Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2012, n. 76
CASS
Sentenza 22 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non sussiste, nel caso di morte dell'avente diritto, l'onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma primo, cod. proc. pen., di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell'ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all'indennità dovuta a quest'ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del "de cuius" - pur essendo legittimati in proprio e non "iure hereditario" a presentare la relativa istanza - possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2012, n. 76
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 76
    Data del deposito : 22 novembre 2012

    Testo completo