Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie, la disposizione contrattuale collettiva oggetto di interpretazione prevedeva un premio di presenza mensile ai lavoratori presenti tutti i giorni lavorativi, salvo quelli di assenza per infortunio sul lavoro, giornate di sciopero, permessi sindacali, festività e ricoveri ospedalieri; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per la violazione del riportato principio, aveva ritenuto la deroga estensibile ai periodi di convalescenza a casa susseguenti ai ricoveri ospedalieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA S O M M E L L A Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F R A N C A V I L L A F R A N C E S C O
quale titolare dell'omonima industria anodica, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Malizia, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Val di Gardena, n. 03, presso lo studio dell'avv. De Angelis, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
C R U D O M I C H E L E
- intimato-
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n.00885/95 (R.G. n. 00525/94) del 28.09/09.10.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 05 febbraio 1995 il Pretore di Trani, sezione distaccata di Barletta, rigettava la domanda proposta da CR IC diretta alla condanna di RA LL, titolare di omonima Industria Ossidazione Anodica, al pagamento in suo favore della somma di lire 475.000 a titolo di erogazione di premio mensile di lire 95.000 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 1991 durante i quali esso dipendente si era assentato dal lavoro con relativo periodo di convalescenza per tre ricoveri ospedalieri per più interventi chirurgici.
Il Tribunale di Trani accoglieva l'appello proposto dal CR, e, in riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda;
spese del doppio grado per metà dichiarate compensate tra le parti e per metà a carico del LL appellato.
Osservava il Tribunale: la disposizione contrattuale prevede, "al fine di ottenere maggiore assiduità in azienda", l'impegno del datore di lavoro a "corrispondere un premio presenza mensile di lire 95.000" da erogarsi "unitamente alla retribuzione di competenza a tutti i lavoratori che risulteranno aver lavorato in tutti i giorni lavorativi di calendario e, quindi, non risulteranno assenti", non dovendosi considerare a tal fine "le assenze per infortunio sul lavoro, giornate di sciopero, permessi sindacali, ferie, festività e ricoveri ospedalieri"; la previsione in esame va interpretata nel senso che nell'allocuzione ricoveri ospedalieri va ricompreso anche "il fisiologico periodo di convalescenza più o meno lungo successivo" al vero e proprio ricovero ospedaliero;
la volontà contrattuale, in presenza di un non inequivoco significato delle parole, deve intendersi nel senso di escludersi il beneficio per ogni assenza che possa anche solo apparire pretestuosa, il che non è nella ipotesi di convalescenza da intervento operatorio;
ai sensi dell'art 1367 c.c. la clausola contrattuale va interpretata nel senso di avere un qualche effetto, e tale effetto sarebbe da escludersi in presenza di impossibilità da parte del lavoratore dimesso dall'ospedale e non in condizioni di riprendere il lavoro. Propone ricorso per cassazione LL RA affidando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza. CR IC non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LL RA denunzia errata interpretazione dell'art. 1362 c.c., violazione del principio di interpretazione letterale dell'accordo, violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 1372 c.c.: la sentenza, trascurando il tenore letterale dell'accordo, ha fornito una interpretazione desunta da elementi e argomentazioni indirette senza una precisa e chiara motivazione;
le parti, includendo ai fini del riconoscimento del premio, la ipotesi dell'infortunio sul lavoro, ha chiaramente accomunato in detta ipotesi il ricovero ospedaliero e l'eventuale successivo periodo di convalescenza, così escludendo con l'espressione ricoveri ospedalieri l'eventuale periodo di convalescenza ad esso conseguenti in ipotesi diverse dal detto infortunio, e, più genericamente, qualsiasi stato di semplice malattia;
la stessa previsione della possibilità di recuperare gli eventuali giorni di assenza incidenti sulla perdita del premio, non avrebbe altro senso se non riconnessa ai giorni di malattia trascorsi in casa.
Il motivo è fondato.
Costituisce jus receptum che in tema di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) il senso letterale delle parole costituisce imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica ai fini della ricerca "della comune volontà delle parti" manifestata nel testo contrattuale, e che tale senso letterale delle parole diventa anche criterio unico ed esaustivo allorché non appaia irrispettoso dello spirito dell'accordo.
La disposizione contrattuale posta a fondamento della rivendicazione del CR, come si è già visto, prevede, che "al fine di ottenere maggiore assiduità in azienda", il datore di lavoro si impegnava a "corrispondere un premio presenza mensile di lire 95.000", da erogarsi, "unitamente alla retribuzione di competenza, a tutti i lavoratori che risulteranno aver lavorato in tutti i giorni lavorativi di calendario e, quindi, non risulteranno assenti", ed aggiunge che non devono considerarsi a tal fine "le assenze per infortunio sul lavoro, giornate di sciopero, permessi sindacali, ferie, festività e ricoveri ospedalieri".
L'espressione letterale non lascia adito a dubbi di sorta: per ricoveri ospedalieri non può non intendersi solo ed esclusivamente il senso letterale delle parole, e cioè il periodo strettamente connesso alla degenza ospedaliera, che, e solo esso, integra gli estremi del ricovero. Lo spirito dell'accordo è chiaramente espresso nel fine di ottenere maggiore assiduità in azienda, e quindi di stimolare i dipendenti alla presenza e non solo di evitare qualsiasi assenza ingiustificata, tenuto conto in particolare della esclusione ai fini della erogabilità della mensilità di premio, ad esempio, delle assenze per malattia, che non possono non essere pienamente giustificate (donde la irrilevanza del riferimento del giudice di appello alla interpretazione nel senso di un qualche effetto della clausola), e, viceversa, della inclusione di quelle per infortunio sul lavoro, con o senza ricovero ospedaliero. E tale interpretazione risulta ancor più conforme allo spirito dell'accordo perché in esso si prevede che debbono essere favorevolmente computati ai fini della erogazione del premio i giorni lavorativi di calendario, nei quali il lavoratore risulta presente, ovvero assente ma solo se impedito da una della cause eccezionali di esclusione, categoricamente e analiticamente individuate. Ogni altra interpretazione confligge non solo con il senso letterale delle parole usate ma anche con lo stesso spirito dell'accordo.
Orbene la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che, quando la comune volontà delle parti emerge (come nel caso in esame) in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto, l'elemento letterale, che deve essere applicato nel primo momento interpretativo, assorbe ed esaurisce ogni altro criterio di interpretazione del contratto ed impone al giudice di limitarsi al solo esame di esso (cfr. Cass. nn. 4309, 5073, 7496 del 1986 e numerose altre). La sentenza impugnata, diversamente interpretando il riferimento al ricovero ospedaliero come necessariamente ricomprensivo anche del fisiologico periodo di convalescenza, più o meno lungo, successivo alla vera e propria degenza in ospedale, con argomentazioni di natura logica e/o deduttiva in contrasto con il significato delle parole usate nell'accordo e. a ben vedere anche con lo spirito di esso, incorre nella censura denunziata di violazione delle regole di interpretazione dei contratti e deve, in conseguenza essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, che la deciderà uniformandosi ai principi enunciati in motivazione e che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999