Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
L'ordinanza che dichiara l'urgenza della trattazione del processo nel periodo feriale, allo scopo di evitare la decorrenza dei termini della custodia cautelare, è sottratta ad ogni mezzo di impugnazione e non è soggetta ad altra formalità che a quella della notifica alle parti ed ai loro difensori, potendo eventuali vizi della motivazione, concernenti i presupposti della urgenza, essere fatti valere, fuori dell'ipotesi dell'abuso del potere, soltanto con il rimedio della revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2018, n. 20841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20841 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
20841-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO Presidente - Sent. n. sez. 2429/2018 -CC 05/12/2018 EMANUELE DI SALVO R.G.N. 32553/2018 SALVATORE DOVERE EUGENIA SERRAO DANIELA DAWAN Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI NA nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2018 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/07/2018, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi dell'art. 240-bis, disp. att. cod. proc. pen., l'urgenza del processo nei confronti di AD AO, AM EN AL e BI OU e il decorso dei termini processuali nel periodo feriale, a far data dalla notificazione della prefata ordinanza, anche nei confronti dell'odierno ricorrente, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine a diversi reati di furto pluriaggravato in concorso con i predetti AM EN AL e BI OU.
2. Avverso l'ordinanza del Gip, il ricorrente, a mezzo del difensore, interpone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per non essere stata specificatamente motivata l'urgenza e la permanenza delle esigenze cautelari;
e per violazione di legge avendo il Giudice provveduto in assenza di richiesta del Pubblico ministero, ancora titolare del procedimento trovandosi questo nella fase del decorso del termine concesso agli indagati per le eventuali richieste successive alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'ordinanza che dichiara l'urgenza della trattazione del processo nel periodo feriale, allo scopo di evitare la decorrenza dei termini della custodia cautelare, è sottratta ad ogni mezzo di impugnazione e non è soggetta ad altra formalità che a quella della notifica alle parti ed ai loro difensori, potendo eventuali vizi della motivazione, concernenti i presupposti della urgenza, essere fatti valere, fuori dell'ipotesi dell'abuso del potere, soltanto con il rimedio della revoca (Sez. 3, n. 37401 del 10/07/2007, Buonaiuto Rv. 237928).
3. A sostegno della dichiarazione di urgenza del processo con conseguente decorso di tutti i termini processuali anche nel periodo feriale, a far data dalla notificazione dell'impugnata ordinanza, il Gip osservava che: il termine di fase della misura custodiale in atto applicata a AD AO era prossimo a scadere in data 07/08/2018, in quanto la misura era stata eseguita nell'immediatezza dell'emissione dell'ordinanza, a differenza di quanto avvenuto per i coimputati, rinvenuti dalla p.g. in tempi successivi;
conseguentemente, entro il 07/08/2018 doveva essere emesso il decreto di citazione diretta a giudizio;
il pubblico ministero aveva già emesso e notificato agli indagati l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. in data 13/07/2018 e, pertanto, con la sospensione, il termine dei 20 giorni sarebbe andato a scadere il 03/09/2018 (e quindi dopo la scadenza del termine di fase della misura cautelare applicata al AO); il processo doveva essere trattato unitariamente per essere le tre posizioni processuali connesse tra loro nelle 2 diverse imputazioni, avendo i tre indagati agito in concorso e plurime essendo le imputazioni;
non è prevista, per l'ipotesi in esame, la possibilità di provvedere alla separazione degli indagati non interessati alla scadenza dei termini di custodia cautelare nel periodo di sospensione feriale, anche per ragioni di economia processuale. Si tratta, come si vede, di motivazione ampiamente adeguata a fondare le ritenute ragioni di urgenza.
3. Non si ravvisano, inoltre, connotati di abnormità nella pronuncia del giudice tenuto conto che, nella specie, si ravvisano i presupposti dell'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. che consente al giudice che procede di decidere anche d'ufficio. Il predetto comma, peraltro, con il termine "procedimento" comprende anche le fasi precedenti l'esercizio dell'azione penale;
nel medesimo comma è altresì contemplato che il giudice proceda d'ufficio alla pronuncia dell'ordinanza di che trattasi. La doglianza sul punto è, dunque, manifestamente infondata.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2018 Fausto Izzothely Iy presidente Il Consigliere estensore Daniela Dawan Darida Dawon DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9015/05/19 B R A C IL FUNZIONA GIUDIZIARIO Dott.ssa frene Caliendo 3