Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 4 5 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15366/99 + SEZIONE LAVORO 16059/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Dott. Giovanni Prestipino Presidente lavoro Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Cron. 16260 Guglielmucci Consigliere Rep. Dott. Corrado Vidiri Consigliere 9 gennaio Guido Dott. 2002 ha pronunciato la seguente: SEN T E N Z A sul ricorso proposto da: UL ON, elettivamente domiciliato in Roma, via Pilo Al- bertelli n. 34, (studio avv. De Cesare) presso l'avv. Vittorio Bo- vienzo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 37 contro società AL.MER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Roberto Maiello, elettivamente domiciliata in Roma, viale Eri- trea n. 154, presso l'avv. Raffaele Camerota, che la rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
ے ہ controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1141/99, decisa il 16 aprile 1999 e pubbli- cata il 24 maggio 1999, resa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere nel procedimento n. 872/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Vittorio Bovienzo nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto di entrambi i ri- corsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18 ottobre 1994, UL ON conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di S. Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, la società AL.MER S.r.l. al fine di ottenere il pagamento di spettanze che asseriva essergli dovute a vario ti- tolo, con riferimento al rapporto di agenzia, cessato per dimis- sioni dovute a giusta causa. Il Giudice adito, con sentenza n. 24/98 in data 12 marzo 19 maggio 1998, accoglieva in parte la domanda e condannava la con- venuta al pagamento della somma di lire 16.199.832, oltre rivalu- tazione e interessi, a titolo di indennità suppletiva e restitu- zione di somme indebitamente trattenute per lo star del credere. Interponeva appello la società AL.MER S.r.l. e in esito il Tribu- nale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1141/99, emessa in data 16 aprile 24 maggio 1999, accoglieva in parte il gravame e 2 limitava la condanna al minor importo di lire 7.348.250 per gli addebiti irregolarmente effettuati per lo star del credere. A sostegno della decisione osservava che l'ingiustificata pretesa di considerare l'agente tenuto al rimborso integrale degli insolu- ti non integrava gli estremi di una giusta causa nelle dimissioni;
non spettava pertanto al medesimo l'indennità suppletiva di clien- tela. Osservava ancora il Collegio di merito che l'ammontare degli im- porti irregolarmente addebitati risultava da documenti contabili prodotti dall'attore e non contestati dalla convenuta. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne UL ON con atto notificato in data 23 luglio 1999; deduce un unico motivo. La società AL. MER. S.r.l. in liquidazione resiste con controri- corso notificato in data 13 agosto 1999 e propone ricorso inciden- tale, anch'esso con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa ар- plicazione dell'art. 2119 cc. Si afferma che una corretta lettura delle risultanze istruttorie e dell'atto di dimissioni doveva dimostrare appunto che queste erano dovute a giusta causa. 3 Л Si sostiene che dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che si erano instaurate condizioni contrattuali particolarmente gravose, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto;
non sarebbe perciò corretto porre a carico dell'agente la mancanza di prova in ordine ad una irreversibile "crisi dell'elemento fiduciario". Si afferma ancora che le dimissioni, pur se non motivate, erano det- tate appunto dall'impossibilità di proseguire il rapporto. La censura non è fondata. Il Tribunale ha osservato che le dimissioni furono comunicate sen- za addurre giustificazione di sorta e non è possibile sostenere, in via meramente presuntiva, che le stesse "siano state realmente motivate dal fatto che al UL era stato illegittimamente ad- debitato il 100% dei crediti insoluti". Ha ancora posto in rilievo che tale motivazione fu esplicitata solo col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado quando, proprio in vista della prossi- ma instaurazione di tale giudizio, era del tutto normale denuncia- re la sussistenza di una giusta causa anzitutto con l'atto di di- missioni. Ha altresì valorizzato la circostanza che l'agente non ebbe a ricercare una trattativa volta a far recedere la committen- te da richieste illegali, tali da rendere particolarmente oneroso il proseguimento del rapporto. На infine evidenziato che l'illegittimo addebito del 100% degli insoluti non costituiva giusta causa di dimissioni, essendo comun- que consentito agire in giudizio contro l'ingiustificata pretesa senza interrompere il rapporto. 4 1 Osserva la Corte che l'interpretazione di un atto di autonomia privata, quale la lettera di dimissioni, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo che si denunci la violazione di uno dei canoni di ermeneutica contrattuale dettati agli artt. 1362 e seguenti cc. Il ricorrente neppure adombra tale violazione e si limita ad af- sorta, che le dimissioni erano fermare, senza addurre ragione di "dettate 'appunto" dalla crisi del rapporto fiduciario, così con- trapponendo all'argomentato giudizio espresso dal Tribunale una mera affermazione in senso contrario. Nessuna censura, al di là del mero richiamo ai principi in tema di risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, viene d'altro canto avanzata in ordine ai rilievi svolti dal Giudice di Appello, da soli sufficienti a sorreggere il decisum, circa la possibilità dell'Agente di chiedere, senza risolvere in tronco il rapporto, l'eliminazione, in via bonaria o in via giudiziale, del- la clausola relativa all'integrale star del credere. Il ricorso principale va quindi disatteso. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, con rife- rimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applica- zione dell'art. 416 cpc e dell'art. 2697 CC;
si afferma che l'effettuazione degli addebiti, allegata dall'attore, è stata va- lidamente contestata in grado di appello. Si rileva ancora che il convenuto deve, nella memoria difensiva versata in atti ai sensi dell'art. 416 cpc, prendere posizione 5 л circa le allegazioni dell'attore; l'inosservanza di tale onere non dà peraltro luogo a decadenza, non impedisce che la contestazione possa aver luogo in appello, non dispensa l'attore dall'onere pro- batorio. La censura non è fondata. Il Tribunale invero, lungi dal limitarsi ad attribuire un valore probatorio alla mera non contestazione della circostanza relativa all'avvenuto addebito per il 100% su insoluti in luogo del 12%, ha analiticamente richiamato i titoli di credito non andati а buon fine, come indicati dall'Agente nel ricorso introduttivo del giu- dizio di primo grado ed ha quindi posto in evidenza che a) la società convenuta non aveva contestato di aver fatto gravare sul ricorrente il 100% degli insoluti, non aveva contestato gli importi analiticamente riportati in ricorso, non aveva negato che i titoli di credito provenissero da clienti;
b) il legale rappresentante della società, in sede di libero in- terrogatorio, aveva riconosciuto che l'importo indicato quale totale degli insoluti corrispondeva appunto alla perdita subita dalla società e si era peraltro dichiarato non in grado di ri- ferire, senza controllo della documentazione societaria, quale ammontare era stato addebitato all'agente; c) nessun seguito era stato dato da parte convenuta all'invito, rivolto dal pretore in sede di libero interrogatorio e reitera- to alla successiva udienza, ad esibire la documentazione rela- tiva ai titoli in discorso;
6 Л d) corretta è quindi la decisione del giudice di primo grado in quanto gli importi richiesti non sono stati contestati e sono confermati dalla documentazione prodotta, la cui veridicità è stata riconosciuta dal legale rappresentante della società con- venuta;
il medesimo non è stato in grado di negare l'assunto dell'attore e non ha prodotto la documentazione che pure affer- mava di voler consultare, malgrado ripetuta richiesta del pre- tore. Tale argomentazione appare logica e coerente e non viene in alcun modo scalfita dalle censure svolte dalla ricorrente incidentale la quale si limita ad ignorarne i passaggi salienti e ad insistere senza consi- sulla limitata efficacia della mancata contestazione, tunis conto di derare che il giudice di appello ha considerato tale fatto unita- mente ad altre precise risultanze, facendo luogo ad una valutazio- ne complessiva del materiale probatorio ai sensi dell'art. 116 срс. Conclusivamente anche il ricorso incidentale va rigettato. Attesa la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudi- zio di legittimità. 7 Roma, 9 IL PRES IL CONS gennaio 2002 IDENTENivorcefiam Terim Albuer herIGLIERE ESTENSORE Shlla CANC ре че 8