Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
In tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 cod. pen. può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina impropria consumata e non tentata in relazione alla condotta dell'imputata, che, dopo aver conseguito, anche se per breve tempo, il possesso della refurtiva, la abbandonava sulla via della fuga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2015, n. 22098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22098 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 19/05/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1076
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 3813/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
GAVEZZOLI AMABILE N. IL 13/10/1974;
inoltre:
GAVEZZOLI AMABILE N. IL 13/10/1974;
avverso la sentenza n. 1996/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 31/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per annullamento con rinvio per il ricorso del PG e rigetto del ricorso dell'imputato.
Udito per l'imputato l'Avv. Bordone Alberto che insiste per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 31 ottobre 2014, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 marzo 2008 dal Tribunale della medesima città nei confronti di GAVEZZOLI Amabile, ritenuta responsabile dei delitti di rapina impropria, resistenza e danneggiamento aggravato, con la recidiva specifica infraquinquennale, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di danneggiamento, riducendo la pena inflitta ad anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed Euro 334 di multa. In particolare, i giudici dell'appello hanno rilevato che per il delitto di danneggiamento, con la aggravante della recidiva aggravata di cui all'art. 99, comma 3, è applicabile la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con la conseguenza che, a norma dell'art. 157 cod. pen., comma 1 il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei: termine interamente decorso dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dalla condanna in primo grado pronunciata il 27 marzo 2008.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale ed il difensore della imputata. Il Procuratore generale deduce la erroneità del computo del termine di prescrizione. Ad avviso del ricorrente, infatti, dovrebbe comunque farsi riferimento al limite minimo dei sei anni, sul quale poi applicare l'aumento di un terzo a causa della recidiva - in considerazione del limite al concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 63 c.p., comma 4, essendo il danneggiamento a sua volta aggravato - e così individuando in otto anni il termine ordinario di prescrizione. I giudici dell'appello avrebbero dunque errato nel mantenere l'aumento all'interno e al di sotto dei plafond minimo dei sei anni.
Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputata si rinnovano le censure, già dedotte in appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, relative alla insussistenza di una condotta riconducibile al concetto di "violenza", tenuto conto delle modalità dei fatti e della condotta serbata dall'imputata, e si lamenta che la rapina impropria sia stata ritenuta nella forma consumata anziché in quella solo tentata, posto che l'imputata non avrebbe mai conseguito un possesso autonomo sulla cosa sottratta.
I ricorsi sono entrambi palesemente destituiti di fondamento giuridico. Quanto al ricorso del Procuratore generale, infatti, deve reputarsi di tutta evidenza che il limite dei sei anni previsto come termine ordinario "minimo" per stabilire la prescrizione del reato, fa riferimento alle ipotesi in cui la pena edittalmente prevista per il reato - inteso questo in tutte le sue "forme" e, dunque, anche tenendo conto delle aggravanti computabili a norma dell'art. 157 c.p., comma 2, fra le quali ben può essere annoverata anche la recidiva - non raggiunga quel "limite" edittale e, dunque, debba ad esso essere ragguagliato, proprio come termine "minimo" ordinario stabilito dalla legge. L'avverbio "comunque," che specifica lessicalmente il tempo necessario per prescrivere come termine "non inferiore a ...", non individua affatto - come erroneamente presuppone il ricorrente Procuratore generale - un limite di "pena base" sulla quale computare le eventuali aggravanti ad effetto speciale, ma si limita del tutto ragionevolmente a stabilire, per ogni delitto, uno spazio temporale "congruo" ai fini dell'intervento della causa estintiva, proprio e soltanto per le ipotesi in cui la commisurazione della pena (determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 cod. pen., comma 2) non raggiunga quella soglia minimale.
Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'imputata, a proposito delle censure relative al mancato uso di violenza - puntualmente disattese dai giudici a quibus con motivazione ampia e coerente, oltre che giuridicamente corretta - basterà ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, si ritiene integri l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013 - dep. 02/01/2014, E, Rv. 257915). Quanto, invece, alla prospettata diversa qualificazione del fatto da rapina impropria consumata in ipotesi di tentativo, va rilevato che la questione, oltre che non essere stata dedotta espressamente in appello, si rivela palesemente infondata, dal momento che il possesso autonomo del bene sottratto è stato sicuramente conseguito, anche se per breve periodo, considerato che l'abbandono della refurtiva sulla via di fuga non può far degradare a semplice tentativo la condotta di impossessamento già realizzatasi. In tema di furto, infatti, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato. (Sez. 4, n. 31461 del 03/07/2002 - dep. 20/09/2002, Carbone, Rv. 222270).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e dell'imputata. Condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015