Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01 1 1 3 / 0 1 REPU LI A L ALI NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Ridhozione in fusistive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 16560/98 Cron.2348 Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Roberto Michele TRIOLA 4Consigliere Rep. 369 —-- ---- Rel. Consigliere BUCCIANTE Dott. Ettore Ud.28/09/00 - - -Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA — — ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE SENTENZA Righesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 --- * GEN. 2001 CRISALIDE SRL, in persona del liquidatore geom.SIDOLI IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DELLAStefano, elettivamente GIULIANA 66, presso 10 studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELI --- lo difende unitamente MASTRANGELI FRANCO, che all'avvocato TRUDI ATI, giusta delega in atti;
---. ricorrente - - C8220505
contro
CA RN, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato STAFFA NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato RIZZO 2000 COSIMO, giusta delega in atti;
1528 contraricorrente "! -1- ht avverso la sentenza n. 2292/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. 11 persona del Bostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto. -2- ht SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29 novembre 1991 Erne- sto CA, proprietario ai un fondo in Agrate Brianza, citò davanti al Tribunale di Monza la s.r.l. Crisalide, chiedendo che fosse condannata a rimuovere alcune opere edilizie che aveva realizzato in una confinante sua area e al risar- cimento dei danni, in quanto aveva violato un "patto tecnico", che destinava due adiacenti fasce dei rispettivi loro terreni, ognuna larga 5 metri, alla realizzazione di una strada pubblica. La convenuta resistette, eccependo tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che il diritto facto valere dall'attore era ormai pre- scritto, avendo natura puramente personale ed essendo decorsi più di dieci anni, senza che la strada fosse stata costruita. Con sentenza del 18 agosto 1993 il Tribunale dichiarò illegittime le opere compiute dalla società Crisalide nella "benda" in questione, rilenendo Che il "patto tecnico" avesse dato luogo a un rapporto reale di servitù e поп а зап vincolo semplicemente obbligatorio;
пол accolse tuttavia né la domanda di riduzione in pristino, né quella di risarcimento di danni, considerando 16560/1998 3 che la demolizione era già avvenuta in gran parte e restavano poche strutture di trascurabile entità. Impugnata in via principale dalla s.r.l. Cri- salide e incidentalmente da ST CA, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza dell'11 luglio 1997 ha rigettato il primo gravame е accolto il secondo, condannando I a società а rimuovere tutti 1 manufatti costruiti sulla "benda" e nella relativa colonna d'aria. A questa pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto osservando (sui punti che hanno poi furmato oggetto di ricorso): che i "patto tecnico" reciproco vincolo delle aveva dato luogo a un parti ci carattere non obbligatorio Пlla reale, consistente in una vera e propria servitù; che il suo oggetto non era il passaggio nella fascia di rispetto, bensì la non utilizzazione di questa per costruzioni;
che il diritto del CA era quindi soggetto а prescrizione ventennale, Con decorrenza dal compimento dell'attività vietata;
- che поп vi erano ostacoli a disporre la sop- pressione di tutte le opere realizzate sull'area in contestazione, anche in aggetlo. 16560/1998 4 L Contro qucsta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ia s.r.l. Crisalide, in base a tre motivi. ST CA ha resistito con controri- CUI 50. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con i primi due motivi di ricorso tra loro stre:tamento connessi ē da esaminare quindi - la s.r. . Crisalide, denunciando congiuntaмorte -"falsa applicazione de l'art. 1029 c.c. insuf- ficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia" е "violazione artt. 1362 e 1363 c.c.", lamenta che erroneamente e ingiusti- ficatamente il giudice di secondo grado, in CON 10 contrasto con i] contenuto complessivo e scopo del 5:10"patto tecrico", evidenziato dial collegamento con la futura costruzione di una strada pubblica poi mai realizzata, ha disatteso il motivo dell'appello principale, con cui si era dedotto che la clausola aveva creato un rapporto di natura soltanto obbligatoria, analogo a quello cui si riferisce l'art. 1029 11 comma c.c. La doglianza è fondata, sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte di appello, investita della questio- ne circa la natura personale o reale dell'impegno 16560/1998 5 ht -assunto delle parti di abbandonare" ognuna una fascia larga 5 metri, parallelamente al confine tra loro rispettivi fondi, ai fine della forma- zione di una strada da considerarsi pubblica l'ha risolta nel secondo senso, omettendo de! tutto di spiegare le ragioni per cui ha disat Leso il contrario assunto della società Crisalide. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, consiste infatti esclusivamente nell'affermazione che "la servitù costituita per un vantaggio futuro secondo la previsione dell'art. 1029 I' comma cod. civ. sorge con i suoi effetti reali fin dal momento della sua costituzione, essendo limitata la postdatazione di questi ultimi alla sola ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 1029 cod. civ.". Senza alcuna confutazione delle ragioni che specificamente erano state prospetta- to in proposito dall'appellante, la natura reale anziché obbligatoria del vincolo di cui si tratta شم stata considerata alla stregua di un dato di scontato, che пол richiedeva dimostrazioni sortia. Essendo dunque mancate del tulto sia la vezi- fica dei presupposti di fatto necessari per la qualificazione del rapporto, sia in particolare 16560/1998 6 Men 1'interpretazione del "patto tecnico che lo ha instaurato, non vi è materia per poter delibare le censure di violazione degli art. 1029, 1362 e 1363 C.C.I rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata. - accolti per quanto di ra Questa portanto hcoco gione i primi due motivi di ricorso e restando 280000 assorbito il terzo, сог cui si sostiene cte comunque la condanna alla demolizione non avrebbe potuto essere pronunciata per le strutture pensi- va cassata con rinvio ad altro giudice, che 11 si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. DISPOSITIVO t h s o La Corte accoglie per quanto di ragione primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza impugnala;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Roma, 28 settembre 2000 on a Vinags Balderne IL CANCELLIERE C1 Danio-Talarico 7 16560/1998 CP 66 285 DEPOSITATO IN CANCELLERIA חחח