Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 731 cod.pen. la condotta di chi, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 L. 31/12/1962 n. 1859. (In motivazione la Corte ha invece escluso che integri reato l'inosservanza del predetto obbligo relativamente alla scuola media superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 35396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35396 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1273
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 41605/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nel processo penale
contro
:
AS IO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 17.9.2007 dal Giudice di pace di Catanzaro.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - IO AC veniva rinviata a giudizio davanti al Giudice di pace di Catanzaro per rispondere del reato di cui all'art.731 c.p. perché, quale genitrice di QU SS e
AD, senza giustificato motivo, aveva omesso di far loro impartire "la prescritta istruzione obbligatoria" (accertato in Catanzaro in data antecedente all'8.6.2004).
Il giudice, con sentenza del 17.9.2007, assolveva l'imputata per non aver commesso il fatto (recte perché il fatto non sussisteva), osservando che: a) la norma codicistica punisce solo l'inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all'inosservanza dell'obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno d'età dalla L. 28 marzo 2003, n. 53; b) alla data di accertamento del reato, le minori SS e AD QU, nate rispettivamente il 30.9.1990 e il 13.10.1989, avevano entrambe superato l'età per la istruzione elementare obbligatoria.
2 - Il Procuratore distrettuale di Catanzaro, con atto del 24.10.2007, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice. Osserva al riguardo che l'art. 731 c.p. punisce l'inosservanza dell'obbligo della istruzione, tanto elementare che post-elementare, anche perché la L. n. 1859 del 1962, art. 8 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media.
3 - Il ricorso è fondato.
L'art. 731 c.p. punisce con l'ammenda fino a trenta Euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.
Tuttavia la L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8 ha esteso l'obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all'obbligo si applicano "le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare" (comma 3). Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto art. 731 c.p.. Le altre disposizioni che possono venire in rilievo sono quelle del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 185 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù della L. 31 gennaio 1926, n.100, art. 1, n. 3, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione), secondo cui i responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad ammenda da L. due a cinquanta su ordinanza del podestà (ora sindaco), e sono ammessi a fare oblazione ai sensi della legge comunale vigente;
in mancanza di oblazione, la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede secondo le vie ordinarie.
Queste disposizioni, peraltro, ai sensi dell'art. 15 preleggi devono intendersi tacitamente abrogate per incompatibilità con l'art. 731 c.p. e con tutto il sistema delle pene previsto dal codice penale del
1930. Basti osservare al riguardo che secondo il codice penale le pene dell'ammenda sono demandate alla esclusiva competenza del giudice e non possono essere irrogate dall'autorità amministrativa. Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto della L. n. 1859 del 1962, art. 8 e dell'art. 731 c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, è punito con l'ammenda fino a trenta Euro.
È appena il caso di sottolineare come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell'art. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dall'altro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell'art. 731 c.p. per la inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare (ora primaria).
4 - In seguito, la L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c) (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, a norma della L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c)) hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo obbligo scolastico.
Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado).
5 - Tanto premesso, non può essere accolta la conclusione del pubblico ministero in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il contestato reato estinto per prescrizione.
Infatti, l'obbligo scolastico penalmente sanzionato per QU AD si è protratto almeno sino al 13.10.2004, mentre per SS QU si è protratto almeno sino al 30.9.2005, sempre che in entrambi i casi ciascuna minore abbia osservato per almeno otto anni le norme sulla frequenza scolastica e in genere sull'obbligo scolastico. Ciò significa che la prescrizione massima del reato maturerà non prima del 13.10.2009, con riguardo a SS, e del 30.9.2010, con riguardo ad AD. Infatti, poiché dalla sentenza impugnata sembra che il procedimento sia stato registrato solo nel 2006, e quindi dopo l'entrata in vigore della L.5 dicembre 2005, n. 251, alla fattispecie deve essere applicata la nuova disciplina prescrizionale introdotta da questa legge, secondo cui per tutte le contravvenzioni la prescrizione matura nel termine minimo di quattro anni (nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 1), prolungabile sino a un quarto (e quindi sino a cinque anni) in caso di atti di interruzione (nuovo testo dell'art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2), termine decorrente dalla cessazione della condotta penale, trattandosi di reato omissivo permanente (ex nuovo testo dell'art. 158 c.p., che non considera più come dies a quo la cessazione della continuazione). In conclusione, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio affinché il nuovo giudice proceda a nuovo giudizio osservando i principi sopra esposti. Poiché, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., si tratta di ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile (a seguito della pronuncia 26/2007 della Corte costituzionale), gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008