Sentenza 28 novembre 2023
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2023, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
01941-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente Sent. n. sez. 2020/2023 -UP 28/11/2023 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 20483/2023 Relatore- LUCIA VIGNALE ALDO ESPOSITO RE MI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
بات کی RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte di appello di Potenza, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata l'11 aprile 2018 dal Tribunale di Lagonegro nei confronti di IC EN responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello e progettista dei lavori di completamento e ripristino della strada comunale extraurbana "Falascoso-Cropani". La sentenza di assoluzione è stata confermata, invece, quanto alla posizione di ME ON, assessore del Comune di Viggianello con delega alla viabilità e ai lavori pubblici. La Corte di appello ha ritenuto la penale responsabilità di IC EN per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. commesso il 21 novembre 2014 in danno di NI RI, aggravato da violazione delle norme in materia di circolazione stradale, e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione. EN è stato condannato, inoltre, al risarcimento dei danni patiti e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili EL RI, AR ON De MA e IA RI. Per la liquidazione dei danni le parti sono state rimesse di fronte al giudice civile, ma sono state fissate provvisionali provvisoriamente esecutive (€ 100.000,00 in favore di EL RI e AR ON De MA;
€ 50.000,00 in favore di IA RI).
2. L'evento letale oggetto del procedimento si verificò nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2014 lungo la strada comunale extraurbana "Falascoso-Cropani" in contrada Cornale, agro del Comune di Viggianello, in un punto in cui la strada si immette su un ponte che scavalca il torrente Frida. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito (che non dissentono per questa parte), RI NI si trovava alla guida della Fiat 50 targata DN275XD e, giunto all'altezza del ponte, perse il controllo dell'auto che si ribaltò e precipitò nel letto del torrente causando al conducente gravissime lesioni che ne determinarono il decesso. IC EN è stato chiamato a rispondere della morte di NI RI quale progettista dei lavori di completarnento e ripristino del tratto di strada nel quale si verificò l'incidente e di responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Viggianello. Gli è stato contestato, in particolare, di aver omesso di prevedere idonei dispositivi di protezione atti al contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale». Secondo l'ipotesi accusatoria, quale progettista dei lavori, EN avrebbe violato il d.m. 18 febbraio 1992 n. 223 che contiene «istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza». In particolare, avrebbe violato l'art. 2 del citato d.m. che indica i casi nei quali i progetti esecutivi relativi alle 3 strade pubbliche extraurbane e urbane devono comprendere un apposito allegato riguardante i tipi di barriere da adottare a tutela della sicurezza stradale. A - tecnico delEN che all'epoca dei fatti, era responsabile dell'Ufficio Comune di Viggianello erano stati contestati ulteriori profili di colpa consistiti nel non aver provveduto all'ordinaria manutenzione della strada e non aver previsto l'apposizione di segnaletica verticale e orizzontale, ma tali profili di colpa non rilevano in questa sede perché sono stati esclusi dal giudice di primo grado e la Corte di appello non li ha posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità.
2.1. Il Tribunale di Lagonegro ha escluso che l'incidente fosse stato causato dal cattivo stato di manutenzione della strada. Ha sostenuto, infatti, che la sede stradale non presentava «particolari e significative anomalie - come, ad esempio, fessurazioni - tali da dover indurre l'ente proprietario [...] a provvedere ad urgente manutenzione al fine di rimuovere la situazione di pericolo o segnalarla tramite cartelli». Secondo il Tribunale, l'eventuale presenza di fogliame o detriti sulla strada, così come la presenza della brina (fenomeno diffuso nella stagione invernale in quella zona) non potevano ascriversi ad una cattiva manutenzione, ma rappresentavano piuttosto «situazioni che, ben visibili per l'utente della strada, dovevano richiamare ad una condotta di guida prudente e moderata nella velocità»> (pag. 13 della motivazione). La sentenza di primo grado ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse l'obbligo di installare barriere di protezione sul margine della carreggiata. Secondo il Tribunale, l'art. 2, comma 1, del d.m. 223/92 testualmente prevede che «i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque etc.) nell'ambito della sicurezza stradale». Il campo di applicazione della normativa, dunque, (come chiarito anche dalla circolare esplicativa emessa il 21 luglio 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sarebbe limitato alle strade nelle quali la velocità consentita è pari o superiore ai 70 km/h. Nella strada teatro dell'incidente, invece, vi era un limite di velocità di 30 km/h sicché nessuna regola cautelare imponeva l'installazione di barriere di sicurezza (pag. 14 e pag. 15 della motivazione). In sintesi, secondo il Tribunale, nessuno dei profili di colpa contestati a EN poteva ritenersi sussistente e, per questo, egli è stato assolto dall'imputazione ascrittagli per insussistenza del fatto.
2.2. Investita della decisione a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero e dalle parti civili, la Corte di Appello di Potenza ha provveduto 4 a rinnovazione istruttoria procedendo a nuovo esame di alcuni testimoni e nominando un perito in persona dell'ing. Claudio Aiello. All'esito, ha pronunciato sentenza di condanna. La Corte territoriale non ha smentito esplicitamente le argomentazioni con le quali il Tribunale aveva escluso profili di colpa connessi all'omessa manutenzione della strada o all'omessa predisposizione di segnaletica di pericolo. Ha ritenuto, tuttavia, richiamando argomentazioni sviluppate nel proprio elaborato dall'ing. Aiello, che la mancata apposizione di barriere protettive nel tratto prospiciente il ponte che sovrasta il torrente Frida abbia comportato la violazione dell'art. 3 delle «istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale» allegate al d.m. 223/1992, in base al quale la protezione prevista dal decreto» deve riguardare «i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna» e deve estendersi «oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera, sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita di veicoli dalla carreggiata». Secondo l'interpretazione fornita dai giudici di secondo grado, la predisposizione di barriere protettive è comunque prevista, in presenza di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa, a prescindere dalla velocità massima per la quale la strada è progettata. Tali barriere, infatti, devono essere sempre previste ai bordi dei ponti e devono estendersi oltre lo sviluppo longitudinale degli stessi in modo da escludere il rischio di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata. Muovendo da queste premesse, la Corte di appello osserva che l'auto condotta da NI RI uscì di strada proprio nel punto in cui, dopo una doppia curva e un rettilineo di circa 13 metri, la strada si restringe, immettendosi sul ponte che scavalca il torrente con un «dislivello altimetrico fra la pavimentazione del ponte e il fondo del torrente [...] pari a circa 10,8 metri» (pag. 9 della motivazione). Rileva inoltre (pag. 14 e pag. 15 della motivazione): -- che il tratto di strada adiacente al ponte ricadente nel territorio del Comune di San Severino Lucano presentava un parapetto di protezione;
assente, invece, nel punto di uscita del veicolo dalla carreggiata, che ricade nel territorio del Comune di Viggianello;
che EN aveva predisposto il progetto dei lavori di ripristino della strada «preliminarmente nel 1997 ed esecutivamente in data 3 febbraio 1998 [...] senza prevedere l'impianto di barriere di sicurezza nel tratto di strada a ridosso del ponte sul torrente»>; 5 che egli era «titolare di una posizione di garanzia rispetto all'omessa adozione di barriere protettive» non solo quale progettista, ma anche quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Viggianello;
l'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, infatti, attribuisce ai dirigenti degli enti locali «compiti di gestione amministrativa finanziaria e tecnica» e conferisce loro «autonomi poteri di organizzazione delle risorse>>; che la presenza di barriere protettive «avrebbe certamente contenuto l'impatto dell'autovettura» e avrebbe impedito all'auto di precipitare nel letto del torrente;
- che il profilo di colpa ascrivibile a RI per aver superato il limite di velocità di 30 km/h previsto in quel tratto di strada «non costituisce fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità» tra la condotta colposa di EN e l'evento letale.
3. Contro la sentenza della Corte di appello, IC EN ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il ricorso si articola in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto applicabile ad una strada locale extraurbana con una velocità di progetto non superiore ai 40 km/h - quale è la strada teatro del sinistro l'art. 3 delle istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale» allegate al d.m. 223/92. Secondo la difesa, questa norma non amplia la categoria delle strade che devono essere obbligatoriamente protette da barriere, ma, poiché si tratta di una disposizione integrativa del d.m. 223/92, si limita a specificare le modalità di realizzazione delle barriere previste dall'art. 2 del d.m. 223/02, barriere che devono essere realizzate solo nelle strade con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h.
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla disposizione dell'art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Rileva che la realizzazione delle barriere non poteva essere richiesta all'imputato quale progettista dei lavori di ripristino della strada, e, a maggior ragione, non poteva essergli richiesta nella qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico. Osserva che, avendo ipotizzato una posizione di garanzia ai sensi del citato art. 107, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare perché, quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, EN avrebbe dovuto sapere che nella strada di cui si tratta esisteva una situazione di pericolo e perché avrebbe potuto prevedere l'evento. Sottolinea che, come la sentenza impugnata riconosce, «su quel tratto di 6 strada, in oltre trent'anni dalla sua realizzazione, non si [era] mai verificato alcun sinistro». Secondo la difesa, vi sarebbe contraddizione tra la decisione assunta con riferimento alla posizione dell'assessore ME ON e quella assunta con riferimento alla posizione di EN. I giudici di appello, infatti, hanno confermato l'assoluzione di ON sostenendo che egli non poteva avere alcuna specifica cognizione della condizione di pericolosità dei luoghi, ma hanno contraddittoriamente ritenuto a carico del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale una responsabilità di posizione. La difesa sottolinea: che EN si limitò a firmare il progetto dei lavori di completamento e ripristino della strada comunale;
che, come risulta dalla sentenza impugnata, il ruolo di direttore dei lavori fu assunto dal geom. NI FI il quale ne certificò la regolarità; che i lavori progettati furono sensibilmente innovati nella fase esecutiva da una perizia di variante redatta dallo stesso FI, ma neanche lui dispose che in adiacenza al ponte sul torrente Frida fossero predisposte barriere;
che, in ragione del ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, EN non aveva alcuna autonomia di spesa e la sentenza impugnata ha ipotizzato che tale autonomia esistesse senza che nessuna prova fosse stata fornita in tal senso. Sotto diverso profilo, la difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente quanto al giudizio controfattuale. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe spiegato perché l'imprudente condotta di guida tenuta dalla vittima non sarebbe una causa sopravvenuta idonea ad escludere la rilevanza causale della condotta omissiva ascritta al ricorrente. La Corte di appello ha riconosciuto, infatti, che RI viaggiava su una strada di montagna, in orario notturno e con temperature rigide che potevano determinare la presenza di brina, a una velocità superiore a quella consentita.
3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e rileva che la Corte di appello non ha compiuto un'adeguata e completa valutazione critica di tutti gli argomenti sulla base dei quali il Tribunale era giunto all'assoluzione. Sostiene, quindi, che la sentenza impugnata non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di secondo grado quando intenda riformare una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, lungi dal confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado, la Corte di appello di Potenza si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del perito e a ritenere non condivisibile l'interpretazione dell'art. 2 d.m. 223/92 fornita dal giudice di primo grado che aveva richiamato anche la circolare esplicativa emessa il 21 luglio 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto proprio quel d.m. della quale la sentenza di appello non fa menzione. 7 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria in data 13 novembre 2023, la difesa ha insistito per l'accoglimento.
6. Il difensore delle parti civili EL RI, AR ON De MA conclusioni scritte chiedendoe IA RI ha depositato dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. La sentenza impugnata è giunta all'affermazione della penale responsabilità di IC EN sulla base della constatazione che nel 1998 (quindi in epoca successiva alla pubblicazione del d.m. 223/92) egli aveva progettato lavori di completamento e ripristino della strada comunale "Cornale-Cropani" senza prevedere l'impianto di barriere di sicurezza nel tratto di strada a ridosso del ponte sul torrente Frida. Per giungere a tale conclusione la sentenza impugnata sostiene che l'obbligo di predisporre barriere di protezione nei tratti di strada resi pericolosi dalla presenza di ponti sussiste a prescindere dal fatto che la velocità di progetto sia maggiore o uguale a 70 km/h. A sostegno di tale interpretazione, cita l'art. 3 delle istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale» allegate al d.m. 223/92, in base al quale le protezioni previste da quel decreto (e dunque anche quelle previste dall'art. 2) devono riguardare «i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna a loro altezza». Ai sensi del citato art. 3, tali protezioni devono estendersi «oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera, sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita di veicoli dalla carreggiata». Nel contrastare tali argomentazioni la difesa osserva che le istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale sono previste in un allegato al d.m. 223/92 e l'art. 3 citato nella sentenza riguarda le caratteristiche che le barriere previste dall'art. 2 del d.m. devono avere;
non 8 estende dunque l'ambito applicativo di quella norma la quale - come il giudice di primo grado ha ricordato (e come ricorda la circolare esplicativa emessa il 21 luglio 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - dispone testualmente: «i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque etc.) nell'ambito della sicurezza stradale». Così argomentando, la difesa fa esclusivo riferimento al comma 1 dell'art. 2 e (come anche il Tribunale aveva fatto) trascura la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 2, in base alla quale la progettazione di barriere protettive deve essere svolta «in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti, di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale». Questa disposizione, che si aggiunge a quella di cui al comma 1, non fa riferimento alcuno alla velocità di progetto e stabilisce che il progetto debba sempre comprendere un allegato «completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse≫ se si riferisce a tratti significativi di tronchi stradali e in caso di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa. L'art. 3 delle «istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale≫ allegate al d.m. 223/92 - cui la sentenza impugnata fa riferimento conferma tale impostazione. Prevede, infatti, che le protezioni previste dal d.m. debbano riguardare «i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna» e ne indica le caratteristiche costruttive specificando che devono estendersi oltre la lunghezza del ponte in modo da prevenire la fuoriuscita dei veicoli in punti pericolosi.
3. Delineato in questi termini il quadro normativo di riferimento, il primo motivo di ricorso risulta infondato. Se è vero, infatti, che l'art. 3 delle «istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale» allegate al d.m. 223/92 non estende l'ambito operativo di quel decreto, ma indica quali caratteristiche devono avere le barriere di sicurezza poste in alcune zone particolarmente meritevoli di protezione;
è pur vero che l'obbligo di installare tali 9 لهم barriere in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali oppure nella ricostruzione o riqualificazione di parapetti ponti e viadotti situati in posizione pericolosa è espressamente previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto. Si deve osservare allora che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata: EN progettò il completamento e il ripristino della strada comunale di "Cornale-Cropani" per un importo totale di lire 282.901.755 e in quel tratto di strada era compreso il luogo teatro del sinistro. Richiamando il contenuto della relazione peritale (non contestata per questa parte nei motivi di ricorso) la Corte di appello riferisce (pag. 11 e ss.): che il confine tra il Comune di San Severino Lucano e il Comune di Viggianello «coincide con l'asse del torrente Frida»; che il progetto predisposto da EN prevedeva l'esecuzione di lavori sulla pavimentazione stradale e tali lavori «sarebbero giunti fin sul ponte». Rileva, inoltre (pag. 14): - che il progetto non prevedeva l'impianto di barriere di sicurezza nel tratto di strada a ridosso del ponte;
che la perizia di variante, redatta il 7 agosto 1998 dal geom. NI FI si limitò ad aggiungere «muri di controripa o di sostegno, zanelle, migliore sistemazione di scarpate, pavimentazione di una stradina», ma non colmò tale lacuna. Nel descrivere le caratteristiche del luogo (pag. 10), la Corte di appello fa ancora rinvio al contenuto della relazione peritale e riferisce che il punto in cui l'auto condotta da RI uscì di strada si raggiunge «attraverso un dosso, una doppia curva opposta, con la prima sinistra, ed una strettoia immettente sul ponte [...] a sua volta largo appena 3,4 m. circa, lungo circa 17 m., marginato da un cordolo cementizio su cui era impiantata una ringhiera di tubi metallici che, solo nel territorio di San Severino Lucano, si estendeva un po' oltre il ponte» ripiegando verso i margini della strada. Alla luce delle considerazioni svolte, la motivazione fornita dalla Corte di appello non può essere censurata nella parte in cui sostiene che, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 223/92, fosse obbligo del progettista prevedere una barriera di protezione nel punto di raccordo tra la strada e il ponte. Il progetto predisposto da EN, infatti, riguardava l'adeguamento di un tratto significativo della strada e questa strada raggiungeva un ponte posto a più di dieci metri di altezza dal greto di un torrente. Ai sensi dell'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al decreto, i bordi di quel ponte dovevano essere protetti e tali protezioni dovevano essere estese longitudinalmente sino a raggiungere i punti (posti prima e dopo il ponte) nei quali vi era rischio di caduta. 10 رفان 4. La sentenza impugnata sottolinea che, quale progettista dell'opera, EN era tenuto a valutare e prevenire il rischio derivante dalla presenza tra il ponte e la strada di un varco privo di parapetti e sostiene che, avendo omesso di prevedere l'apposizione di barriere di protezione, egli rese possibile il verificarsi dell'evento. Il rischio concretizzatosi è esattamente quello che l'art. 2, comma 3 del d.m. 223/92 e l'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate a quel decreto mirano a prevenire. Pertanto, la decisione assunta non è censurabile né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili né quanto alla individuazione della condotta alternativa doverosa che comportava la previsione nel progetto delle barriere di protezione. Per quanto riguarda il ragionamento controfattuale, con una motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, la sentenza impugnata sostiene che una barriera protettiva avrebbe contenuto l'impatto. Osserva in tal senso che, secondo la ricostruzione operata dal perito (che il ricorrente non contesta), la Fiat 50 condotta da RI viaggiava ad una velocità inferiore ai 50 km/h sicché una barriera protettiva regolarmente installata e conforme ai requisiti previsti dalla normativa avrebbe impedito alla macchina di precipitare nel torrente.
5. Al rigetto del primo motivo consegue il rigetto del secondo e del terzo. Basta in proposito rilevare che la posizione di garanzia assunta da EN quale progettista dei lavori è sufficiente all'affermazione della penale responsabilità a titolo di colpa a prescindere dal ruolo di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello rivestito all'epoca dei fatti. Non rileva in contrario che i lavori progettati da EN siano stati eseguiti sotto la direzione di un altro e questi abbia predisposto una variante migliorativa senza prevedere però l'installazione di barriere protettive. Ed invero, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, «configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen.» (Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368; sull'argomento anche: Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Bello, Rv. 83208; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086). Più in particolare: «allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e 11 ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo)>> (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263733).
6. Con riferimento al terzo motivo, col quale la difesa sostiene che la Corte di appello non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata perché si sarebbe limitata a riportare le considerazioni svolte dal perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria si osserva: in primo luogo, che la Corte di appello è giunta a conclusioni diverse rispetto al Tribunale perché ha diversamente ricostruito il contenuto delle norme applicabili e - come già chiarito - tale diversa ricostruzione si sottrae ad ogni censura in diritto;
in secondo luogo, che la ricostruzione delle circostanze di fatto fornita dal perito non è stata contestata nel ricorso né per quanto riguarda lo stato dei luoghi, né per quanto riguarda la dinamica dell'incidente.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, inoltre deve essere condannato a rifondere alle parti civili costituite le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili costituite RI EL, De MA AR ON e RI IA che liquida in complessivi euro quattromilasettecento oltre accessori come per legge. Così deciso il 28 novembre 2023 Il Consigliere estensoreonsigliere Il Presidente Presidente Lucia Vignale AR CiampiFrancesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, GEN 2024. 1 12 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 2 Irene Caliendo