Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo attività criminosa. Ed invero, a norma dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, è previsto che qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Peraltro deve escludersi che l'ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell'istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell'amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo "ius excludendi".
Commentario • 1
- 1. Prove - riprese video filmate - comportamenti non comunicativi - ambito domiciliare - prova atipica - esclusioneZaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2004, n. 36273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36273 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROIANO Pasquale - Presidente - del 23/02/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 464
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 40841/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IO, nato a [...];
contro l'ordinanza in data 21 luglio 2003 del Tribunale di Palermo. Letta l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Udito il Procuratore Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Udito l'avv.to A. Gaito, che si è riportato al ricorso ed ai motivi nuovi depositati il 2/2/2004.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di GA IO contro l'ordinanza in data 3 giugno 2003 del Tribunale di Palermo applicativa nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato il detto provvedimento limitatamente al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e a due ipotesi di violazione degli art. 73 e 80 del d.p.r. n 309 del 1990; reati, questi ultimi due, per i quali, dopo la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare, il G.I.P. di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria. Gli indizi sono stati desunti dalle risultanze di una lunga attività investigativa basata su intercettazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, attività di pedinamento e osservazione, accertamenti documentali concernenti l'acquisto in Sud America, la spedizione e importazione in Europa, passando per la Grecia, di 900 chilogrammi di cocaina, di cui 220 circa caduti in sequestro nel porto del Pireo in Atene, e poi l'analoga operazione d'importazione di un ingente quantitativo di cocaina spedito via Namibia.
Le esigenze cautelari sono state individuate nelle previsioni delle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p.- Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, lamentando con due distinti ricorsi, corredati da memoria difensiva, l'erronea applicazione di legge penale e processuale, nonché la mancanza o illogicità della motivazione con riferimento agli indizi di colpevolezza.
Innanzi tutto erano erronee, a suo avviso, tanto la conferma della misura imposta in relazione alle ipotesi delittuose per cui era intervenuta la dichiarazione d'incompetenza, quanto la dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 266 c.p.p. nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, l'intercettazione ambientale delle conversazioni dei detenuti anche qualora non sussiste il fondato timore che all'interno della struttura si stia svolgendo attività criminosa. Quanto alle intercettazioni telefoniche ed ambientali sarebbe palese la violazione degli art. 267 e 268 del codice di rito stante, per un verso, l'apodittico riferimento alla indisponibilità degli impianti presso la locale Procura della Repubblica, e, per altro verso, il mancato accertamento, relativamente alle intercettazioni in ambiente carcerario, dell'espletamento da un pubblico ufficiale dell'attività delegata alla polizia penitenziaria.
Circa gli indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'importazione di stupefacente via Grecia e Namibia, che avrebbero dovuto riguardare la consapevole partecipazione alla struttura criminale in vista della realizzazione di un comune programma delittuoso, ha posto in evidenza che gli stessi non potevano essere ritenuti sussistenti traendo argomento dalla sola realizzazione di reati fine, in ordine ai quali il Giudice a quo era comunque incompetente. Comunque era palese l'insufficienza degli stessi dal momento che nel contenuto delle captazioni evidenziato in sede di riesame non era dato rinvenire il certo coinvolgimento dell'GA negli accordi programmatici delle due iniziative delittuose, comparendo egli soltanto nell'importazione dello stupefacente in parte sequestrato in Grecia, ma ad operazione ormai conclusa, quando informa il padre detenuto dell'esito infausto dell'affare e si interessa del recupero della parte residua della merce. Le esposte doglianze non possono essere condivise. Ed invero l'eccepita preclusione al controllo da parte del Tribunale del riesame di Palermo della misura cautelare, limitatamente alle imputazioni per cui il G.I.P. si era dichiarato incompetente dopo aver adottato l'ordinanza genetica, cede al rilievo che "stante l'autonomia esistente tra l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e quella successiva ritualmente adottata dal giudice competente, deve ritenersi che l'interesse all'impugnazione del primo provvedimento (nella specie esperita dall'indagato senza alcuna limitazione) persista nonostante l'emissione del secondo, e ciò anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti relativi ad un'eventuale ingiusta detenzione" (Cass. sez. 2, 2/12/1998, Sorato ed altri;
cfr. sez. 6, 7/7/1995, Roversi). Per ciò che riguarda l'utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche non può non essere ribadita la favorevole conclusione dei giudici di merito, innanzi tutto, in quanto conforme al parere, qui condiviso, espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 31/10/2001, Policastro, e 26/11/2003, Gatto) secondo cui, una volta indicata l'indisponibilità degli impianti installati presso la Procura delle Repubblica interessata, non è necessario alcun ulteriore chiarimento circa la situazione obiettiva rappresentata, che ricade nell'ambito della cognizione diretta del Pubblico Ministero. Per altro verso, si deve escludere il vizio della motivazione circa la doglianza concernente lo svolgimento, relativamente alle intercettazioni avvenute in ambiente carcerario, dell'attività delegata alla polizia penitenziaria da parte di soggetto non avente la qualifica di pubblico ufficiale, stante il giusto rilievo dei giudici del riesame circa la sua formulazione in forma perplessa (cfr. la pag. 6 dell'ordinanza impugnata, laddove si richiama il tenore delle memorie difensive recanti l'ammissione che "chi scrive non ha avuto la chance di esaminare di persona, come avrebbe voluto, singolarmente ogni provvedimento autorizativo" e si è riferito a quanto appreso dai difensori di altri indagati) e, quindi, non specifica. Non rilevante è poi l'eccezione di incostituzionalità, in questa sede rinnovata, dell'art. 266, 2 comma, c.p.p., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo attività criminosa. Infatti, con l'art. 13 d.l. 152 del 1991 il legislatore ha regolato tale particolare evenienza prevedendo che, qualora il procedimento abbia ad oggetto, come nella specie, reati di criminalità organizzata, l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si sta svolgendo attività criminosa. Peraltro si deve escludere che l'ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell'istituto di detenzione, luogo lato sensu pubblico, sotto il diretto e immediato controllo dell'amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza e cui soltanto compete lo ius excludendi, rientri nel concetto di privata dimora, nel possesso e nella piena disponibilità dei detenuti. Ne consegue che, per entrambe le ragioni indicate l'intercettazione ambientale è consentita in tale ambiente senza alcuna restrizione e che non ha alcuna refluenza sul caso in questione la questione di costituzionalità, richiamata dal ricorrente, sollevata con ordinanza del 10/7/2003 dalla terza sezione di questa Corte in quanto riferita alla diversa ipotesi di captazione di conversazioni all'interno di luoghi di privata dimora. Nel resto l'ordinanza impugnata motiva adeguatamente sulla sussistenza di un quadro indiziario quanto mai significativo in ordine alla contestata violazione degli art. 74, 73, 80 del d.p.r. n 309 del 1990. Si apprezza, infatti, il riferimento e valutazione unitaria sia al legame dell'indagato, indicato come idoneo a compiere delicate missioni, con vari personaggi di spicco dell'organizzazione in esame, sia alla sua attiva partecipazione alle fasi organizzative ed esecutive dell'iniziativa illecita (cfr., l'attività investigativa relativa ai contatti tra esponenti delle varie cosche;
il colloquio captato in carcere tra l'GA ed il proprio genitore in stato di detenzione (cfr. l'informativa del 17/4/2003 e le pag. 13 e seg. dell'ordinanza impugnata);
l'interessamento per il recupero dello stupefacente da importare passando per la Grecia;
i contatti e l'attività concernenti l'organizzazione della ulteriore importazione via Namibia (cfr. le pag. da 21 a 35 dell'ordinanza di riesame). A fronte di tali argomentazioni, che rendono quanto mai logico il convincimento dei giudici del riesame collegato a concrete emergenze processuali e a esaurienti parametri di valutazione, specie in ordine alla sussistenza dei tratti caratteristici del delitto previsto dall'art. 74 del d.p.r. n 309 del 1990, il ricorrente finisce per opporre contestazioni non specifiche poiché non coprono l'intero quadro della complessa motivazione dianzi riassunta, e, in ogni caso, fondate sulla rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione e, quindi, chiaramente tendenti ad una nuova valutazione, non consentita in questa sede, delle risultanze investigative. Donde il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà à termini dell'art. 94, 1/ter, disp. att. c.p.p. poiché al presente provvedimento non segue la liberazione dell'indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1/ter disp. att. c.p.p.-
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004