Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, i prossimi congiunti della persona ingiustamente privata della libertà e deceduta nelle more del giudizio di riparazione possono far valere il diritto sorto a favore del defunto in forza dell'esplicito rinvio dell'art. 315 comma terzo cod. proc. pen. alla disposizione di cui all'art. 644 comma secondo in materia di riparazione dell'errore giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2005, n. 19322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19322 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/02/2005
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 373
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 34950/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANIACI PROVVIDENZA N. IL 02/01/1959;
2) D'NA AM N. IL 13/05/1988;
3) D'NA FA N. IL 13/05/1978;
4) D'NA IC N. IL 01/04/1981;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 01/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO PE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
MANIACI PROVVIDENZA, D'NA AM, D'NA FA e D'NA IC, quali eredi di D'NA PE, hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza 11 luglio 2003 della Corte d'Appello di Palermo che ha rigettato la domanda proposta dal loro congiunto (deceduto nelle more del giudizio) diretta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 18 marzo 1997 al 26 febbraio 2000, per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso;
reato dal quale D'NA PE era stato assolto con sentenza divenuta definitiva.
L'ordinanza impugnata ha rilevato che, essendo l'istante deceduto nelle more del procedimento ed essendo, gli eredi intervenuti in giudizio, titolari di un diritto iure proprio e non iure successionis avrebbero dovuto richiedere la riparazione per i danni personalmente subiti, e fornirne la prova, mentre non era ammissibile la richiesta riferita al diritto del loro congiunto trattandosi di diritto di natura strettamente personale non trasmissibile per via ereditaria. I ricorrenti, a fondamento dell'impugnazione proposta, deducono la violazione degli artt. 314, 315 e 646 c.p.p. rilevando che il provvedimento impugnato ha fatto riferimento a principi enunciati dalla Corte di cassazione per casi diversi senza tener conto della circostanza che l'istante era deceduto dopo aver proposto il giudizio per ottenere la riparazione per cui questo diritto era entrato, al momento della morte, nel patrimonio degli eredi. La Corte avrebbe poi escluso che i ricorrenti avessero fornito la prova dei danni personalmente subiti pur essendo incontestato che la detenzione, subita per quasi tre anni, aveva privato il nucleo familiare di ogni fonte di reddito oltre a provocare gravi pregiudizi di natura psicologica, morale e di immagine ai congiunti del detenuto. Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto anche se i principi di diritto enunciati nel ricorso non sono del tutto condivisibili.
Il punto di partenza, per risolvere il quesito proposto nel ricorso (se i prossimi congiunti della persona ingiustamente detenuta possano far valere in giudizio il diritto alla riparazione sorto a favore del defunto), è costituito dal disposto dell'art. 315 comma 3^ c.p.p. che dispone che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto come avviene nel caso in esame) "in quanto compatibili, le norme sulla riparazione f dell'errore giudiziario". La norma sulla riparazione dell'errore giudiziario che disciplina il caso della premorienza del titolare del diritto è costituita dall'art. 644 comma 1 c.p.p. secondo cui "se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti..."; e il secondo comma precisa che a queste persone non può essere liquidata una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto. La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedimentali è stata rifiutata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 14 dicembre 1994, NT (per est. in Cass. pen., 1995, 2475) e questa soluzione è stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità.
La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilità di queste norme con l'istituto per la riparazione dell'ingiusta detenzione risolvendolo positivamente "dato che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti".
Ma, ciò che più interessa, la norma è idonea a risolvere il problema proposto indipendentemente dall'inquadramento teorico che si voglia dare all'istituto della riparazione, e alla natura ad esso riconosciuta, sotto il profilo della personalità del diritto maturato.
Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale;
e ciò in applicazione dell'art. 24 comma 4 della Costituzione oltre che dell'art. 5 comma 5 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all'ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell'atto lecito dannoso:
l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'ingiustizia.
Così ricostruito l'istituto appare conseguente l'osservazione che la natura indennitaria dell'istituto non ne escluderebbe, in via teorica, la trasmissibilità per via ereditaria. In ogni caso, anche ammesso che l'art. 644 co. 3^ in esame attribuisca agli eredi un diritto spettante iure proprio e non iure ereditario (è la tesi sostenuta dalle sezioni unite nella ricordata sentenza il loro diritto è commisurato a quello della persona defunta che ingiustamente detenuta. Tanto è vero che la norma attribuisce loro il diritto sorto al favore del defunto ("il diritto alla riparazione spetta al coniuge ...") e prevede, al secondo comma che ad essi non possa essere attribuita una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.
Insomma la norma attribuisce alle persone in questione indipendentemente dalla soluzione dei problemi teorici indicati, il diritto alla riparazione spettante al congiunto defunto di cui quindi (il legislatore non l'interprete) ha escluso la natura strettamente personale cui conseguirebbe l'intrasmissibilità secondo la non condivisibile opinione dei giudici di merito.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo che si atterrà ai principi indicati verificando l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla riparazione in capo al defunto D'NA PE.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005