di pace di Messina rigettava l'opposizione, rilevando che dalle prove acquisite risultava l'esistenza del condominio e che le delibere in base alle quali il supercondominio pretendeva il versamento delle quote condominiali erano state assunte erano conformi al regolamento approvato anche dal Di IO nel suo atto di acquisto e costantemente applicato. PP Di IO ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi. Resiste con controricorso il supercondominio 3 Messina Due. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce, innanzitutto, che dagli atti di causa, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace di Messina, non risultava provato che egli aveva, con il suo atto d'acquisto, accettato il regolamento di supercondominio e la caratura millesimale che in base ad esso gli era stata attribuita. Il ricorrente ribadisce, poi, che, comunque, le delibere erano nulle, in quanto ad esse avevano partecipato non i singoli comproprietari, ma i rappresentanti dei singoli condominii. Entrambe le doglianza sono infondate. Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che nella specie il giudice di pace doveva decidere secondo equità. Ciò, premesso, per quanto riguarda la prima censura il ricorrente non chiarisce perché sarebbe contraria all'equità una sentenza la quale ha ritenuto, sulla base di una non contestata partecipazione al supercondominio, che il relativericorrente deve contribuire alle spese alla gestione dello stesso. L'unico errore imputabile al Giudice di pace riguarderebbe l'affermazione che l'attuale ricorrente, con il suo atto di acquisto, aveva accettato il regolamento di supercondominio e la caratura millesimale che in base ad esso gli era stata attribuita. Si tratta comunque di un errore irrilevante, dal momento che comunque esisteva il supercondominio cui i contributi pretesi si riferiscono, che il regolamento, anche se non specificamente approvato, ha trovato costante applicazione per il passato (per cui può ritenersi tacitamente accettato) e che - il ricorrente non contesta la esattezza della caratura millesimale che gli è stata attribuita. Per quanto riguarda la seconda censura (premesso che evidentemente il ricorrente si duole della mancata dichiarazione incidentale della nullità delle delibere di approvazione delle spese, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il Giudice di rigettandola su una pace avrebbe deciso - questione che, in quanto esorbitante dalla sua competenza per materia e per valore, non poteva decidere secondo equità, il che avrebbe comportato la necessità di impugnare la sentenza dallo stesso emessa con appello e non con ricorso per 5 cassazione), va rilevato che il ricorrente non deduce perché sarebbe contrario ad equità il ritenere valide le assemblee di supercondominio alle quali partecipino gli amministratori dei singoli lotti e non i comproprietari. Con il secondo motivo del ricorso PP Di IO deduce testualmente: Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., anche il relazione all'art. 2233 C. C., all'art. 24 1. 13/06/42, n. 794, nonchè al D.M. Grazia e Giustizia n. 585 del 05/10/94 e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense 12/96/93 e 29/09/94. Con il secondo motivo di gravame, si censura la decisoria relativa alle spese legalistatuizione poste a carico del ricorrente in misura eccessiva ed esorbitante rispetto alle vigenti tariffe professionali. Ed infatti, posto che il valore della causa si determina dalla somma ingiunta pari a £ 672.000, non è chi non veda, come la condanna del ricorrente nella misura indicata in sentenza sia totalmente illegittima. Per adempiere all'onere di specificazione degli errori commessi dal Giudice in sede di 6 liquidazione, basta evidenziare come le spese vive non imponibili liquidate nella misura unitaria di £ esorbitanti, poiché 200.000 siano del tutto pedissequamente una nota spese e rispecchianti compensi (ex adverso depositata) contenente voci non dovute e comunque commisurate a quelle previste per le cause di importo superiore ad un milione ed in materia ove opera l'esenzione totale di bolli e diritti. Quanto agli onorari ed alle competenze procuratorie liquidate in £ 1.300.000 (in totale) basta osservare che l'onorario massimo contemplato per le cause di valore inferiore ad un milione previsto per "per l'intero giudizio" ammonta a £ 300.000 (il minimo a £ 150.000) e che i diritti procuratori attribuiti evidentemente in base alla nota spese e compensi sono tutti illegittimi posto che sono state considerate le voci corrispondenti allo scaglione di valore superiore ad un milione e che nemmeno sommando tutte le voci riconosciute si giunge alla somma liquidata. "In limite litis" non ci si può esimere dal sottolineare l'inverosimiglianza ed inopportunità delle espressioni decisorie relative alla mancata liquidazione dei "danni previsti dall'art. 96 7 c.p.c. per mancanza della relativa istanza della parte avversaria”, nonché il sigillo d'equità impresso ad una sentenza nella quale, per un valore in lite di £ 672.000, sono state liquidate spese per £ 1.500.000 a carico di parte soccombente. Il motivo non può trovare accoglimento. Se, infatti, il ricorrente ha inteso impugnare la statuizione sulle spese con riferimento ad una presunta violazione della tariffa professionale, la doglianza è inammissibile (cfr., in tal senso, sent. 14 novembre 2000 n. 14745). Se, invece, il ricorrente, come sembra dedursi dall'ultima parte del motivo, ha inteso (anche) dolersi della pronuncia secondo equità in ordine alle spese, non ha spiegato perché dovrebbe essere contraria ad equità la liquidazione di tali spese per il solo fatto che supera il valore della controversia. In definitiva, in ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di 8 lire961.600 di cui lire 800.000 per onorari. Roma, 8 gennaio 2001 Pale Jeb Dudent Арабель IL CANCELLERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 O L L 4 7 O .3 B Francesco Catania E ) N E , E 1 N C 9 IO A 9 1 Z P - A I 1 R 1 D - T 1 IS E 2 G . IC E L R D 9 A IU 3 D E G E 6 T E 4 N . E .N T S T T E R (IS A 9