Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'indennizzo spettante, in ipotesi di morte dell'avente diritto, "iure proprio" e non "iure hereditario" ai prossimi congiunti elencati nell'art. 644, comma primo, cod. proc. pen., deve essere commisurato nel suo complesso al pregiudizio sofferto dalla persona defunta, mentre l'ammontare così determinato deve essere ripartito equitativamente dal giudice in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2013, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/12/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1777
Dott. GRASSO GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 24970/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TISTI DOMENICA N. IL 20/06/1973;
AN EP N. IL 12/09/1991;
avverso l'ordinanza n. 93/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 09/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EP GRASSO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi il quale ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Tisti Domenica, anche nella qualità di esercente la potestà (oggi della responsabilità genitoriale, ai sensi del recentemente novellato art. 316 cod. civ.), nei confronti del figlio minore TA AR, e TA GI, qualificatisi eredi del defunto TA OS NO, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari, depositata il 20/4/2012, con la quale, accolta per quanto di ragione la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Tisti Domenica, in proprio e nella qualità di congiunta di TA OS NO, liquidò in suo favore la somma di complessive Euro 12,000, rigettando, al contempo, le domande avanzate da costei nella qualità e di TA GI.
2. I ricorrenti con il principale, articolato primo motivo deducono violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato che gli eredi di persona sottoposta ingiustamente a custodia cautelare sono legittimati ad agire esclusivamente iure proprio e non iure ereditario, "facendo valere in concreto un'autonoma pretesa indennitaria che avrebbe "riguardo alle conseguenze dannose cagionate dall'ingiusta detenzione alle proprie sfere giuridico-patrimoniali"". Nel caso in esame, a differenza del precedente giudiziario evocata dal provvedimento gravato, la domanda di riparazione era stata presentata, a suo tempo, dall'interessato, marito e padre dei ricorrenti, il quale era venuto a mancare in pendenza del predetto procedimento. Di conseguenza non avrebbe potuto escludersi il diritto alla riparazione iure ereditario, avendo la decisione, in materia, valenza accertativa di un diritto già maturato in capo al soggetto che era stato afflitto dalla detenzione ingiusta.
2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'illogicità della motivazione nella parte in cui il provvedimento esclude che il figlio AR, all'epoca della scarcerazione del padre ancora neonato, avesse potuto subire pregiudizio e rigetta la domanda del primogenito GI, all'epoca di nove anni, perché aveva omesso di provare le conseguenze pregiudizievoli subite, ignorandosi financo se lo stesso in precedenza vivesse col padre e ulteriormente valorizzandosi la circostanza che quest'ultimo era reduce da altra lunga detenzione.
L'illogicità, secondo i ricorrenti, appare manifesta: si richiede la prova del grave ed evidente danno derivante, per un infante, dalla privazione della figura paterna e quella della convivenza del germano di nove anni con i genitori. Inoltre si attribuisce effetto eliminatorio del danno alla circostanza che i figli minori si fossero ormai abituati, nella sostanza, alle detenzioni del padre.
2.2. Con il terzo ed ultimo motivo viene censurata la criptica motivazione con la quale si sono reputati sussistere giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. Conviene prendere le mosse per un più completo vaglio argomentativo dalla recente sentenza n. 76/2013 del 22/11/2012, Rv. 254377, di questa Sezione, la quale ha condivisamente chiarito (riprendendo il precedente conforme arresto costituito dalla sentenza n. 20916 del 19/4/2005, Rv. 231655; n. 19322 del 16/2/2005, Rv. 231552) quanto appresso: "Il disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3 dispone che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto) "in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario". La norma sulla riparazione dell'errore giudiziario che disciplina il caso della premorienza del titolare del diritto è costituita dall'art. 644 c.p.p., comma 1, secondo cui "se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti...."; e il secondo comma precisa che a queste persone non può essere liquidata una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto. La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedimentali è stata rifiutata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 14 dicembre 1994, Libranti e questa soluzione è stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilità di queste norme con l'istituto per la riparazione dell'ingiusta detenzione risolvendolo positivamente "dato che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, una pretesa riparatola dei congiunti". Ma, ciò che più interessa, la norma è idonea a risolvere il problema proposto indipendentemente dall'inquadramento teorico che si voglia dare all'istituto della riparazione, e alla natura ad esso riconosciuta, sotto il profilo della personalità del diritto maturato.
Secondo la comune accezione, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale;
e ciò in applicazione dell'art. 24 Cost., comma 4, oltre che dell'art. 5, comma 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso:
l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'ingiustizia. Così ricostruito l'istituto, ne consegue che la natura indennitaria dell'istituto non ne escluderebbe, in via teorica, la trasmissibilità per via ereditaria, in ogni caso, benché l'art. 644, comma 3 in esame attribuisca agli eredi un diritto spettante iure proprio e non iure hereditario (secondo la tesi sostenuta dalle sezioni unite nella ricordata sentenza) il loro diritto è commisurato a quello della persona defunta e ingiustamente detenuta come espressamente ivi previsto (v. supra). Insomma, come si legge nella sentenza di questa Corte citata dall'ordinanza impugnata (Cass. pen. Sez. 4A, n. 20916 del 19.4.2005 Rv. 231655), che si condivide pienamente, "La norma attribuisce alle persone in questione, indipendentemente dalla soluzione dei problemi teorici indicati, il diritto alla riparazione spettante al congiunto defunto di cui quindi (il legislatore, non l'interprete) ha escluso la natura strettamente personale cui conseguirebbe l'intrasmissibilità secondo la non condivisibile opinione dei giudici di merito". Conclusivamente, avendo la riparazione per l'ingiusta detenzione natura di indennizzo conseguente all'atto lecito dannoso e pur attribuendo, pertanto, l'art. 644 cod. proc. pen., agli eredi un diritto "iure proprio" (come da Cass. pen. Sez. Un. del 14 dicembre 1994), esso è comunque commisurato a quello della persona defunta, con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto (Cass. pen. Sez. 4A, n. 20916 del 19.4.2005 Rv. 231655; Sez. 4, n. 19322 del 16.2.2005, Rv. 231552)".
3.2. In definitiva, senza che appaia ineluttabile escludere la trasmissibilità ereditaria, quel che risulta certo è che ai congiunti elencati nell'art. 644 cod. proc. pen. è assegnato un diritto proprio all'indennizzo. Diritto che resta, ovviamente, commisurato, nel suo complesso, a quello della persona defunta e il cui ammontare dovrà essere ripartito equitativamente dal giudice "in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona" (art. 644 c.p.p., comma 2). "Insomma la norma attribuisce alle persone in questione indipendentemente dalla soluzione dei problemi teorici indicati, il diritto alla riparazione spettante al congiunto defunto di cui quindi (il legislatore non l'interprete) ha escluso la natura strettamente personale cui conseguirebbe l'intrasmissibilità secondo la non condivisibile opinione dei giudici di merito" (Cass., 4, n. 19322 del 16/2/2005). Così come è non isolatamente previsto in altri rami dell'Ordinamento (per il T.F.R., la reversibilità pensionistica, ecc.) "la disposizione non richiede che le persone anzidette siano eredi del deceduto" (Cass., Sez. 4, n. 22502 del 4/5/2007), venendo in rilievo lo status di congiunto. In definitiva la disposizione individua nell'intimo legame familiare, senza che rilevi la veste di erede, la condizione per poter rivendicare, pro quota, il diritto spettante al defunto, che "ha natura patrimoniale (si tratta, invero, di un credito indennitario derivante da atto dannoso lecito), sorge con il verificarsi dell'ingiusta detenzione tipizzata dalla norma e l'intervento del giudice ne riconosce l'esistenza e ne determina la liquidità" (Cass. n. 22502, cit.). Di conseguenza, l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale deve individuarsi nell'avere inteso ricollegare il diritto all'indennizzo dei congiunti, facenti parte dell'elenco di cui detto, alla prova di un pregiudizio proprio e non già al pregiudizio patito dal defunto. Fermo restando che l'entità dell'effetto ripercussivo personale assume rilievo al fine di determinare le singole quote di spettanza.
4. In ragione di quanto svolto, annullato il provvedimento impugnato e rinviati gli atti al giudice del merito, perché nuovamente statuendo, tenga conto del principio di diritto sopra affermato e in ragione del nuovo epilogo regoli le spese fra le parti, gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014