Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 36273
CASS
Sentenza 23 febbraio 2004

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Massime1

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo attività criminosa. Ed invero, a norma dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, è previsto che qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Peraltro deve escludersi che l'ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell'istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell'amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo "ius excludendi".

Commentario1

  • 1Prove - riprese video filmate - comportamenti non comunicativi - ambito domiciliare - prova atipica - esclusione
    Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 36273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36273
Data del deposito : 23 febbraio 2004

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