Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
05 6 29 / 0 2 REPUBB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto one.Appellusucapi SEZIONE SECONDA CIVILE Дошлива имота Pregrectiziate logica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - R.G.N. 21174/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron..16758 Rep. 1271 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Ud. 21/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
1.55 SENTENZA 18 APR. 2002 it sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ZITO BENITO, in proprio e quale procuratore della €0,77 1.1500 ANCELLERIA madre LI MA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ALBERONE 36/7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE PEZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CI IN, domiciliata in ROMAelettivamente presso lo studio dell'avvocato VIA B TORTOLINI 34, NICOLO' PAOLETTI, difesa dall'avvocato FILIPPO 2002 BARLETTA, giusta delega in atti;
273 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 719/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Marco PAOLETTI per delega dell'Avv.BARLETTA, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del icorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 12.10.1993 IS Vincenzina conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari IT IT e IR GI MA per sentir dichiarare che un terreno sito in Villapiana con l'annesso fabbricato era di sua proprietà e che l'atto di donazione per notar Ferrari Graziadio del 2.12.1992 intervenuto tra i convenuti era inefficace nei suoi confronti. L'attrice assumeva che detti beni le erano pervenuti per successione materna ed atto di divisione per notar Placco dell'11.6.1990 e che due tomoli di detti beni erano stati concessi a IT RI EO perché producesse il letame e lo stabbio per la concimazione della restante parte;
che 10 IT RI aveva chiesto di far abitare il figlio IT in via provvisoria in altro locale del fabbricato e che elle aveva acconsentito per mera tolleranza, che Il Tribunale di Castrovillari, sezione specializzata agraria, con sentenza del 7.4.1993, aveva dichiarato risolto il rapporto agrario con la IR, vedova dello IT RI EO, ed inesistente qualsiasi rapporto con lo IT IT ed aveva ordinato agli stessi il rilascio degli immobili;
che parte del fondo di essa attrice era stato donato dalla IR al figlio IT IT sul presupposto della avvenuta usucapione del bene. Si costituiva il solo IT IT il quale sosteneva che il bene donatogli era stato posseduto indisturbatamente ed ininterrottamente dal padre e dalla madre IR MA GI sin dal 1957, per cui si era maturato in loro favore l'acquisto per usucapione onde l'atto di donazione da parte della madre ad esso IT era perfettamente valido "; che la sentenza del Tribunale di Castrovillari non si riferiva alla porzione di terreno posseduta mentre l'atto di divisione menzionato dalla IS era intervenuto successivamente alla maturata usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e dichiarava la inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della IS. Sul gravame proposto dallo IT in proprio e quale procuratore speciale della madre IR MA GI, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 27.10 - 11.12. 1998 confermava la sentenza impugnata osservando : a) di non poter esaminare la domanda di usucapione poiché la IR, unica legittimata a proporia, era rimasta contumace in primo grado e lo IT IT che si era costituito aveva semplicemente richiesto il rigetto della domanda sul presupposto della intervenuta usucapione del terreno in favore " dell'atto di dei genitori, con conseguente legittimità donazione in suo favore, sì che la domanda, proposta nell'interesse della IR, di accertamento della proprietà del terreno per intervenuta usucapione non poteva essere esaminata ostandovi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; H che i primi giudici correttamente avevano escluso la sussistenza degli elementi della fattispecie acquisitiva a favore dei genitori dello IT;
) che, invero, costoro avevano detenuto il terreno come affittuari e lo IT si era immesso nell'abitazione " come parte e forza lavorativa della famiglia " ; a) che era infondato l'assunto di non corrispondenza del bene asseritamente usucapito con quello oggetto della sentenza delle Sezione Specializzata Agraria del Tribunale;
d) che la prova richiesta dagli appellanti, in sede di conclusioni, era inammissibile perché generica e priva della indicazione dei testi da assumere ed, infine, perché non poteva essere esaminata la domanda di usucapione. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso IT procuratore della madre IRIT, in proprio e quale MA GI affidandosi a due motivi illustrati da memoria. IS IN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce, nel primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c. sul rilievo che la mancata costituzione della IR MA GI che, peraltro, aveva dato incarico al suo avvocato di costituirsi nel giudizio di primo grado non era preclusiva della indagine sulla intervenuta usucapione in base alla quale era stata sostenuta dallo IT la п validità dell'atto di donazione: Stando così le cose, la Corte di Appello non avrebbe potuto negare ingresso alla prova richiesta, in ordine alla quale era stato accettato il contraddittorio e non potendo, quindi, la Corte stessa provvedere di ufficio in merito. Nel secondo motivo deduce violazione dell'art. 1158 e segg.cod.civ.. I ricorrenti avevano dimostrato il possesso del bene ed i presunti fatti interruttivi erano stati tutti successivi al maturare dell'acquisto per usucapione. Il ricorso non merita accoglimento Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che sicuramente non poteva essere esaminata in appello la domanda di accertamento della proprietà in favore delle IR MA GI, dante causa dello IT, che era stata proposta dalla prima volta in quella sede essendo la IR rimasta contumace in primo grado. La Corte di Appello poteva, e doveva, esaminare incidenter tantum, secondo le deduzioni difensive dello IT IT, l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione in testa alla dante causa ( ed al coniuge ) del donatario e lo ha fatto, escludendo che tale acquisto fosse mai avvenuto. L'usucapione da parte dei danti causa del convenuto poneva, infatti, una pregiudiziale in senso logico poiché si trattava di una circostanza che rientrava nel fatto costitutivo del diritto da costui vantato e che doveva necessariamente essere decisa incidenter tantum, salva la possibilità di proporla, ricorrendone 1'interesse, come domanda autonoma ( di accertamento } da parte del convenuto ma, a tal fine, sarebbe occorsa una esplicita istanza di parte { art. 34 c.p.c. ) che nella specie mancava e che, anzi, è stata esclusa dalla Corte di Appello, senza che sul punto venga formulata doglianza alcuna. La Corte territoriale, quindi, ha esaminato nei corretti limiti la questione della dedotta usucapione in testa alla dante causa dello IT ed ha escluso che tale acquisto sia mai avvenuto, sicché la dedotta violazione di legge non sussiste. Quanto alla mancata ammissione della prova, la censura- già di per sé affatto generica non supera, né affronta, l'obiezione contenuta nella sentenza gravata secondo cui la prova non era e non facenti riferimento ad dedotta su fatti specifici alcuno elemento fattuale del possesso utile per l'usucapione né supera il successivo rilievo ( sul punto i giudici di merito hanno espresso doppia motivazione secondo cui la deduzione della prova era priva della indicazione dei tesi da escutere. Orbene, da un lato 11 mancato 080 da parte del giudice del potere discrezionale di concedere un termine per integrare le formalità richieste dall'art. 244 c.p.c. non è stato censurato dal ricorrente né, d'altra parte, non essendo stati indicati nel ricorso i capitoli di prova, questa Corte è in grado di censurare 11 giudizio di irrilevanza di mancata specificazione della prova formulato dalla Corte di Appello. Il secondo motivo, se già non volesse ritenersi inammissibile per la sua assoluta genericità, sarebbe tale poiché attiene al giudizio relativo alla valutazione della prova che, essendo notoriamente riservato al giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità solo per vizi di incongruità o illogicità di motivazione o per violazione di legge. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese che liquida 1355.00 di cuiin complessivi euro euro 1300 per onorari. A Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2002 nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere extensoreHelorum IL PRESIDENTEL Нищо Воловати 2° IL CANCELLIERE C Talar DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR. 2002 IL CANCELLIERS C1 Roma zico DOT 129,11 от 30,99 TOT. 16010